§ 16.4.9 - L. 14 maggio 1976, n. 389.
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/05/1976
Numero:389


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a [...]
Art. 2.      L'entità massima del contributo, prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento.
Art. 3.      Le lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'art. 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 4.      I contributi di cui al precedente art. 1 sono destinati:
Art. 5.      Il comitato istituito dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal [...]
Art. 6.      Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e dalla [...]
Art. 7.      La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.
Art. 9.      I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista [...]
Art. 10.      La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni [...]
Art. 11.      Al primo comma dell'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Art. 12.      Ad integrazione dell'indennità di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, a partire [...]
Art. 13.      A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al [...]
Art. 14.      E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere [...]
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 6.400 milioni per gli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 2.500 milioni a carico del capitolo [...]


§ 16.4.9 - L. 14 maggio 1976, n. 389.

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

(G.U. 10 giugno 1976, n. 152).

 

Art. 1.

     Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

     Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.

     Lo stanziamento di cui al primo comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

     Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attività svolta dal richiedente nel settore della pesca.

 

     Art. 2.

     L'entità massima del contributo, prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento.

     Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quanto le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro.

     Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata.

     Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere f), g) ed l) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo è maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.

 

     Art. 3.

     Le lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'art. 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     I contributi di cui al precedente art. 1 sono destinati:

     nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

     nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera b) del precedente art. 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.

 

     Art. 5.

     Il comitato istituito dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonché, ove non ne facciano già parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

     Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascuno anno, saranno sottoposte al parere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovrà pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

     Il predetto comitato dovrà altresì esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

     Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente è destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

 

     Art. 7.

     La lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:

     (Omissis).

     Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

 

     Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.

     I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479.

     Il limite di cui al precedente comma è elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.

     Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, è elevata fino al massimo di 25 anni.

 

     Art. 9.

     I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

     I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.

 

     Art. 10.

     La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

     Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'art. 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.

     Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

 

     Art. 11.

     Al primo comma dell'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Ad integrazione dell'indennità di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale dell'indennità predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.

 

     Art. 13.

     A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a L. 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.

     Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attività portuale, il capo del compartimento potrà ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall'art. 73 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'art. 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potrà procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno disciplinate le modalità di riscossione della tassa di cui al presente articolo.

 

     Art. 14.

     E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro. Il relativo programma sarà sottoposto al parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

     Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

     Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 6.400 milioni per gli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 2.500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 3.900 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.