§ 98.1.30694 - D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904.
Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/1976
Numero:904


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 250 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, successivamente [...]
Art. 4.      Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è elevato a L. 2.400.000


§ 98.1.30694 - D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904.

Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonchè all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.

(G.U. 13 gennaio 1977, n. 11)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visti il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

     Udito il parere della Corte dei conti;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".

 

          Art. 2.

     L'art. 250 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

     "In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

     La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne contemporanea comunicazione alla Corte dei conti per l'analoga annotazione sulla matrice, a cura della segreteria della competente sezione giurisdizionale".

 

          Art. 3.

     Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563, è sostituito dal seguente:

     "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:

     1) passaporto;

     2) tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonchè ai loro familiari;

     3) libretto per licenza di porto d'armi;

     4) tessera postale di riconoscimento;

     5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;

     6) carta d'identità".

 

          Art. 4.

     Il limite di L. 600.000 di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, è elevato a L. 2.400.000.