§ 80.9.513 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/03/2004
Numero:84


Sommario
Art. 1.  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.  1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle [...]
Art. 3.  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.  1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993» [...]
Art. 8.  1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, è aggiunto, in fine, il seguente


§ 80.9.513 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

(G.U. 31 marzo 2004, n. 76)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'articolo 2-bis, comma 10, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi, così come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare gli articoli 32-bis e 13;

Visto l'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati;

Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) decreto legislativo n. 165/2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;».

 

     Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

 

     Art. 3.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «un vice Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Il Capo di Gabinetto», le parole da: «collabora» fino a: «nonchè di» sono sostituite dalle seguenti: «coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di».

 

     Art. 4.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al comma 7, le parole: «quattordici unita» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unita»; inoltre le parole: «non piu' di tre» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due».

 

     Art. 5.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unita» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unita»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non piu' di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse;

c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», è inserita la seguente: «anche»;

d) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

f) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

g) al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.

 

     Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il Capo dell'ufficio legislativo,» sono inserite le seguenti: «, per il vice Capo di Gabinetto»;

c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: «I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.»;

e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

f) al comma 4, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

g) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

h) il comma 7 è soppresso.

 

     Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

 

     Art. 8.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 11-bis. Norme transitorie e finali

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».