§ 80.9.720 - D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/12/2006
Numero:309


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria [...]
Art. 2.      1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la parola: «novantadue» è sostituita dalla seguente: «novantasei»
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente
Art. 4.      1. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del [...]
Art. 5.      1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono [...]
Art. 6.      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato


§ 80.9.720 - D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.

(G.U. 30 gennaio 2007, n. 24)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 4 settembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006;

     Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

     Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) Segreteria tecnica.».

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, la parola: «novantadue» è sostituita dalla seguente: «novantasei».

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. Segreteria tecnica

     1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico nel campo delle comunicazioni per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore. La Segreteria tecnica è composta, nell'ambito delle unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, da esperti altamente qualificati nel settore delle comunicazioni.

     2. La Segreteria tecnica è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria tecnica individuato dal Ministro con proprio provvedimento e scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, dopo le parole: «controllo interno» sono inserite le seguenti: «e del Capo della Segreteria tecnica».

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica».

     2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica è compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.