§ 77.6.111 - Legge 24 maggio 1966, n. 370.
Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:24/05/1966
Numero:370


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 
Art. 3.      L'art. 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Le pensioni dirette, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1°gennaio 1965, sono riliquidate, con effetto dal 1°gennaio 1965, applicando alla pensione in godimento, a [...]
Art. 5. 
Art. 6.      All'art.
Art. 7.      L'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo [...]
Art. 9.      La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita:
Art. 10.      La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita:
Art. 11.      Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio l'iscritto sia stato assente per aspettativa senza assegni per motivi di salute, si considera come ultima retribuzione, ai fini [...]
Art. 12.      Le prestazioni in capitale previste dall'art. 11, punto secondo, del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, sono [...]
Art. 13.      Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e regio decreto 20 [...]
Art. 14.      E' data facoltà all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i [...]
Art. 15.      Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro [...]
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.6.111 - Legge 24 maggio 1966, n. 370.

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 11 giugno 1966, n. 142).

 

     Art. 1.

     L'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

     "Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30° ".

 

          Art. 2. [1]

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso nè inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

     La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 3.

     L'art. 6 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:

     "Le pensioni dirette, aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, in base alla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base

Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispondersi in 13 quote)

 

fino

a L.

2.499

L.

390.000

da L.

2.500

"

3.499

"

435.500

"

3.500

"

4.999

"

481.000

"

5.000

"

6.499

"

526.500

"

6.500

"

7.999

"

572.000

"

8.000

"

9.999

"

617.500

"

10.000

"

11.999

"

637.000

"

12.000

"

14.999

"

676.000

"

15.000

"

17.999

"

695.500

"

18.000

"

23.999

"

721.500

"

24.000

"

29.999

"

747.500

"

30.000

"

41.999

"

767.000

"

42.000

ed oltre

 

"

793.000

 

          Art. 4.

     Le pensioni dirette, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1°gennaio 1965, sono riliquidate, con effetto dal 1°gennaio 1965, applicando alla pensione in godimento, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione stessa, i coefficienti che seguono:

Anno di decorrenza

Coefficiente da applicare

1950

2

1951

1,93

1952

1,86

1953

1,79

1954

1,72

1955

1,64

1956

1,57

1957

1,50

1958

1,43

1959

1,36

1960

1,33

1961

1,29

1962

1,22

1963

1,12

1964

1,07

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     All'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di morte dell'iscritto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti aventi diritto a pensione, questa è assegnata ai genitori in misura pari al 15 per cento per ciascuno, semprechè siano di età superiore ai 65 anni, risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della morte e non siano già titolari di pensione diretta o indiretta. In mancanza anche dei genitori, la pensione spetta, nella misura del 15 per cento per ciascuno, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico".

     Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

          Art. 7.

     L'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui l'iscritto muoia prima che abbia raggiunto dieci anni di contribuzione al Fondo e qualora la morte non sia dipesa da causa di servizio, spetta ai superstiti, nell'ordine esclusivo seguente:

     coniuge;

     figli;

     genitori;

     fratelli e sorelle;

     e sempre che per gli stessi si verifichino le condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17, il rimborso di una somma pari al 90 per cento, senza interessi, dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni, previa deduzione, da tale somma, dell'intero ammontare delle contribuzioni dovute per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa per tutto il periodo di servizio considerato utile agli effetti delle prestazioni del Fondo".

 

          Art. 8.

     Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, è dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei lavoratori.

 

          Art. 9.

     La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita:

     a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.

     Sono per altro escluse le seguenti voci:

     compensi per festività e indennizzo ferie non godute;

     assegni integrativi degli assegni familiari;

     indennità rischio cassa;

     indennità mezzi di trasporto;

     rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;

     riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;

     ogni altra indennità o compenso di carattere eccezionale;

     b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purché corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.

 

          Art. 10.

     La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita:

     1) dal totale degli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sui quali è calcolato il contributo, relativi agli ultimi dodici mesi di servizio;

     2) dagli elementi di cui alla lettera b) dell'articolo predetto, qualora risultino corrisposti almeno per il quinquennio precedente la cessazione dal servizio.

     La misura degli elementi indicati al primo comma, punto 2) del presente articolo da prendere a base per il calcolo della pensione non potrà essere superiore a quella corrispondente alla media aritmetica dell'ultimo quinquennio, e, comunque, dovrà essere contenuta nel limite massimo del 10 per cento della retribuzione assoggettata a contributo ai sensi della lettera a) del precedente art. 9, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio.

     La predetta limitazione del 10 per cento non opera nei confronti di coloro che fruivano di compensi o assegni ad personam al 1° gennaio 1965, limitatamente all'importo in godimento a detta data e semprechè il datore di lavoro abbia denunciato la corresponsione dei compensi predetti insieme agli altri elementi retributivi pagando i relativi contributi.

     Restano escluse, ai fini della retribuzione pensionabile, le variazioni retributive dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o da cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio.

     L'esclusione di cui al precedente comma, in caso di promozione, non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità.

 

          Art. 11.

     Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio l'iscritto sia stato assente per aspettativa senza assegni per motivi di salute, si considera come ultima retribuzione, ai fini della pensione e delle prestazioni in capitale, la somma degli elementi retributivi indicati nel primo comma del precedente art. 10 come se in tale periodo avesse avuto luogo la normale prestazione di lavoro. Il periodo di assenza si computa ai fini della anzianità utile per il calcolo della pensione e della prestazione in capitale.

     Ai fini di cui al comma precedente debbono essere versati i contributi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato in servizio.

 

          Art. 12.

     Le prestazioni in capitale previste dall'art. 11, punto secondo, del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.

     Qualora all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore goda di assegni o compensi eccedenti la retribuzione contrattuale, l'onere delle prestazioni anzidette, nei limiti della retribuzione utile per il calcolo della pensione nella misura prevista dal precedente art. 10, detratta la parte di competenza delle assicurazioni miste sulla vita, viene posto a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

     Per la differenza il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro che ha provveduto alla risoluzione del rapporto d'impiego. Il relativo importo verrà accreditato al Fondo di integrazione di cui al comma precedente.

 

          Art. 13.

     Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, e regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai periodi di omessa contribuzione.

     La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo non coperto da contribuzione.

     Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro, o in sua vece il lavoratore stesso ha facoltà di regolarizzare i periodi di cui al primo comma, anziché con il versamento della riserva matematica, mediante il pagamento dei contributi determinati come stabilito dal successivo comma, semprechè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato speciale del Fondo. I contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alla retribuzione corrisposta al lavoratore alla data della richiesta di regolarizzazione.

     Le condizioni e i termini per il versamento dei contributi saranno stabiliti dal Comitato speciale del Fondo di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

 

          Art. 14.

     E' data facoltà all'iscritto, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare a proprio carico, agli effetti delle prestazioni di pensione e di capitale, i periodi di richiamo alle armi durante i quali le aziende erano tenute alla conservazione del posto ma non al versamento dei contributi al Fondo di previdenza.

     Le modalità e le condizioni per tali regolarizzazioni sono quelle indicate negli ultimi due commi del precedente art. 13.

     I periodi di richiamo alle armi durante i quali il versamento dei contributi era dovuto a norma di legge e che non è stato invece effettuato, saranno considerati utili ai fini delle prestazioni di pensione e di capitale con le modalità ed alle condizioni indicate al precedente comma, previa presentazione al Fondo di previdenza dei documenti dell'autorità militare comprovanti il riconoscimento del servizio militare prestato quale richiamato.

 

          Art. 15.

     Le aliquote contributive possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 1° luglio 1975, n. 296.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 1° luglio 1975, n. 296.