§ 80.5.135 – L. 28 febbraio 1953, n. 149.
Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/02/1953
Numero:149


Sommario
Art. 1.      In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive [...]
Art. 2.      Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), [...]
Art. 3.      Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952


§ 80.5.135 – L. 28 febbraio 1953, n. 149. [1]

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 31 marzo 1953, n. 75).

 

     Art. 1.

     In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto.

     Tale contributo è destinato:

     a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

     b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonchè alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4 del decreto Presidenziale 1° luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.

 

          Art. 2.

     Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera a), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera b) del precedente art. 1.

     Per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi, il contributo è assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2,37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera b).

 

          Art. 3.

     Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

     Il contributo stesso è dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia ove prima del decorso di tale periodo siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto art. 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo è destinato, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

     Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 953.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.