§ 80.9.439 - D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2001
Numero:258


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione.
Art. 3.  Gabinetto.
Art. 4.  Ufficio legislativo.
Art. 5.  Servizio di controllo interno.
Art. 6.  Ufficio stampa.
Art. 7.  Segreteria del Ministro.
Art. 7 bis.  Segreteria tecnica
Art. 8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione.
Art. 9.  Segreteria del Sottosegretario di Stato.
Art. 10.  Trattamento economico.
Art. 11.  Modalità della gestione.
Art. 11 bis.  Norme transitorie e finali.


§ 80.9.439 - D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni

(G.U. 4 luglio 2001, n. 153)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare gli articoli 12, 13 e 19;

Visto il decreto 18 aprile 1997, n. 236 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, approvativo del regolamento concernente l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Ravvisata l'esigenza di organizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 18 settembre 2000;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni»;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere i suddetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [2];

     b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;

     c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni [3];

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione.

     1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

     a) Ufficio di Gabinetto;

     b) Ufficio legislativo;

     c) Servizio del controllo interno;

     d) Ufficio stampa;

     e) Segreteria del Ministro;

     f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     f-bis) Segreteria tecnica [4].

     2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 [5].

     3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

 

     Art. 3. Gabinetto.

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due [6].

     3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di raccordo con gli organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione [7].

     4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:

     a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare dagli organi di gestione;

     b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi;

     c) i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorità indipendenti;

     d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;

     e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del Presidente della Repubblica;

     f) l'attività svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed internazionali.

     5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

 

     Art. 4. Ufficio legislativo.

     1. Il Capo dell'ufficio legislativo è scelto tra i magistrati ovvero tra gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato dotati di specifica professionalità nonché tra i professori universitari in materie giuridiche.

     2. Il Capo dell'ufficio legislativo può affidare l'incarico di vice capo dell'ufficio ad uno dei dirigenti di cui all'articolo 8.

     3. L'ufficio legislativo esercita le attività relative:

     a) alla redazione degli schemi di provvedimenti legislativi, regolamentari e normativi in genere, riguardanti l'attività istituzionale del Ministero, anche sulla base degli elaborati predisposti dagli organi centrali;

     b) all'esame dei provvedimenti d'iniziativa di altri Ministeri o d'iniziativa parlamentare curando i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con gli uffici del Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni;

     c) allo svolgimento dei lavori parlamentari anche con riferimento agli atti di sindacato ispettivo;

     d) alla predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'amministrazione nei giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali;

     e) all'esame delle relazioni predisposte dagli organi centrali competenti, concernenti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

     f) alla formulazione di pareri su richiesta del Ministro, del Capo di Gabinetto, del Segretario generale e dei dirigenti generali del Ministero.

     4. Nella predisposizione dei provvedimenti a carattere normativo l'ufficio legislativo ne approfondisce gli aspetti di ordine giuridico, economico, finanziario, sociale, e amministrativo curando la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e lo snellimento e la semplificazione normativa.

 

     Art. 5. Servizio di controllo interno.

     1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, risponde direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa.

     2. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     3. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [8].

     4. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     5. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo.

     6. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     7. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito al massimo di dieci unità, di cui non più di due con qualifica di dirigente di seconda fascia. Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilità destinate alla apposita unità previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilità - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione - le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire [9].

     8. È abrogato il regolamento adottato con decreto ministeriale 18 aprile 1997, n. 236.

 

     Art. 6. Ufficio stampa.

     1. Il Capo dell'ufficio stampa è scelto fra gli operatori del settore dell'informazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti.

     2. Nella scelta del personale chiamato a collaborare con il capo dell'ufficio stampa si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

     3. L'ufficio stampa espleta in particolare le seguenti attività:

     a) predispone la rassegna stampa e i comunicati stampa;

     b) elabora gli elementi di risposta alle richieste rivolte dal pubblico a mezzo stampa;

     c) cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali;

     d) cura l'analisi critica delle notizie riportate dai mezzi di comunicazione di massa;

     e) assicura un adeguato livello di comunicazione tra il Ministero, da un lato, e i cittadini e le istituzioni, dall'altro;

     f) provvede acché sia data informazione completa ed esauriente sugli indirizzi politico-amministrativi definiti dal Ministro.

 

     Art. 7. Segreteria del Ministro.

     1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che svolge anche i compiti specifici assegnatigli dal Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. Il Capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

 

     Art. 7 bis. Segreteria tecnica [10]

     1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni.

     2. La Segreteria tecnica è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione.

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma 7, è stabilito complessivamente in novantasei unità. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nonché collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti per particolari professionalità o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il cui numero non può superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario [11].

     2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 [12].

     3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno e del Capo della Segreteria tecnica sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 [13].

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [14].

 

     Art. 9. Segreteria del Sottosegretario di Stato.

     1. La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e l'amministrazione.

     2. La segreteria è costituita dal Capo della segreteria e da un numero di unità non superiore a otto non ricomprese nel contingente complessivo di novantasei unità di cui all'articolo 8, comma 1, scelte fra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti [15].

     3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unità possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 10. Trattamento economico.

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore al trattamento economico fondamentale spettante al Segretario generale del Ministero ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al medesimo Segretario generale;

     b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il vice Capo di Gabinetto, per il Capo della Segreteria tecnica e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero [16];

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero [17].

     2. Per i dipendenti pubblici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, al Segretario generale del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero [18].

     3. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     4. Ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale [19].

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [20].

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti; il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     7. [L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato] [21].

 

     Art. 11. Modalità della gestione.

     1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti [22].

     3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. La predetta direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

 

     Art. 11 bis. Norme transitorie e finali. [23]

     1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[6] Comma già modificato dall'art. 3 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[10] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[13] Comma già modificato dall'art. 5 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

[16] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[18] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.