§ 78.1.1A - Legge 4 agosto 1973, n. 496.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:04/08/1973
Numero:496


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni:


§ 78.1.1A - Legge 4 agosto 1973, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

(G.U. 22 agosto 1973, n. 216)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2:

     al primo comma i numeri 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti:

     "12) pollame macellato;

     13) conigli macellati;"

     al secondo comma, le parole: "normativa comunitaria", sono sostituite con le seguenti "normativa e prezzi comunitari".

     All'articolo 7 il primo comma è sostituito con il seguente:

     "L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE".

     All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

     "Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione".