§ 80.9.424 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176.
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/03/2001
Numero:176


Sommario
Art. 1.  (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Art. 1 bis.  (Segretariato generale).
Art. 1 ter.  (Direzioni generali).
Art. 1 quater.  (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione).
Art. 1 quinquies.  (Direzione generale per l'attività ispettiva).
Art. 1 sexies.  (Direzione generale della comunicazione).
Art. 1 septies.  (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR).
Art. 1 octies.  (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale).
Art. 1 nonies.  (Direzione generale dell'immigrazione).
Art. 1 decies.  (Direzione generale del mercato del lavoro).
Art. 1 undecies.  (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione).
Art. 1 duodecies.  (Direzione generale per le politiche previdenziali).
Art. 1 terdecies.  (Direzione generale per l'innovazione tecnologica).
Art. 1 quaterdecies.  (Direzione generale delle risorse umane e affari generali).
Art. 1 quindecies.  (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro).
Art. 1 sedecies.  (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali).
Art. 2.  Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
Art. 3.  Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
Art. 4.  Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
Art. 5.  Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali
Art. 6.  Articolazione delle unità dirigenziali non generali
Art. 7.  Ruolo del personale e dotazioni organiche
Art. 8.  Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Art. 9.  Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 80.9.424 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(G.U. 18 maggio 2001, n. 114, S.O.)

 

     Art. 1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). [2]

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

     Art. 1 bis. (Segretariato generale). [3]

     1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonchè alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

     2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.

 

     Art. 1 ter. (Direzioni generali). [4]

     1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:

     a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

     b) per l'attività ispettiva;

     c) della comunicazione;

     d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

     e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

     f) dell'immigrazione;

     g) del mercato del lavoro;

     h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;

     i) per le politiche previdenziali;

     l) per l'innovazione tecnologica;

     m) delle risorse umane e affari generali;

     n) della tutela delle condizioni di lavoro;

     o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

 

     Art. 1 quater. (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). [5]

     1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

 

     Art. 1 quinquies. (Direzione generale per l'attività ispettiva). [6]

     1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

 

     Art. 1 sexies. (Direzione generale della comunicazione). [7]

     1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza.

 

     Art. 1 septies. (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). [8]

     1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

 

     Art. 1 octies. (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). [9]

     1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

 

     Art. 1 nonies. (Direzione generale dell'immigrazione). [10]

     1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonchè per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

 

     Art. 1 decies. (Direzione generale del mercato del lavoro). [11]

     1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

 

     Art. 1 undecies. (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). [12]

     1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 1 duodecies. (Direzione generale per le politiche previdenziali). [13]

     1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

     Art. 1 terdecies. (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). [14]

     1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

 

     Art. 1 quaterdecies. (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). [15]

     1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonchè del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali.

 

     Art. 1 quindecies. (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). [16]

     1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

     Art. 1 sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). [17]

      1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attività della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.

 

          Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti [18]

     [1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche].

 

          Art. 3. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori [19]

     [1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:

     a) indirizzo promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;

     b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilità; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti;

     c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità;

     d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche; [20]

     e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale già degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico.

     2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:

     a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;

     b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione;

     c) della tutela delle condizioni di lavoro;

     d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro;

     e) degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.

     3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, già operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti disposizioni. [21]]

 

          Art. 4. Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali [22]

     [1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:

     a) coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;

     b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; interventi a favore delle persone anziane;

     c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

     d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;

     e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale;

     f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione;

     g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.

     2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:

     a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;

     b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori;

     c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali;

     d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

     e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;

     f) per l'immigrazione;

     g) per le politiche previdenziali.

     3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.]

 

          Art. 5. Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali [23]

     [1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.]

 

          Art. 6. Articolazione delle unità dirigenziali non generali

     1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.

 

          Art. 7. Ruolo del personale e dotazioni organiche

     1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A è determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, già rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unità di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

     2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

     3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, nonché il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero.

     4. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.

     5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [24]

     [1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.]

 

          Art. 9. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. [A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unità dei dirigenti di prima fascia, o di due unità dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri [25]].

     2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

     4. [Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3"] [26].

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Tabella A (articolo 7, comma 1)

     Dotazione organica complessiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi e ad altre strutture accorpate

 

 

 

 

Ministero Lavoro e P.S.

Ministero Sanità

PCM - Dipartimento Affari Sociali (*)

Art. 45, comma IV d.lgs. n. 300/99 (**)

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti 1ª fascia

11

15

5

0

31

 

 

Dirigenti 2ª fascia

255

220

14

1

490

 

 

 

 

(***)

 

 

 

 

 

Dirigenti I° livello del ruolo sanitario

===

367

===

===

367

 

 

Totale qualifiche dirigenziali

266

602

19

1

888

 

 

 

 

 

 

 

 

Area C

 

Posizione economica C3

918

51

12

0

981

 

 

Posizione economica C2

2347

201

9

2

2559

 

 

Posizione economica C1

2513

565

25

4

3107

 

 

Totale Area C

5778

817

46

6

6647

 

 

 

 

 

 

 

 

Area B

 

Posizione economica B3

2801

248

18

0

3067

 

 

Posizione economica B2

2127

800

22

2

2951

 

 

Posizione economica B1

792

180

6

2

980

 

 

Totale Area B

5720

1228

46

4

6998

 

 

 

 

 

 

 

 

Area A

 

Posizione economica A1

384

132

3

1

520

 

 

Totale Area A

384

132

3

1

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

12148

2779

114

12

15053

(*) Oltre le 100 unità di personale da reclutare ex art. 29 legge 8 novembre 2000, n. 328

(**) Limitatamente al personale proveniente dal Ministero dell'industria, del commercio e artigianato. Per le altre Amministrazioni il personale di transito non risulta al momento quantificabile, svolgendo funzioni promiscue

(***) Ivi compresi 123 dirigenti di II livello del ruolo sanitario

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 7 aprile 2011, n. 144.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[12] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[13] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[14] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[15] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[16] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[17] Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[18] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[19] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[20]  Lettera così modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 giugno 2001, n. 127.

[21]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 4 giugno 2001, n. 127.

[22] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[23] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[24] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[25] Periodo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

[26] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.