§ 17.2.76 – L. 8 giugno 1978, n. 306.
Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:08/06/1978
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di [...]
Art. 4.      Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è aumentato di lire 1.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 5.      Le disposizioni agevolative di cui all'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9901 degli [...]


§ 17.2.76 – L. 8 giugno 1978, n. 306. [1]

Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

(G.U. 28 giugno 1978, n. 178).

 

     Art. 1.

     Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000 milioni.

     Lo stanziamento verrà così ripartito:

     a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;

     b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari a servizio degli abitati.

     La somma di cui alla lettera b) del comma precedente verrà assegnata:

     1) per 4.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la parte di sua competenza e al provveditorato opere pubbliche di Trieste;

     2) per 9.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato opere pubbliche di Venezia.

 

          Art. 2. [2]

     Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

     L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.

     Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dei capoversi ottavo e undicesimo dell'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è aumentato di lire 1.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1978.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni agevolative di cui all'art. 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità della legge stessa.

     Limitatamente alle nuove imprese che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione di aree entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito dall'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validità le disposizioni agevolative previste dall'art. 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837 [3].

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9901 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 milioni e di lire 9.400 milioni.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1980, n. 438.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. Il termine di tre anni cui al presente comma era stato prorogato di tre anni dall'art. 2 della L. 8 agosto 1980, n. 438.