§ 80.9.411 - D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435.
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/12/2000
Numero:435


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti e direzioni generali
Art. 2.  Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero
Art. 3.  Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali
Art. 4.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 5.  Abrogazioni


§ 80.9.411 - D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435. [1]

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità

(G.U. 1 febbraio 2001, n. 26)

 

 

     Art. 1. Dipartimenti e direzioni generali

     1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione attuativi del capo X del titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della sanità, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del predetto decreto e tenuto conto del disposto dell'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto medesimo, si articola in due dipartimenti:

     a) il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero;

     b) il dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali.

     2. Alla preposizione a ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del dipartimento conferisce ad uno dei direttori generali di cui al comma 3 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     3. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2 e 3. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     4. Il capo del dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

          Art. 2. Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero

     1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attività e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanità, in materia di:

     a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attività sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e università, finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

     b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti, nonché alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manageriale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie;

     c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanità, sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport;

     d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attività amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

     e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilità, esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.

     2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

     a) della programmazione sanitaria;

     b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie;

     c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti;

     d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici;

     e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero.

     3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attività istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.

     4. Presso il Dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità, cui è preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 3. Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

     1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle attività e agli interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanità in materia di:

     a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidità civile e alla disabilità; sangue ed emoderivati; trapianto di organi; procedure autorizzative concernenti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; stabilimenti termali e acque minerali;

     b) ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicità dei medicinali e di altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; registri della popolazione per la farmaco-epidemiologia, funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale;

     c) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali; salubrità dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale; ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare; smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio;

     d) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante e supporto delle funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo; funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da cause di servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

     e) relazione sullo stato sanitario del Paese; gestione dell'attività editoriale ministeriale, di centri di documentazione, di osservatori, di programmi di informazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

     f) partecipazione dell'Amministrazione sanitaria alle attività degli organismi internazionali e sovranazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e le altre Agenzie specializzate delle Nazioni unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali sanitari; attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; incontri a livello internazionale.

     2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:

     a) della prevenzione;

     b) della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza;

     c) della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione;

     d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali;

     e) degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini;

     f) dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie.

     3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attività istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo.

 

          Art. 4. Disposizioni finali e transitorie

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del Ministero, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 1998, è ridotta di due unità.

     3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni.

     4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio di controllo interno è preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 5. Abrogazioni

     1. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, ad eccezione degli articoli 6 e 9, ed il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518.


[1] Abrogato dall’art. 7 del D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129.