§ 67.4.145 – L. 4 aprile 1977, n. 135.
Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:04/04/1977
Numero:135


Sommario
Art. 1.      E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo
Art. 2.      E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, [...]
Art. 3.      Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante armatore,— noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio [...]
Art. 4.      Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle [...]
Art. 5.      Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'art. 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'art. 4, è punito con l'arresto fino [...]
Art. 6.      Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro [...]
Art. 7.      Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente art. 6 è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per [...]
Art. 8.      La commissione di cui al precedente art. 7
Art. 9.      Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'art. 7 domanda di iscrizione nell'elenco
Art. 10.      L'esame di cui alla lettera g) del precedente art. 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione
Art. 11.      Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'art. 8, lettera [...]
Art. 12.      L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica [...]
Art. 13.      Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.      Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di [...]
Art. 18.      La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'art. 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari
Art. 19.      Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale
Art. 20.      La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile
Art. 21.      Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge
Art. 24.      Sono devoluti alla commissione prevista dall'art. 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'art. 13 [...]


§ 67.4.145 – L. 4 aprile 1977, n. 135.

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(G.U. 22 aprile 1977, n. 109).

 

     Art. 1.

     E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

     Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo art. 6.

     In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

     Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonché delle tariffe di cui all'art. 16 della presente legge.

 

          Art. 2.

     E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

     Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito cono senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

 

          Art. 3.

     Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante armatore,— noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'art. 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'art. 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

     Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.

 

          Art. 4.

     Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

     Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

     Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato un'idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

     L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i princìpi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

 

          Art. 5.

     Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'art. 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'art. 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.

     La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 6 della presente legge.

     In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

     Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo art. 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

          Art. 6.

     Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'art. 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

     Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

     Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

 

          Art. 7.

     Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente art. 6 è costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e composta da:

     il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 6, il capo del compartimento od un suo delegato;

     un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

     due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

     due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

     due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.

     Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 8.

     La commissione di cui al precedente art. 7:

     a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonché delle associazioni di categoria degli armatori;

     b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

     c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

     d) provvede alla pubblicazione ed all'affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;

     e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

     f) provvede all'esame di cui all'art. 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

     Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

 

          Art. 9.

     Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'art. 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

     Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

     a) [godere del pieno esercizio dei diritti civili] [1];

     b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

     c) [risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario] [2];

     d) non avere subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

     e) [non trovarsi in stato di fallimento] [3];

     f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

     g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'art. 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese.

 

          Art. 10.

     L'esame di cui alla lettera g) del precedente art. 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.

     Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'art. 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonché un professore di lingua inglese.

 

          Art. 11.

     Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'art. 8, lettera c).

     Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'art. 7.

 

          Art. 12.

     L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'art. 9, lettera g).

     All'atto dell'iscrizione dell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'art. 8, lettera c).

 

          Art. 13.

     Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

     Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'art. 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

     a) richiamo verbale;

     b) ammonimento scritto;

     c) censura pubblica;

     d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

     e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

     Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'art. 16 nonché delle norme previste dall'art. 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

     La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'art. 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

     Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

 

          Art. 14. [4]

 

          Art. 15. [5]

 

          Art. 16. [6]

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe.

 

          Art. 17.

     Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.

 

          Art. 18.

     La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'art. 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

     Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

     Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'art. 143 numeri 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 19.

     Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

 

          Art. 20.

     La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 21.

     Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'art. 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

     All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'art. 14, valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

 

          Art. 22. [7]

     Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, lettere a), c), d) ed e).

     La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'art. 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 23.

     Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

 

          Art. 24.

     Sono devoluti alla commissione prevista dall'art. 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino pendenti presso la commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.


[1] Lettera abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[2] Lettera abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[3] Lettera abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 12 agosto 1982, n. 605.