§ 80.5.211 – L. 25 marzo 1958, n. 329.
Rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:25/03/1958
Numero:329


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute della legge 6 giugno 1952, numero 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla [...]
Art. 2.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all'art. 2 [...]
Art. 3.      Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento [...]
Art. 8.      Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª [...]
Art. 9.      Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal [...]


§ 80.5.211 – L. 25 marzo 1958, n. 329.

Rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute della legge 6 giugno 1952, numero 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, numero 736, è stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.

     Esso è per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.

     Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonchè le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stesso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

 

          Art. 3.

     Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è determinato applicando le percentuali previste dagli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.

 

          Art. 4. [1]

     Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°.

 

          Art. 5. [2]

     L'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, nè inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilità.

     La pensione annua è divisa in 13 quote, di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 6. [3]

     Le pensioni dirette aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, in base alla seguente tabella:

 

Classe di importo delle pensione base

Pensione di vecchiaia o di invalidità (da corrispon- rsi in 13 quote)

 

 

 

fino a

L.

2.499

390.000

Da

L.

2.500

"

"

3.499

435.500

"

"

3.500

"

"

4.499

481.000

"

"

4.500

"

"

6.499

526.500

"

"

6.500

"

"

7.999

572.00

"

"

8.000

"

"

9.999

617.500

"

"

10.000

"

"

11.999

637.000

"

"

12.000

"

"

14.999

676.000

"

"

15.000

"

"

17.999

695.500

"

"

18.000

"

"

23.999

721.500

"

"

24.000

"

"

29.999

747.500

"

"

30.000

"

"

41.999

767.000

"

"

42.000

ed oltre

 

 

793.000

 

          Art. 7.

     A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente art. 6, qualora l'importo così ottenuto risulti più favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 8.

     Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti più favorevole, lo stesso continuerà ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilità.

 

          Art. 9.

     Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'art. 4 della presente legge è maggiorato del 5 per cento.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 maggio 1966, n. 370.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 24 maggio 1966, n. 370.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 24 maggio 1966, n. 370.