§ 17.2.93 – L. 10 maggio 1983, n. 190.
Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/05/1983
Numero:190


Sommario
Art. 1.      Per il definitivo completamento dell'opera di ricostruzione del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. [...]
Art. 2.      L'importo di lire 31.000 milioni di cui al precedente articolo è così ripartito
Art. 3.      Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi [...]
Art. 4.      In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, [...]
Art. 5.      La norma di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, i provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere [...]
Art. 6.      Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'art. 6 [...]
Art. 7.      Il decimo comma dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è modificato come segue
Art. 8. 
Art. 9.      Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono [...]
Art. 10.      All'onere di lire 8.750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 17.2.93 – L. 10 maggio 1983, n. 190.

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 18 maggio 1983, n. 134).

 

     Art. 1.

     Per il definitivo completamento dell'opera di ricostruzione del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dall'art. 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 31.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel quinquennio 1983-87.

     La quota per l'anno 1983 resta determinata in lire 5.950 milioni; quelle relative agli anni successivi saranno determinate in sede di legge finanziaria.

     I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.

 

          Art. 2.

     L'importo di lire 31.000 milioni di cui al precedente articolo è così ripartito:

     a) lire 6.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1983, per contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

     b) lire 21.200 milioni, di cui lire 3.950 milioni per l'anno 1983, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti;

     c) lire 3.800 milioni per la costruzione del ponte comprensoriale sul fiume Piave (ponte della Vittoria) e relative opere stradali in comune di Belluno.

     La somma di cui alla lettera b) del comma precedente è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

     1) quanto a lire 9.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

     2) quanto a lire 12.200 milioni alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

 

          Art. 3.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'art. 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni.

     L'importo di cui al primo comma è iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

 

          Art. 4.

     In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'art. 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

 

          Art. 5.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, i provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere le finalità della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dai soggetti danti causa.

     (Omissis) [1].

     Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con l'art. 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

     Le unità immobiliari ad uso di abitazione, ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 6.

     Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'art. 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, successivamente modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438, è ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1979, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo.

     L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1979.

     L'aumento di cui sopra non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Il decimo comma dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è modificato come segue:

     "I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato".

     L'art. 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente art. 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

     Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovrà presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale.

     Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata.

     Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del:

     25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;

     15 per cento sulla base di stati di avanzamento;

     10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile.

     La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente art. 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste".

 

          Art. 8. [2]

     Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.

     Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempienti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano già state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

          Art. 9.

     Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti della intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

          Art. 10.

     All'onere di lire 8.750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce " Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[2] Per il differimento dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 139 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.