§ 80.9.193 - Legge 26 ottobre 1962, n. 1612.
Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/10/1962
Numero:1612


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli [...]
Art. 3.      L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti
Art. 13. 
Art. 14.      Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 


§ 80.9.193 - Legge 26 ottobre 1962, n. 1612. [1]

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

(G.U. 30 novembre 1962, n. 305)

 

Capo I

DENOMINAZIONE - COMPITI

 

     Art. 1. [2]

     L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 11 giugno 1959, n. 404 è riordinato a norma della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.

 

          Art. 3.

     L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

 

          Art. 4. [3]

     Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:

     1) esprime il suo avviso ove richiesto sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;

     2) compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui è di volta in volta incaricato;

     3) collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola;

     4) collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;

     5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;

     6) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;

     7) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalità, nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.

 

          Art. 5. [4]

     L'Istituto inoltre:

     a) su richiesta ed in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei Paesi stranieri;

     b) d'intesa col Ministero della pubblica istruzione svolge le attività didattiche di cui all'art. 6;

     c) collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;

     d) mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;

     e) promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

     f) funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;

     g) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;

     h) raccoglie, studia e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attività.

     L'Istituto è autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

 

          Art. 6. [5]

     L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

     L'Istituto e l'Università degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'Istituto e presso la sua sede.

     Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Università ed approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro.

     In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

     Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

     L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopracitati commi secondo e quarto del presente articolo.

     Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonchè la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.

 

Capo II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

          Art. 7. [6]

     L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

     a) dal direttore generale che lo presiede;

     b) da due membri nominati dal Ministero degli affari esteri;

     c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

     e) da un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) da un membro designato dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

     g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze.

     Un funzionario dell'Istituto con qualifica non superiore a capo laboratorio straordinario, nominato dal Comitato, esercita le funzioni di segretario.

     I membri del Comitato che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, su designazione delle rispettive Amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

     I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

 

          Art. 8. [7]

     Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri.

 

          Art. 9. [8]

     Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 34.

     Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato stesso per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

 

          Art. 10. [9]

     Le funzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'Istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio.

     Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione costituita dal direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio di 1ª classe e da un capo laboratorio di 2ª classe.

     Un funzionario dell'Istituto disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati ogni biennio dal Ministro per gli affari esteri.

 

          Art. 11. [10]

     Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinché esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attività.

     In particolare il direttore generale:

     a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

     b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato.

     Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

 

Capo III

AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 12.

     I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:

     1) dallo Stato mediante contributo da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

     2) dai proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, dell'Azienda agraria sperimentale e dei servizi vari;

     3) dai proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto, in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli per l'eventuale alienazione di materiali fuori uso;

     4) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche e private, Enti ed Organizzazioni nazionali ed estere.

 

          Art. 13. [11]

     Le spese ordinarie dell'Istituto sono costituite:

     1) dalle spese per il personale a qualunque titolo;

     2) dalle spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi e per la manutenzione degli immobili, dei mobili e dei materiali di arredamento;

     3) dalle spese per il funzionamento e l'incremento dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, dei prodotti agrari, zootecnici e forestali;

     4) dalle spese per la conduzione della Azienda agraria sperimentale;

     5) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'art. 6;

     6) dalle spese per la pubblicazione di opere e periodici;

     7) dalle spese per contributi, premi e borse di studio.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Istituto è iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, nel corso dell'esercizio finanziario, degli altri articoli di spesa inerenti al funzionamento.

     L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato.

 

          Art. 14.

     Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

     La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

 

          Art. 15. [12]

     L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non siano modificate dalle norme della presente legge.

 

          Art. 16. [13]

     Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Firenze. A questo effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

 

          Art. 17. [14]

     Il controllo sulla gestione dell'Istituto è esercitato dalla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze la quale svolge pure il servizio di ragioneria presso l'Istituto medesimo.

     Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali, in quanto applicabili.

 

          Art. 18. [15]

     L'Istituto conserva in uso i capitali, l'Azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso, provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali.

     Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

     Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni.

 

Capo IV

PERSONALE

 

          Art. 19. [16]

     Per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, sono istituiti i ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed H allegate alla presente legge.

 

          Art. 20. [17]

     Al personale appartenente ai ruoli organici di cui al precedente art. 19 si applicano, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 21, 22, 23 e 24, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

     Salvo il disposto degli articoli 23 e 24 il Comitato può deliberare, con parere motivato il conferimento delle promozioni mediante esame di idoneità (carriera direttiva e carriera di concetto) e scrutinio per merito comparativo (carriere esecutive), qualora i posti disponibili per le promozioni non consentano la determinazione del numero dei posti da riservare alle promozioni per concorso per merito distinto (carriera direttiva e carriere di concetto), e per concorso per esame (carriere esecutive).

