§ 77.6.95 - Legge 14 febbraio 1963, n. 156.
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/02/1963
Numero:156


Sommario
Art. 1.      L'art. 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, [...]
Art. 3.      Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare [...]
Art. 4.      Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in [...]
Art. 5.      Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla [...]
Art. 6.      Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e [...]
Art. 7.      Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del [...]


§ 77.6.95 - Legge 14 febbraio 1963, n. 156.

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 8 marzo 1963, n. 65).

 

     Art. 1.

     L'art. 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sui quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'art. 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

     Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

     a) al Fondo di cui all'art. 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

     b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

     c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

     Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

     Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

     a) interamente al Fondo di cui all'art. 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;

     b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'art. 34, nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'art. 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'art. 34 del presente regolamento".

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

 

          Art. 2.

     Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del Fondo di cui all'art. 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:

     a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennità di anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;

     b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

 

          Art. 3.

     Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potrà, in alcun modo, superare i due terzi dell'indennità di anzianità determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.

     Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.

     I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

     Non è consentita la concessione di un nuovo prestito, prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione è, in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.

     In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei commi precedenti.

     Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sarà detratto dalla indennità di anzianità spettante al lavoratore.

     L'ammontare del prestito è ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento a titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.

     Le norme e le modalità da osservare per la concessione dei prestiti, nonché l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potrà mettere a disposizione al fine predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 4.

     Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'art. 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo è elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

 

          Art. 5.

     Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla quale è riferito il contributo di cui all'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, è dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

     Il contributo di cui al precedente comma è attribuito:

     per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del Regolamento;

     per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;

     per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736.

 

          Art. 7.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni - secondo i criteri seguenti:

     a) il contributo di cui al precedente art. 4, in relazione alle necessità del Fondo istituito con l'art. 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;

     b) il contributo di cui all'art. 6, in relazione ad eventuali variazioni delle nuove voci retributive da assoggettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennità di cui all'art. 5 a località di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1° gennaio 1961.