§ 78.1.16 – D.L. 24 luglio 1973, n. 427.
Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:24/07/1973
Numero:427


Sommario
Art. 1.      I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati [...]
Art. 2.      I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono
Art. 3.      Ai fini dei controlli relativi all'osservanza della disciplina stabilita dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del [...]
Art. 4.      Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del presidente del Comitato interministeriale prezzi [...]
Art. 5.      A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'art. 2, comma primo del presente decreto, nonchè le [...]
Art. 6.      A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui all'art. 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del [...]
Art. 9.      L'esercente che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000
Art. 10.      Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 78.1.16 – D.L. 24 luglio 1973, n. 427. [1]

Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

(G.U. 24 luglio 1973, n. 189).

 

     Art. 1.

     I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 2.

     I comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti d'uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonchè considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.

     Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.

     Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.

     Il listino e la copia devono essere sottoscritti dall'imprenditore.

 

          Art. 2.

     I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono:

     1) carni fresche di qualunque specie animale;

     2) paste alimentari secche;

     3) risone e riso;

     4) olii di oliva;

     5) olii di semi;

     6) burro;

     7) margarina;

     8) formaggi in genere;

     9) salumi e prosciutti;

     10) lardo salato e strutto;

     11) baccalà e stoccafisso secchi e bagnati;

     12) pollame macellato [2];

     13) conigli macellati [3];

     14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi;

     15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate;

     16) acque minerali;

     17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia;

     18) alimenti dietetici per l'infanzia;

     19) saponi da bucato e da toeletta;

     20) detersivi;

     21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione.

     I prezzi dei beni di cui al n. 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla normativa e prezzi comunitari sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi [4].

     Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni è adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previe direttive del Comitato interministeriale prezzi.

     Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 3.

     Ai fini dei controlli relativi all'osservanza della disciplina stabilita dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

 

          Art. 4.

     Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dai comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

 

          Art. 5.

     A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'art. 2, comma primo del presente decreto, nonchè le rispettive organizzazioni di categoria, possono presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per procedere ad eventuali aumenti dei prezzi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle variazioni di costo intervenute e alle condizioni di mercato.

     Il Comitato interministeriale prezzi provvede sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal Comitato interministeriale programmazione economica.

     Il Comitato interministeriale programmazione economica può indicare per singole merci o per gruppi di merci criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese.

     Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma senza che il Comitato interministeriale prezzi abbia provveduto, la domanda s'intende accolta.

     Il Comitato interministeriale prezzi può provvedere a partire dal decimo giorno anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto nel comma precedente anche se non siano intervenute direttive del Comitato interministeriale programmazione economica.

 

          Art. 6.

     A partire dal 1° novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla produzione o alla importazione può essere variata in aumento con determinazione del comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d'ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria.

     Si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 5.

 

          Art. 7. [5]

     L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE [6].

     Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

     Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

 

          Art. 8.

     Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui all'art. 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 10 milioni e di altra somma pari al doppio dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.

     Nei casi di infrazione ripetuta è disposta la sospensione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca dell'autorizzazione predetta.

     Le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

 

          Art. 9.

     L'esercente che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

     La stessa sanzione è applicata per le infrazioni alle forme di pubblicità obbligatoria disposte ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

 

          Art. 10.

     Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

     Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione [7].

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1973, n. 496.

[2] Numero così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1973, n. 496.

[3] Numero così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1973, n. 496.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1973, n. 496.

[5] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state sostituite da quelle della L. 14 agosto 1982, n. 610, per effetto dell'art. 19 della stessa L. 610/1982.

[6] Comma sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1973, n. 496, modificato dall'art. 1 della L. 14 novembre 1979, n. 576 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 16 febbraio 1980, n. 59.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1973, n. 496.