 

          Art. 21. [18]

     Le promozioni alle qualifiche di capo laboratorio di prima classe e di vice direttore generale si conseguono come segue:

     a vice capo laboratorio di 1a classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 2a classe che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;

     a capo laboratorio straordinario, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 1a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

     a capo laboratorio ordinario di 2a classe, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i capo laboratorio straordinari che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica;

     a capo laboratorio di 1a classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 2a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

     a vice direttore, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 1a classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 22. [19]

     Il personale del ruolo dei segretari e bibliotecari consegue la promozione alle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo ed equiparate come segue:

     a primo segretario ed equiparata, mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo rispettivamente con 11 e 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;

     a segretario principale e a segretario capo e qualifiche equiparate, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

 

          Art. 23. [20]

     Il personale del ruolo dei disegnatori consegue la promozione alla qualifica di primo disegnatore mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando.

 

          Art. 24. [21]

     Il personale del ruolo tecnico consegue la promozione alle qualifiche di tecnico di prima classe e di tecnico principale come segue:

     a tecnico di prima classe mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 15 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;

     a tecnico principale mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i tecnici di prima classe che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 25. [22]

     L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, nonchè al versamento agli Enti ed Uffici destinatari delle altre ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali stabilite da disposizioni legislative.

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 26. [23]

     Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, C, E, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica e complessiva maturate alla predetta data.

 

          Art. 27. [24]

     I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva di cui alla tabella F, annessa alla presente legge.

 

          Art. 28. [25]

     L'inquadramento di cui al precedente art. 27 è effettuato nelle qualifiche di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, rispettivamente, sette e due anni.

     L'inquadramento è effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianità anzidetta risulti inferiore a due anni.

     L'eccedenza di anzianità maturata nel ruolo di provenienza, rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, è conservata a tutti gli effetti.

 

          Art. 29. [26]

     I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella G, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Peraltro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera.

     Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione.

 

          Art. 30. [27]

     Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui alla annessa tabella H, con l'osservanza delle norme previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni.

 

          Art. 31. [28]

     Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri che prestano servizio all'Istituto da almeno due anni, nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, possono essere inquadrati a domanda entro i limiti consentiti dall'organico del ruolo dei segretari e bibliotecari di cui alla tabella B, annessa alla presente legge, mediante decreto del Ministero per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza.

     L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità complessiva e la qualifica maturate nel ruolo medesimo.

 

          Art. 32. [29]

     Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto può essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella A.

     L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 33. [30]

     Il personale già inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente art. 26.

     I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 34. [31]

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, approvato con regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame.

 

          Art. 35. [32]

     Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, e successive modificazioni.

 

     Tabella A — Carriera direttiva

 

 

Ruolo scientifico

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

900

Direttore generale

1

670

Vice direttore generale

1

500

Capo laboratorio di 1ª classe

7

271

Vice capo laboratorio di 2ª classe

 

229

Vice capo laboratorio straordinario

 

 

 

15

 

     Tabella B — Carriere di concetto

 

 

Ruolo dei segretari e bibliotecari

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

500

Segretario capo e bibliotecario capo

4

402

Segretario principale

 

325

Primo segretario

 

271

Segretario

 

229

Segretario aggiunto

 

202

Vice segretario

 

 

 

4

 

     Tabella C

 

 

Ruolo degli esperti agrari

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

500

Esperto agrario capo

1

402

Esperto agrario principale

2

325

Primo esperto agrario

2

271

Esperto agrario

5

229

Esperto agrario aggiunto

 

202

Vice esperto agrario

 

 

 

10

 

     Tabella D

 

 

Ruolo dei disegnatori

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

402

Disegnatore principale

2

325

Primo disegnatore

 

271

Disegnatore

 

229

Disegnatore aggiunto

 

202

Vice disegnatore

 

 

 

2

 

     Tabella E — Carriere esecutive

 

 

Ruolo d'ordine

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

271

Archivista capo

1

229

Primo archivista

1

202

Archivista

6

180

Applicato

 

157

Applicato aggiunto

 

 

 

8

 

     Tabella F

 

 

Ruolo tecnico

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

271

Tecnico principale

5

229

Tecnico di 1ª classe

 

202

Tecnico di 2ª classe

 

180

Tecnico di 3ª classe

 

157

Tecnico aggiunto

 

 

 

5

 

     Tabelle G — Carriera del personale ausiliario

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

173

Commesso

1

159

Usciere capo

2

151

Usciere

4

142

Inserviente

 

 

 

7

 

     Tabella H

 

 

Ruolo degli operai permanenti

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

I

Capo coltivatore

1

II

Operaio coltivatore

1

III

Aiuto operai coltivatore

2

 

 

4

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[17] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[18] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[19] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[20] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[21] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[22] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[23] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[24] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[25] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[26] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[27] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[28] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[29] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[30] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[31] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.

[32] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243.