§ 57.4.21 – R.D. 22 settembre 1939, n. 2054.
Istituzione presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, di una Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:22/09/1939
Numero:2054


Sommario
Articolo 1.      A decorrere dal 16 ottobre 1938 è istituita presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana una Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato [...]
Articolo 2.      L'orario e i programmi d'insegnamento e i programmi d'esame per il corso annuale di specializzazione sono quelli approvati rispettivamente con R. decreto 7 maggio 1936, [...]
Articolo 3.      E’ approvato l'unito statuto della Sezione predetta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente
Art. 1.      La Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale, istituita presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana di Firenze [...]
Art. 2.      La Sezione ha un solo corso completo di classi
Art. 3.      Le materie d'insegnamento per il corso annuale di specializzazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono le seguenti: agricoltura coloniale, fitografia e patologia [...]
Art. 4.      Le materie d'insegnamento sia del corso annuale di specializzazione che del corso biennale d'Istituto tecnico superiore, le quali debbono essere affidate senza [...]
Art. 5.      Alla Sezione è annessa l'azienda agraria con le relative industrie rurali di proprietà del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana. La gestione dell'azienda è [...]
Art. 6.      Per l'attuazione dei corsi la Sezione oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati dispone
Art. 7.      I locali per l'insegnamento e l'azienda agraria sono forniti dal Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana
Art. 8.      Sono organi della Sezione
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Comitato del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana. Possono far parte del Consiglio gli Enti e i privati che [...]
Art. 10.      La Presidenza è affidata al direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, il quale potrà essere coadiuvato da un insegnante appartenente al ruolo del [...]
Art. 11.      Il Collegio dei professori oltre alle mansioni che gli sono affidate dalle norme di carattere generale assiste la Presidenza nella compilazione del regolamento interno [...]
Art. 12.      Gli alunni sia del corso annuale di specializzazione che del corso biennale di Istituto tecnico superiore devono versare le tasse di frequenza, la tassa di esame di [...]
Art. 13.      Salvo quanto è stabilito nel presente statuto, alla Sezione si applicano le disposizioni vigenti sull'istruzione media tecnica


§ 57.4.21 – R.D. 22 settembre 1939, n. 2054.

Istituzione presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, di una Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale ed approvazione del relativo statuto.

(G.U. 24 gennaio 1940, n. 19).

 

     Articolo 1.

     A decorrere dal 16 ottobre 1938 è istituita presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana una Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale.

     Essa comprende:

     a) un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura coloniale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli istituti tecnici agrari non specializzati;

     b) un corso biennale d'Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale, cui sono ammessi coloro che abbiano ottenuta la promozione al terzo anno di Istituto tecnico agrario.

 

          Articolo 2.

     L'orario e i programmi d'insegnamento e i programmi d'esame per il corso annuale di specializzazione sono quelli approvati rispettivamente con R. decreto 7 maggio 1936, n. 762, e con R. decreto 10 giugno 1937, n. 876.

     L'orario e i programmi d'insegnamento ed i programmi d'esame per il corso biennale sono stabiliti in conformità del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634.

 

          Articolo 3.

     E’ approvato l'unito statuto della Sezione predetta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

 

 

Statuto della Sezione agraria

di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale

del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana di Firenze

 

          Art. 1.

     La Sezione agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale, istituita presso il Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana di Firenze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto- legge 27 luglio 1938, n. 2205, ha lo scopo di preparare all'esercizio della professione di perito agrario coloniale, alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie coloniali, di coadiutore dei direttori di grandi aziende agrarie coloniali e di esperto nei servizi agrari dell'Africa Italiana.

     Essa comprende:

     a) un corso annuale di specializzazione nel l'agricoltura coloniale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli istituti tecnici agrari non specializzati;

     b) un corso biennale di istituto tecnico superiore specializzato nell'agricoltura coloniale cui sono ammessi coloro che abbiano ottenuto la promozione al terzo anno d'Istituto tecnico agrario.

 

          Art. 2.

     La Sezione ha un solo corso completo di classi.

     Per l'ammissione degli alunni alla Sezione nei limiti dei posti disponibili sarà data la preferenza, a parità di merito, ai figli di italiani residenti nell'Africa Italiana o in paesi tropicali o subtropicali.

