§ 80.5.320 – L. 1 luglio 1975, n. 296.
Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/07/1975
Numero:296


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla [...]
Art. 3.      Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni
Art. 4.      A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto [...]
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente
Art. 6.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni [...]
Art. 7.      All'onere derivante al fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.850 [...]


§ 80.5.320 – L. 1 luglio 1975, n. 296.

Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo.

(G.U. 16 luglio 1975, n. 187).

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso nè inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

     La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie".

 

          Art. 2.

     Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente art. 1, delle pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltrechè nel successivo art. 5.

     Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell'art. 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370, relative ad iscritti che hanno maturato il diritto alle pensioni stesse in base all'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo art. 4, corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.

     La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, semprechè trattisi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'art. 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1° gennaio 1965.

 

          Art. 3.

     Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

     In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976.

     A decorrere dalla stessa data l'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è abrogato.

 

          Art. 4.

     A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.

     Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

     "Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

     1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa [1] ;

     2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

     Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

     Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la pensione di riversibilità a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".

 

          Art. 6.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo - istituito dall'art. 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni - è retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante al fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.850 milioni, si provvede con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

 

 

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione all'anno di decorrenza

 

Decorrenza

Coefficienti

Anteriori al 1° gennaio 1951

1,75

Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954

1,50

Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1962

1,45

Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963

1,30

Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1967

1,10

Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969

1,05

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1989, n. 450, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.