§ 98.1.30587 - D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537.
Modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1973
Numero:537


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 [...]
Art. 2.      Al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, è [...]
Art. 3.      Agli articoli 137, 140, 142, 146, 157, 160, 272, 273 e 275 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio [...]


§ 98.1.30587 - D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537.

Modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici.

(G.U. 15 settembre 1973, n. 239)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

     Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Gli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 141, 143 e 147 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e aggiunte, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128. - Le entrate del bilancio sono ripartite in titoli a seconda che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate del bilancio sono ripartite in categorie, secondo la loro natura.

     Le entrate relative all'ammortamento di beni patrimoniali, in misura pari al complesso dei corrispondenti stanziamenti di spesa, sono comprese in apposita categoria.

     Le entrate connesse alle operazioni di accensione di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui al precedente primo comma.

Art. 129. - Le spese del bilancio sono ripartite in due titoli, secondo che siano della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) oppure della parte in conto capitale (o di investimento).

     Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in sezioni, secondo le funzioni svolte dallo Stato.

     Nell'ambito delle sezioni, le spese del bilancio si suddividono in categorie, secondo la loro analisi economica.

     Le sezioni e le categorie sono annualmente indicate dalla legge di approvazione del bilancio. La loro numerazione e denominazione è uguale per tutti gli stati di previsione della spesa.

     Le spese connesse alle operazioni di rimborso di prestiti sono esposte distintamente da quelle di cui ai predetti titoli.

Art. 130. - Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) sono quelle connesse con il normale svolgimento dell'attività statale. Tra dette spese sono comprese, in apposita categoria, quelle per l'ammortamento di beni mobili ed immobili patrimoniali, costituiti con assegnazioni di spese in conto capitale, in uso alle diverse amministrazioni statali.

     Le quote di ammortamento vengono annualmente determinate, per i beni mobili, sulla base della media delle spese degli ultimi esercizi; per quelli immobili in misura percentuale del valore dei beni stessi. Il numero degli esercizi da considerare ai fini della media e la percentuale da applicare sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

     Le spese in conto capitale (o di investimento) sono quelle riferibili ad investimenti diretti e indiretti, nonchè ad operazioni per concessioni di crediti.

     Per le spese correnti e quelle in conto capitale sono distinte, con apposita indicazione, le spese fisse, ossia quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate.

Art. 131. - In apposita sezione e in apposita categoria di ciascuno dei due titoli vengono inscritte le spese non attribuibili in modo specifico ad altre sezioni e categorie.

Art. 132. - Le categorie delle entrate sono suddivise in rubriche secondo gli organi ai quali è affidato l'accertamento delle entrate stesse.

     Le categorie delle spese sono raggruppate in rubriche secondo l'organo che amministra le spese stesse od ai cui servizi esse si riferiscono.

Art. 133. - Le entrate e le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti secondo il rispettivo oggetto. Le spese, inoltre, sono inscritte in capitoli distinti a seconda che siano fisse o variabili, ovvero obbligatorie e d'ordine.

Art. 138. - Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa comprendono:

     1) un prospetto per i capitoli contenente per ciascuno di essi, oltre il numero, la denominazione, la somma proposta, a confronto con quella risultante dal precedente bilancio approvato, escluse le successive variazioni, con le spiegazioni per le differenze;

     2) gli allegati eventualmente necessari per illustrare le proposte.

     Lo stato di previsione dell'entrata è chiuso:

     a) con un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze delle singole categorie;

     b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze di ciascun titolo e delle accensioni di prestiti, con l'indicazione del totale parziale delle entrate tributarie ed extratributarie e del totale complessivo dell'entrata.

     Ogni stato di previsione della spesa è chiuso:

     a) con un riassunto delle relative risultanze classificate per titoli, con le rispettive sezioni, categorie e rubriche; per sezioni, con riferimento ai titoli; per categorie, con riferimento alle sezioni; per rubriche;

     b) con un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo e per rimborso di prestiti, ed il totale complessivo della spesa.

     Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte in esso contenute.

Art. 139. - Con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono presentati al Parlamento, ed approvati nei casi previsti dalla legge, i bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome. Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione dei Ministeri che hanno sulle dette amministrazioni ed aziende poteri di direzione o di controllo.

     I conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è stabilita per legge sono annessi agli stati di previsione dei Ministeri i quali svolgono in via primaria sugli enti stessi poteri di vigilanza e di controllo.

     Al bilancio di previsione sono pure allegati i conti dei residui passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, suddivisi per Ministeri e con distinta indicazione dei residui delle spese in conto capitale, mantenuti in bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 36 della legge.

Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

     Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

     Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

     E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione.

     E' vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita.

Art. 143. - Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:

     a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli, l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;

     b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.

     Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere oggetto di ulteriori distinzioni.

     Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.

     Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.

     Il quadro generale riassuntivo è illustrato da apposita nota preliminare.

Art. 147. - Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:

     1. I risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;

     2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioè:

     a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dell'art. 41 della legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;

     b) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

     c) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

     In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;

     3. le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti.

 

          Art. 2.

     Al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, è aggiunto il seguente articolo 278-bis:

Art. 278-bis. - I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa, nonchè altri eventuali codici meccanografici.

     Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilità speciale, in favore dei quali vengono emessi.

     Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al Ministero del tesoro di stabilire con propri decreti: a) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo comma; b) i codici per i funzionari delegati e per i titolari di contabilità speciale; c) le date a partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei codici.

 

          Art. 3.

     Agli articoli 137, 140, 142, 146, 157, 160, 272, 273 e 275 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed aggiunte, sono apportate le seguenti modifiche:

     all'art. 137, secondo comma, sono inserite tra le parole "presentare" e "al Parlamento" le altre "di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica";

     all'art. 140, l'espressione "nella rubrica dei rimborsi e concorsi fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie" è sostituita dall'altra "in apposita categoria del titolo riguardante le entrate extra-tributarie";

     all'art. 142 il secondo comma è sostituito col seguente testo: "Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in più anni, è inscritta in apposito capitolo, per la parte facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio";

     all'art. 146, comma secondo, n. 2, è sostituita la dizione "le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonchè quelle derivanti dalla gestione del patrimonio" con l'altra "le rendite e le spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio";

     all'art. 157: alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole "di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica" ed al terzo comma soppresse le parole "per le spese di carattere straordinario";

     all'art 160: alla lettera a) è soppressa la locuzione "secondo la classificazione per categorie dei singoli stati di previsione"; alla lettera g) la parola "finanziaria" è sostituita con l'espressione "relativa al bilancio di previsione"; è aggiunta la seguente lettera h): "h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa";

     agli articoli 272 e 273, le parole "spese ordinarie" e "spese straordinarie" sono sostituite rispettivamente dalle altre "spese correnti" e "spese in conto capitale";

     all'art. 275, secondo comma, lettera f), la locuzione "assegnazioni straordinarie ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge" è sostituita da quella "assegnazioni in conto capitale ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge".