§ 67.4.171 – L. 26 luglio 1984, n. 413.
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:26/07/1984
Numero:413


Sommario
Art. 1.  (Abbreviazione di indicazioni).
Art. 2.  (Soppressione della Cassa).
Art. 3.  (Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli).
Art. 4.  (Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto).
Art. 5.  (Individuazione della nave).
Art. 6.  (Esclusioni dalla presente legge).
Art. 7.  (Obbligo contributivo).
Art. 8.  (Responsabilità solidale tra armatore proprietario).
Art. 9.  (Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca).
Art. 10.  (Costituzione e gestione della posizione contributiva).
Art. 11.  (Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo).
Art. 12.  (Armatore e proprietario-armatore imbarcati).
Art. 13.  (Retribuzione assoggettabile a contribuzione).
Art. 14.  (Privilegi).
Art. 15.  (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione).
Art. 16.  (Diniego delle spedizioni alla nave).
Art. 17.  (Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà).
Art. 18.  (Riscontro dei documenti di bordo).
Art. 19.  (Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio).
Art. 20.  (Allievi di Istituti nautici).
Art. 21.  (Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi).
Art. 22.  (Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra).
Art. 23.  (Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra).
Art. 24.  (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979).
Art. 25.  (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).
Art. 26.  (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 [...]
Art. 27.  (Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa).
Art. 28.  (Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa).
Art. 29.  (Diritto alle prestazioni).
Art. 30.  (Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare).
Art. 31.  (Età di pensionamento per particolari categorie).
Art. 32.  (Inabilità alla navigazione).
Art. 33.  (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione).
Art. 34.  (Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione).
Art. 35.  (Esclusioni).
Art. 36.  (Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione).
Art. 37.  (Documentazione a corredo delle domande di prestazioni).
Art. 38.  (Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie).
Art. 39.  (Età pensionabile).
Art. 40.  (Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge).
Art. 41.  (Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato).
Art. 42.  (Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione).
Art. 43.  (Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato).
Art. 44.  (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).
Art. 45.  (Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle [...]
Art. 46.  (Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato).
Art. 47.  (Iscrizione preventiva).
Art. 48.  (Efficacia della contribuzione).
Art. 49.  (Domanda di iscrizione preventiva del marittimo).
Art. 50.  (Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore).
Art. 51.  (Retribuzione imponibile e versamento dei contributi).
Art. 52.  (Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere).
Art. 53.  (Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria).
Art. 54.  (Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali).
Art. 55.  (Costituzione della posizione assicurativa dell'assicurazione generale obbligatoria).
Art. 56.  (Norme di attuazione del presente Capo).
Art. 57.  (Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa).
Art. 58.  (Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979).
Art. 59.  (Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiamo svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge).
Art. 60.  (Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983).
Art. 61.  (Estinzione dei conti di risparmio).
Art. 62.  (Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie).
Art. 63.  (Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria).
Art. 64.  (Entrata in vigore).


§ 67.4.171 – L. 26 luglio 1984, n. 413.

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

(G.U. 2 agosto 1984, n. 212, S.O.).

 

PARTE GENERALE

 

     Art. 1. (Abbreviazione di indicazioni).

     1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

     2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.

 

          Art. 2. (Soppressione della Cassa).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa.

     2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.

     3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverrà in base ai valori iscritti in bilancio.

     4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'art. 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

     5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     6. Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

     7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

 

          Art. 3. (Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli).

     1. La Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

     2. La regolamentazione e la gestione della predetta Cassa di riposo sono devolute all'Istituto.

 

Titolo I

I SOGGETTI

 

          Art. 4. (Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto).

     1. I lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

     2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

     a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati [1] ;

     b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

     c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

     d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

     f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

     g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

     h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

     i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'art. 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì,, alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'art. 96 del codice della navigazione.

 

          Art. 5. (Individuazione della nave).

     Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

     a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";

     b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 del codice della navigazione;

     c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";

     d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

     e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri.

 

          Art. 6. (Esclusioni dalla presente legge).

     La presente legge non si applica;

     a) ai dipendenti dalle società di cui all'art. 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

     b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

     c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V

     d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

     f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata.

     f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [2].

 

Titolo II

LE CONTRIBUZIONI

 

          Art. 7. (Obbligo contributivo).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonché quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe.

 

          Art. 8. (Responsabilità solidale tra armatore proprietario).

     1. Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa.

     2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione dell'atto di trapasso di proprietà.

     3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate.

 

          Art. 9. (Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca).

     Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'art. 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 10. (Costituzione e gestione della posizione contributiva).

     1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.

     2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

     3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

 

          Art. 11. (Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo).

     Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

 

          Art. 12. (Armatore e proprietario-armatore imbarcati).

     Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'art. 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'art. 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'art. 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.

 

          Art. 13. (Retribuzione assoggettabile a contribuzione).

     1. I contributi di cui all'art. 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente art. 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 14. (Privilegi).

     1. I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui all'art. 2753 del codice civile nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'art. 552, punto 3), del codice della navigazione.

     2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto.

 

          Art. 15. (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione).

     Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto.

 

          Art. 16. (Diniego delle spedizioni alla nave).

     L'Istituto può chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole è iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.

 

          Art. 17. (Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà).

     1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

     2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto, affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.

     3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

 

          Art. 18. (Riscontro dei documenti di bordo).

     1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'Istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

     2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.

 

          Art. 19. (Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell'art. 96 del codice della navigazione, i contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo.

     3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 20. (Allievi di Istituti nautici).

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente art. 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

 

          Art. 21. (Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi).

     L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

 

          Art. 22. (Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra).

     La facoltà prevista dall'art. 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa.

 

          Art. 23. (Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra).

     1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entità doppia della loro durata:

     a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

     b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.

     2. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'art. 25 della presente legge.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell'Istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.

 

Titolo III

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

 

          Art. 24. (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979). [3]

     1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'art. 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

     3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

     4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

     5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

          Art. 25. (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).

     1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi [4].

     2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.

     3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

     4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso [5].

     5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

     6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

     7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.

 

          Art. 26. (Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979).

     1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.

     2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 ovvero di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

     3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo al 30 novembre 1979.

     4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente art. 25.

 

          Art. 27. (Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa).

     1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale della soppressa Cassa.

     2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'art. 26.

 

          Art. 28. (Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa).

     La facoltà di cui all'art. 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'art. 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

 

Titolo IV

LE PRESTAZIONI

 

          Art. 29. (Diritto alle prestazioni).

     1. I lavoratori marittimi, di cui all'art. 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti all'assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante.

     2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.

 

          Art. 30. (Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare).

     1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente art. 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione.

     2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purché dalle competenti autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

     3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

 

          Art. 31. (Età di pensionamento per particolari categorie).

     1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzioni - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo [6].

     2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'art. 23 della presente legge.

     3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

 

          Art. 32. (Inabilità alla navigazione).

     1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.

     2. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 33 e 34 l'accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, è demandata all'Istituto.

     3. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

     4. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 38 e 40 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835.

     5. Per detto personale l'accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 33. (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione).

     1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'art. 32, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età, purché facciano valere 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

     2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'art. 23 della presente legge.

     3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

 

          Art. 34. (Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione).

     1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

     2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge.

     3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta assicurazione.

 

          Art. 35. (Esclusioni).

     Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, esclude il diritto ai trattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34.

 

          Art. 36. (Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione).

     1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.

     2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

     3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

     4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

     5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a quello già in godimento.

     6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

 

          Art. 37. (Documentazione a corredo delle domande di prestazioni).

     1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria:

     a) estratto della matricola mercantile;

     b) estratto della matricola militare;

     c) libretti di navigazione.

     2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente art. 34 deve essere altresì allegata una copia, autenticata dall'Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi dell'evento protetto.

 

Titolo V

NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE

DI LAVORATORI MARITTIMI

 

Capo I

PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO

DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

          Art. 38. (Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie).

     1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.

     2. Il personale predetto è altresì escluso dall'iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.

 

          Art. 39. (Età pensionabile).

     1. Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età indicato dall'allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di età, non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d'età, fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.

     4. La pensione di cui al comma precedente è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall'assicurazione generale obbligatoria.

     5. Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell'anzianità minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425.

     6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'art. 147 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se più favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione del nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'art. 41 del citato testo unico.

     7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato.

     8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell'art. 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

 

          Art. 40. (Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge).

     1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest'ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa.

     2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente art. 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità previste dal successivo art. 44.

 

          Art. 41. (Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato).

     1. Per il personale di cui al precedente art. 40 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

     2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l'Azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 42. (Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione).

     1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge stessa.

     2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria.

     3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 43. (Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle ferrovie dello Stato).

     1. Limitatamente al personale di cui al precedente art. 40, il trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa.

     2. Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.

     3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per attività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 44. (Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).

     1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente art. 40 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

     2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'art. 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

     4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 25.

 

          Art. 45. (Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni).

     1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente art. 40 che cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria.

     2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell'indennità una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'art. 43 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

     4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente art. 40 che liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrisponderà, a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente art. 43 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.

 

          Art. 46. (Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle ferrovie dello Stato).

     1. Il personale di cui al precedente art. 40 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 42 e 43 della presente legge ed alle norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 45.

     2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente art. 43 recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario alla data in cui l'Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico.

     3. La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una sola volta, mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall'Azienda stessa.

     4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente art. 40 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, è prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     5. Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente a quest'ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui al precedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

     6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

     7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

     8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979.

 

Capo II

LAVORATORI MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE

E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE

 

          Art. 47. (Iscrizione preventiva).

     1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari.

     2. L'iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire:

     a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all'atto dell'imbarco su nave battente bandiera straniera o all'inizio della attività di pilotaggio in acque straniere;

     b) mediante domanda preventiva, presentata dall'armatore o, per lui, dal raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

     3. L'aliquota contributiva complessiva da applicare è quella vigente nel periodo in cui la navigazione è stata effettuata.

 

          Art. 48. (Efficacia della contribuzione).

     Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.

 

          Art. 49. (Domanda di iscrizione preventiva del marittimo).

     1. La domanda di cui al precedente art. 47, lettera a), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorità italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita.

     2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorità marittima straniera o da quella consolare italiana.

     3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 50. (Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore).

     1. Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente art. 47, lettera b), l'armatore, o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all'atto dell'ingaggio, alla Capitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all'Istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori.

     2. All'elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente art. 49 dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l'armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

     3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 44 della legge 4 aprile 1977, n. 135, deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva.

     4. Le sanzioni previste dall'art. 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, si applicano, su segnalazione dell'Istituto, anche in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo.

 

          Art. 51. (Retribuzione imponibile e versamento dei contributi).

     1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente art. 47 è determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.

     2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo art. 56 - sono versati con periodicità mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.

 

          Art. 52. (Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere).

     1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai punti a) e b) del precedente art. 47 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all'Istituto apposita domanda.

     2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo all'imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall'armatore o da chi lo rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana.

     3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedente art. 51.

     4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all'atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali obbligatorie di cui all'art. 47 che precede, con l'ulteriore esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 56, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria.

     5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini indicati dall'art. 48. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all'art. 34 della presente legge.

     6. La facoltà di riscatto prevista dall'art. 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorché sia trascorso il termine di cui all'art. 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

     7. Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così come indicate al successivo art. 58 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

     8. La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonché quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento dell'imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione a carico dell'Istituto e della soppressa Cassa.

 

          Art. 53. (Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria).

     I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonché nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarità previste al titolo IV della presente legge né per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.

 

          Art. 54. (Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali).

     I contributi versati all'Istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

 

          Art. 55. (Costituzione della posizione assicurativa dell'assicurazione generale obbligatoria).

     1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 e la data anzidetta, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.

     2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'art. 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

     4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 25.

 

          Art. 56. (Norme di attuazione del presente Capo).

     Il consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonché per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 57. (Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa).

     1. Le pensioni dirette e ai superstiti, già a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione stessa.

     2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

     3. Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.

     4. Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 58. (Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979).

     1. Le pensioni liquidate ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge - escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 - sono riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.

     2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in base alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

     3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa avente decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1° gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura prevista per l'adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.

 

          Art. 59. (Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiamo svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge).

     1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell'attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benefici previsti dalla legge stessa.

     2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.

     3. L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.

     4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione è sospeso.

     5. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.

 

          Art. 60. (Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983).

     1. La riduzione dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alla Cassa, per i settori della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, derivante dall'utilizzazione del contributo statale previsto dall'art. 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e prorogato, con successive disposizioni, resta fissata, per ciascun anno dal 1976 al 1983, nelle seguenti misure:

 

Anni

Punti di abbattimento dell'aliquota contributiva complessiva

1976

 

13,53

1977

 

11,49

1978

 

10,00

1979

 

8,90

1980

(primo semestre)

8,44

1980

(secondo semestre)

7,77

1981

(primo semestre)

6,56

1981

(luglio-agosto)

6,03

1981

(settembre-dicembre)

5,80

1982

(gennaio-aprile)

5,60

1982

(maggio-agosto)

5,34

1982

(settembre-dicembre)

5,09

1983

(gennaio-marzo)

4,97

1983

(aprile-giugno)

4,78

1983

(luglio-settembre)

4,63

1983

(ottobre-dicembre)

4,52

 

     2. Per i periodi successivi la misura della riduzione dell'aliquota contributiva di cui al precedente comma sarà determinata con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Per effetto di quanto disposto nei precedenti commi non si farà luogo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal combinato disposto dell'art. 14, secondo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

     4. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, n. 737, è abrogato.

 

          Art. 61. (Estinzione dei conti di risparmio).

     I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'art. 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato art. 91.

 

          Art. 62. (Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie).

     1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie.

     2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 52, 58 e 59, le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.

 

          Art. 63. (Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria).

     Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con modificazioni, dalla legge, 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 64. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 360.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2022, n. 224, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in combinato disposto con l’art. 3, ottavo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dal presente articolo per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1997, n. 427 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal presente articolo, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1997, n. 427 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal presente articolo, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.