§ 80.9.644 - D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/03/2006
Numero:189


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, di seguito denominato: «Regolamento»; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente :«c-bis) [...]
Art. 2.      1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali
Art. 3.      1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, [...]


§ 80.9.644 - D.P.R. 14 marzo 2006, n. 189.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute.

(G.U. 22 maggio 2006, n. 117)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto, in particolare, l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

     Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge, che istituisce presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, nonchè il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

     Ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione del predetto Dipartimento, rimanendo inalterate le competenze attribuite alle altre Direzioni generali ed agli altri Dipartimenti del Ministero della salute, ad eccezione del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione per le competenze in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 21 dicembre 2005;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, di seguito denominato: «Regolamento»; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente :«c-bis) Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;

     b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali;

     c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.».

     2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento è abrogato.

     3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis.

     Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria

     la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

     1. Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonchè il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresì, della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.

     2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

     3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:

     a) Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

     b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

     c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare.

     4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a:

     a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi;

     b) sanità e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;

     c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;

     d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;

     e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario.

     5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a:

     a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;

     b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;

     c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto;

     d) prodotti fitosanitari;

     e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare;

     f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari.

     6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a:

     a) riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

     b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;

     c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

     d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

Art. 4-ter.

     Il capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria

     la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

     1. Al capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni:

     a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

     b) è responsabile dell'Unità centrale di crisi;

     c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.».

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244.

     2. All'espletamento delle attività attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall'articolo 2, comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse.