§ 77.3.18 - Legge 23 dicembre 1949, n. 953.
Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:23/12/1949
Numero:953


Sommario
Art. 1.      In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e [...]
Art. 2.      Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945, 1946, 1947 sia raggiunta prima del decorso di otto anni, [...]


§ 77.3.18 - Legge 23 dicembre 1949, n. 953.

Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).

 

     Art. 1.

     In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

     Il contributo straordinario predetto è a carico dei datori di lavoro ed è destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla lettera a) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

     Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

 

          Art. 2.

     Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945, 1946, 1947 sia raggiunta prima del decorso di otto anni, potrà essere disposta l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.