 

          Art. 3.

     Le materie d'insegnamento per il corso annuale di specializzazione di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono le seguenti: agricoltura coloniale, fitografia e patologia delle piante coloniali, tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale agraria coloniale, zootecnica coloniale ed igiene del bestiame, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua inglese o spagnola o araba.

     Le materie d'insegnamento per il corso biennale di cui alla lett. b) dell'art. 1 sono le seguenti:religione, cultura militare, lettere italiane, agricoltura coloniale, economia rurale coloniale ed estimo, contabilià agraria, zootecnia coloniale ed igiene del bestiame, fitografia e patologia delle piante coloniali, zoologia speciale agraria coloniale, chimica agraria, tecnologia dei prodotti coloniali, meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali coloniali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, elementi di diritto agrario e di legislazione coloniale, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua straniera.

 

          Art. 4.

     Le materie d'insegnamento sia del corso annuale di specializzazione che del corso biennale d'Istituto tecnico superiore, le quali debbono essere affidate senza retribuzione al personale scientifico del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, sono le seguenti: agricoltura coloniale, economia rurale coloniale ed estimo, contabilità agraria, zootecnia coloniale e igiene del bestiame, fitografia e patologia delle piante coloniali, zoologia speciale agraria coloniale, chimica agraria, tecnologia dei prodotti coloniali.

     La ripartizione delle materie di cui al comma precedente è fatta dal Consiglio di amministrazione della Sezione in base alle esigenze didattiche ed alla specifica specializzazione del personale stesso.

     Le materie di insegnamento da assegnare per incarico con le norme e il trattamento previsto per gli Istituti di istruzione media tecnica sono le seguenti: religione, cultura militare, lettere italiane, elementi di diritto agrario e di legislazione coloniale, meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali coloniali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua straniera.

 

          Art. 5.

     Alla Sezione è annessa l'azienda agraria con le relative industrie rurali di proprietà del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana. La gestione dell'azienda è tenuta separata secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 27 luglio 1938, numero 2205.

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione dei corsi la Sezione oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati dispone:

     a) di un contributo annuo del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana in misura tale da assicurare il pareggio del bilancio;

     b) del provento delle tasse non dovute all'Erario e dei contributi scolastici;

     c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonché di lasciti e donazioni.

 

          Art. 7.

     I locali per l'insegnamento e l'azienda agraria sono forniti dal Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana.

     Sono altresì a carico del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana le spese per l'arredamento e la manutenzione dei locali, per il materiale scientifico e didattico, per l'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento.

 

          Art. 8.

     Sono organi della Sezione:

     a) il Consiglio d'amministrazione;

     b) la Presidenza;

     c) il Collegio dei professori.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Comitato del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana. Possono far parte del Consiglio gli Enti e i privati che contribuiscano in misura notevole al mantenimento e all'incremento della Sezione.

     Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Sezione e dell'azienda agraria.

     Esso vigila sul buon andamento della Sezione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Sezione stessa e alle esigenze della colonizzazione italiana in Africa, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

     Le funzioni di componente del Consiglio di amministrazione della Sezione sono gratuite.

 

          Art. 10.

     La Presidenza è affidata al direttore del Regio istituto agronomico per l'Africa Italiana, il quale potrà essere coadiuvato da un insegnante appartenente al ruolo del personale scientifico dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione.

     Spetta alla Presidenza il governo didattico e disciplinare della Sezione, nonché, nel campo amministrativo, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11.

     Il Collegio dei professori oltre alle mansioni che gli sono affidate dalle norme di carattere generale assiste la Presidenza nella compilazione del regolamento interno della Sezione, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui la Presidenza ritenga opportuno di interpellarlo.

 

          Art. 12.

     Gli alunni sia del corso annuale di specializzazione che del corso biennale di Istituto tecnico superiore devono versare le tasse di frequenza, la tassa di esame di abilitazione e la tassa di diploma nella misura e nei modi previsti per i Regi istituti tecnici agrari.

     Per l'esonero dal pagamento totale o parziale delle tasse scolastiche si applicano le norme vigenti per l'istruzione media tecnica.

 

          Art. 13.

     Salvo quanto è stabilito nel presente statuto, alla Sezione si applicano le disposizioni vigenti sull'istruzione media tecnica.