§ 97.4.132 - D.L. 1 ottobre 2005, n. 202.
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:01/10/2005
Numero:202


Sommario
Art. 1.  Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze
Art. 2.  (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico).
Art. 3.  Comando Carabinieri per la tutela della salute
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Interventi urgenti nel settore avicolo
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 97.4.132 - D.L. 1 ottobre 2005, n. 202. [1]

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

(G.U. 1 ottobre 2005, n. 229)

 

Art. 1. Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze

     1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonchè per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato "Centro nazionale che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonchè delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 [2].

     2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati [3].

     3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonchè il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti [4].

     4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

     a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello [5];

     b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario [6].

     4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro [7].

     5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

     5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006 [8].

     5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale [9].

 

     Art. 2. (Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico). [10]

     1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico in quote pari a quelle acquisite dal Ministero della salute; tali modalità costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

 

     Art. 3. Comando Carabinieri per la tutela della salute [11]

     [1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

     2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato fino ad un numero massimo di 96 unità di personale e nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [12].

     3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

     4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006 [13].]

 

     Art. 4. Norma finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 [14].

     2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale e per quelle di valutazione finalizzate alla registrazione ed all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari, nonchè per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è ridotta di euro 10.300.000 [15].

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Interventi urgenti nel settore avicolo

     1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari [16].

     2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute [17].

     3-bis. . A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonchè mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonchè il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) [18].

     3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali [19].

     3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi [20].

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     Tabella prevista dall'art. 3

     POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

Grado/ruolo

Personale in extraorganico

 

 

Capitano

 

Tenente/S. tenente

 

Totale ufficiali

20 (a)

Luogotenente

 

Mar.A. UPS

 

Mar. Capo

 

Mar. Ord.

 

Mar.

 

Totale ispettori

76

Totale generale

96

 

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

 

 

 

Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

 

Art. 1. Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze

     1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonchè per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonchè delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.

     2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

     3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonchè del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

     4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

     a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

     b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

     5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

 

Art. 2. Modalità di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali

     1. Al fine di fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali ed altro materiale profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si può fare fronte, su proposta del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     2. Con successivo accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalità prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.

 

Art. 3. Comando Carabinieri per la tutela della salute

     1. Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di: «Comando Carabinieri per la tutela della salute».

     2. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute è potenziato di 96 unità di personale, secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

     4. Per gli scopi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 a decorrere dall'anno 2006.

 

Art. 4. Norma finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell'articolo 3, pari ad euro 700.000 per l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.

     2. Per le attività di prevenzione e di profilassi internazionale, nonchè per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della salute può derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni di entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 10.300.000.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5. Interventi urgenti nel settore avicolo

     1. Per sostenere il mercato delle carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per eventuali altre situazioni eccezionali, l'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

     2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, nonchè mediante corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato

     Tabella prevista dall'art. 3

     POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

Grado/ruolo

Personale in extraorganico

 

 

Capitano

 

Tenente/S. tenente

 

Totale ufficiali

20 (a)

Luogotenente

 

Mar.A. UPS

 

Mar. Capo

 

Mar. Ord.

 

Mar.

 

Totale ispettori

76

Totale generale

96

 

(a) Il personale Ufficiali è in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 novembre 2005, n. 244.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 bis del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione.