§ 76.3.21 - D.L. 1 dicembre 1993, n. 487.
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:01/12/1993
Numero:487


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 2.  Attività dell'ente
Art. 3.  Organi dell'ente
Art. 4.  Statuto e regolamento di amministrazione
Art. 5.  Controllo della Corte dei conti
Art. 6.  Rapporti giuridici
Art. 7.  Patrimonio
Art. 8.  Contratto di programma
Art. 9.  Trattamento tributario
Art. 10.  Contenzioso
Art. 11.  Attribuzioni del Ministero
Art. 12.  Ordinamento del Ministero
Art. 13.  Ragioneria centrale
Art. 14.  Disposizione transitoria
Art. 15.  Oneri e coperture
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 76.3.21 - D.L. 1 dicembre 1993, n. 487. [1]

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

(G.U. 2 dicembre 1993, n. 283)

 

Capo I

ENTE "POSTE ITALIANE"

 

     Art. 1. Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

     2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste Italiane" è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta [2].

 

          Art. 2. Attività dell'ente

     1. L'ente "Poste Italiane" svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonchè, fino all'adozione dei medesimi, le attività ed i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11.

     2. L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:

     a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare:

     1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione;

     2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato.

     Tali remunerazioni potranno essere riviste , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta ;

     b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni [3].

 

          Art. 3. Organi dell'ente

     1. Sono organi nell'ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

     3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. E' composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente ed almeno uno dei membri del consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino o non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'art. 4. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che determina anche, Sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

 

          Art. 4. Statuto e regolamento di amministrazione

     1. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente [4]

     2. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

     3 bis. [5]

     3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. Controllo della Corte dei conti

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito organo interno incaricato di eseguire verifiche sull'efficacia e l'efficienza delle attività svolte dall'ente.

 

          Art. 6. Rapporti giuridici

     1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.

     2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

     a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;

     b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;

     c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;

     d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;

     e) personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;

     f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;

     g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonchè il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici [6].

     3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.

     4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sarà definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilità di organico, alle amministrazioni medesime [7].

     5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.

     6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

     7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".

     8. L'ente "Poste Italiane" dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento [8].

     9. Sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.

     10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

     11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.

     12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonchè i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

 

          Art. 7. Patrimonio

     1. Il fondo di dotazione iniziale dell'ente è costituito da lire cinquanta miliardi, a carico del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1993.

     2. All'ente sono attribuiti fondi per l'ammontare complessivo di L. 1.287.000 milioni nel triennio 1994-1996. L'ammontare del trasferimento per l'anno 1994 è fissato in L. 968.000 milioni.

     3. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

     4. Il rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1993 è posto a carico del Ministero del tesoro.

     5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle finanze, sono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 8. Contratto di programma

     1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma, volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a prevedere gli obiettivi di recupero della qualità dei servizi e di contenimento dei costi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, i criteri di determinazione delle tariffe, e, sulla base di accertate eccedenze, il piano triennale di riassetto e di eventuale riconversione del personale. Lo schema di contratto è finalizzato al risanamento economico finanziario dell'ente, nonchè al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il presidente dell'ente su conforme avviso del Ministro del tesoro. Il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico postale, in cui saranno individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo.

     2. Fino al 31 dicembre 1996 le tariffe dei servizi offerti dall'ente sono determinate dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. [9]

     4. Sino alla data di inizio dell'attività dell'ente, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano invariate l'organizzazione con la dotazione organica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la disciplina dei relativi controlli, secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari ed ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi.

 

          Art. 9. Trattamento tributario

     1. Alle obbligazioni e titoli similari, che sono emessi dall'ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie, emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

     2. La disposizione di cui all'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica all'ente "Poste Italiane".

     3. L'ente "Poste Italiane" è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

     4. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esenti da imposte e tasse.

 

          Art. 10. Contenzioso

     1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente "Poste Italiane" sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

     2. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

Capo II

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 11. Attribuzioni del Ministero [10]

     1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonchè i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

 

          Art. 12. Ordinamento del Ministero [11]

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

     a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

     b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

     c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

     d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purchè senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze [12].

     2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1 [13].

 

          Art. 13. Ragioneria centrale

     1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita la ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro, con la dotazione organica di cui all'allegata tabella B. Le dotazioni organiche del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato sono corrispondentemente aumentate.

     2. La struttura della ragioneria centrale è definita con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 14. Disposizione transitoria

     1. Le procedure connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno espletate secondo le vigenti norme di contabilità pubblica del personale dell'ente "Poste Italiane" già addetto agli adempimenti in argomento nell'ambito del Servizio di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. [14]

 

          Art. 15. Oneri e coperture

     1. All'onere derivante dall'attuazione del capo I, art. 6, comma 5, e art. 7, comma 4, valutato in lire 716.000 milioni per l'anno 1994, in lire 1.507.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.530.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 2, pari a lire 1.287.000 milioni, ripartiti in lire 968.000 milioni per l'anno 1994, in lire 173.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 146.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni ed importi, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del capo II, valutato in lire 116.000 milioni per l'anno 1994, in lire 120.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 124.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, per i rispettivi anni e importi, mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     4. I proventi realizzati per effetto del trasferimento dei canoni di concessione ad uso pubblico per il servizio telegrafico, per quello di radiodiffusione e dei canoni di concessione ad uso privato per i servizi radioelettrici, affluiscono all'entrata dello Stato.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A (prevista dall'art. 12, comma 2)

     Dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

 

Qualifica o categoria

Unità

Dirigente generale

n. 8 (*)

Dirigente

n. 44

9° categoria

n. 92

8° categoria

n. 179

7° categoria

n. 331

6° categoria

n. 573

5° categoria

n. 130

4° categoria

n. 146

3° categoria

n. 10

2° categoria

n. 67

Totale

n. 1.580

 

(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario generale

 

     Tabella B (prevista dall'art. 13, comma 1)

     Dotazione organica della ragioneria centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

 

Qualifica o categoria

Unità

Dirigente

n. 4 (*)

IX qualifica

n. 3

VIII qualifica

n. 6

VII qualifica

n. 9

VI qualifica

n. 6

V qualifica

n. 3

IV qualifica

n. 5

II qualifica

n. 3

Totale

n. 39

 

(*) Di cui uno con funzioni di direttore.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 29 gennaio 1994, n. 71.

[2]  Il termine di cui al presente comma è differito al 31 dicembre 1997 dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[3]  Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 53 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 286, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 9 sexies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[9]  Comma abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[10]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Per una abrogazione parziale del presente articolo, vedi l'art. 13 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Comma abrogato dalla legge di conversione.