§ 14.4.134 - L. 24 dicembre 2003, n. 378.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:24/12/2003
Numero:378


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Programmazione)
Art. 4.  (Procedure)
Art. 5.  (Sponsorizzazioni)
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)


§ 14.4.134 - L. 24 dicembre 2003, n. 378.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

(G.U. 17 gennaio 2004, n. 13)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

     2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

 

     Art. 2. (Programmazione)

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

     a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

     b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

     2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

     3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

 

      Art. 3. (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

     1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

     2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

     4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Procedure)

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

     2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

 

     Art. 5. (Sponsorizzazioni)

     1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

     1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.