§ 80.9.505 - D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129.
Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/03/2003
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti e direzioni generali
Art. 2.  Dipartimento della qualità
Art. 3.  Dipartimento dell'innovazione
Art. 4.  Dipartimento della prevenzione e della comunicazione
Art. 4 bis.  Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Art. 4 ter.  Il capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Art. 5.  Funzioni di accertamento e ispettive
Art. 6.  Salvaguardia degli equilibri di spesa e disciplina transitoria
Art. 7.  Abrogazione


§ 80.9.505 - D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

(G.U. 6 giugno 2003, n. 129)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

     Considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

     Ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione del Ministero della salute, in conformità alle funzioni previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Dipartimenti e direzioni generali

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si articola nei seguenti dipartimenti:

     a) dipartimento della qualità;

     b) dipartimento dell'innovazione;

     c) dipartimento della prevenzione e della comunicazione;

     c-bis) Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti [2].

     2. I dipartimenti assicurano l'esercizio delle funzioni del Ministero, in conformità al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     3. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

 

          Art. 2. Dipartimento della qualità [3]

     1. Il dipartimento della qualità provvede alle attività ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi.

     2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;

     b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;

     c) direzione generale del sistema informativo.

     3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del loro conseguimento;

     b) analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale;

     c) elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario;

     d) determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

     e) monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilità degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;

     f) supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità;

     g) definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di sistema;

     h) coordinamento del trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni;

     i) verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni;

     l) definizione di criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie e verifica degli strumenti di valutazione della qualità percepita e della loro efficacia;

     m) promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione dell'istituto della certificazione di qualità;

     n) ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

     o) vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale; [4]

     p) studio e promozione di nuovi modelli per l'assistenza integrata, sanitaria e sociale a malati acuti, cronici e terminali, agli anziani e ai disabili, e programmazione coordinata dei livelli di intervento;

     q) destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

     4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) professioni sanitarie e risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

     b) vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie;

     c) supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

     d) promozione della professionalità attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento;

     e) rapporti, con l'Autorità e le Associazioni del volontariato per la valorizzazione del "capitale sociale"; [5]

     f) rapporti con le Società medico-scientifiche e le loro federazioni.

     5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero;

     b) informatizzazione dell'attività amministrativa del Ministero, gestione di osservatori e centri di documentazione e relativo monitoraggio;

     c) rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

     d) elaborazione e verifica dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale;

     e) relazione sullo stato sanitario del Paese;

     f) biblioteca.

     6. Presso il dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità cui è preposto un dirigente di prima fascia, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

          Art. 3. Dipartimento dell'innovazione

     1. Il dipartimento dell'innovazione svolge attività e interventi di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno di azioni di studio e creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani.

     2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;

     b) direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.

     3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza;

     b) pubblicità dei medicinali e di altri prodotti;

     c) dispositivi medici;

     d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute;

     e) biocidi e prodotti cosmetici;

     f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle;

     g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;

     h) registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;

     i) funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale.

     4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) ricerca scientifica in materia sanitaria e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

     b) promozione della ricerca tecnologica in materia sanitaria;

     c) disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

     d) rapporti con l'università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

     e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge;

     f) informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche.

     5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali ed alla relativa acquisizione;

     b) formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità compresa quella dipartimentale.

 

          Art. 4. Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

     1. Il dipartimento della prevenzione e della comunicazione provvede alle attività di coordinamento e vigilanza e di diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone e degli animali, nonché all'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini e alle relazioni istituzionali interne ed internazionali.

     2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;

     b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;

     c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali [6].

     3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutiva e dell'anziano;

     b) prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, alla radio protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidità civile e alla disabilità;

     c) caratteristiche igienico-sanitarie delle acque;

     d) sangue ed emoderivati, trapianto di organi;

     e) impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attività relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati;

     f) provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;

     g) attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.

     4. [La direzione generale di cui al comma 2, lettera b), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali;

     b) salubrità dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti;

     c) alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad un'alimentazione particolare;

     d) biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici;

     e) igiene e sicurezza alimentare;

     f) prodotti per l'alimentazione animale;

     g) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario;

     h) prodotti fitosanitari;

     i) polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare;

     j) smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale;

     k) ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali;

     l) rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio] [7].

     5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) attività di comunicazione e informazione agli operatori sanitari e alle imprese;

     b) educazione sanitaria;

     c) pubblicazioni, convegni e congressi scientifici;

     d) studi e documentazione;

     e) rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

     f) portale e centro di contatto del Ministero e attività di comunicazione e informazione ai cittadini;

     g) atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporti di comunicazione tra Servizio sanitario nazionale e università.

     6. La direzione generale di cui al comma 2, lettera d), ferma la competenza del Ministero degli affari esteri, svolge le seguenti funzioni relativamente a:

     a) partecipazione alle attività degli organismi internazionali e sovranazionali ed incontri a livello internazionale;

     b) gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica;

     c) rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite;

     d) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria;

     e) svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero;

     f) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;

     g) interventi sanitari in caso di emergenze internazionali.

 

     Art. 4 bis. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti [8]

     1. Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonchè il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresì, della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.

     2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

     3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

     b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

     c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.

     4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:

     a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi;

     b) sanità e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;

     c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;

     d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;

     e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.

     5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:

     a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;

     b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;

     c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;

     d) prodotti fitosanitari;

     e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;

     f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.

     6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:

     a) riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

     b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;

     c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

     d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

 

     Art. 4 ter. Il capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti [9]

     1. Al capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:

     a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

     b) è responsabile dell'Unità centrale di crisi;

     c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.

 

          Art. 5. Funzioni di accertamento e ispettive

     1. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva.

     2. Spetta parimenti alle stesse direzioni generali l'espletamento delle attività istruttorie connesse all'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché delle attività strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo 117, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

          Art. 6. Salvaguardia degli equilibri di spesa e disciplina transitoria

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Le direzioni generali di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3 e 4 subentrano alle preesistenti strutture del Ministero della sanità, in base ai compiti definiti nei medesimi articoli.

     3. Con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli uffici di livello dirigenziale non generale, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

     4. La dotazione organica del Ministero è determinata dalla sommatoria della dotazione organica dirigenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, ridotta di un posto dirigenziale di primo livello nel ruolo sanitario, e della dotazione organica delle aree funzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001, tenendo conto delle consistenze risultanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, concernente individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

 

          Art. 7. Abrogazione

     1. E' abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.

[3] Articolo modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 18 giugno 2003, n. 139.

[4] Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 18 giugno 2003, n. 139.

[5] Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 18 giugno 2003, n. 139.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.