§ 30.1.12 – L. 27 dicembre 1956, n. 1457.
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:27/12/1956
Numero:1457


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di [...]
Art. 2.      A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, l'annua anticipazione di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'art. 1 e saranno ripartite fra [...]
Art. 5.      Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1970esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria [...]
Art. 6.      L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto
Art. 7.      Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Il tasso d'interesse, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 857, è ridotto dal 4,50 per cento al 4 per cento annuo
Art. 12.      L'anticipazione di 400 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1958-59 sarà versata in annualità anticipate su un conto infruttifero [...]
Art. 13.      Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito di cui all'art. 1 sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali ed altri effetti di [...]
Art. 14.      All'onere di milioni 400 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1966-1957, si provvederà a carico del fondo in scritto al capitolo n. 742 dello stato [...]


§ 30.1.12 – L. 27 dicembre 1956, n. 1457. [1]

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

(G.U. 7 gennaio 1957, n. 5).

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonché a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato [2].

     Il credito può essere ammesso per i seguenti fini:

     a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate [3];

     b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio e la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

     c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento [4];

     d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;

     e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;

     f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonché per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca [5];

     g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;

     h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

     i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attività pescherecce;

     l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 [6].

 

          Art. 2.

     A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, l'annua anticipazione di 400 milioni, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Al fondo predetto saranno altresì destinate tutte le somme non utilizzate e i rientri provenienti dai mutui di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 857.

     Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1970 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, nonché dalle somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la percentuale a compenso del servizio degli Istituti di credito [7].

 

          Art. 3. [8]

 

          Art. 4.

     Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'art. 1 e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

 

          Art. 5.

     Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1970esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria per i previsti scopi. Detti mutui non potranno essere d'importo superiore ai 10 milioni di lire [9].

 

          Art. 6.

     L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

     1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;

     2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni. [10]

     Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed f) del precedente art. 1 l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto nel termine massimo di 15 anni [11].

     I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura dello proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art. 3 [12].

     Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

 

          Art. 7.

     Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1983. Da tale data i rimborsi predetti saranno effettuati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Gli istituti di credito, nel caso di inadempienza da parte dei mutuatari, potranno sospendere il versamento delle rate di ammortamento, all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo [13].

     Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari.

     Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti possono valersi della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 8. [14]

 

          Art. 9. [15]

     Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge è garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate ai natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e),f) ed h) del precedente art. 1, da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi.

     Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma.

     I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore.

 

          Art. 10. [16]

     I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del comitato, al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

     Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite annualmente dal Ministro per il tesoro.

     I relativi importi saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata e correlativamente verranno iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 11.

     Il tasso d'interesse, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 857, è ridotto dal 4,50 per cento al 4 per cento annuo.

     Ai mutui concessi ai sensi della stessa legge n. 857 del 1954, si estendono le disposizioni di cui agli ultimi commi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

     In applicazione delle norme del presente articolo saranno modificate le convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 857.

 

          Art. 12.

     L'anticipazione di 400 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1958-59 sarà versata in annualità anticipate su un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 13.

     Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito di cui all'art. 1 sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali ed altri effetti di commercio.

     Detti atti, ove siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie con riduzione alla metà dei diritti previsti dalle tariffe notarili.

 

          Art. 14.

     All'onere di milioni 400 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1966-1957, si provvederà a carico del fondo in scritto al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[3] Lettera già sostituita dall'art. 5 della L. 28 marzo 1968, n. 479 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L. 14 maggio 1976, n. 389.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L. 16 ottobre 1973, n. 676.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L. 2 agosto 1975, n. 388.

[7] Il termine del 30 giugno 1970 di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 1983 dall'art. 7 della L. 28 marzo 1968, n. 479, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988 per effetto dell'art. 5 della L. 16 ottobre 1973, n. 676.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[9] Il termine del 30 giugno 1970 di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 1983 dall'art. 7 della L. 28 marzo 1968, n. 479, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988 per effetto dell'art. 5 della L. 16 ottobre 1973, n. 676. L’importo di cui al presente comma è stato elevato a 50 milioni dall'art. 5 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[10] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[11] Comma inserito dall'art. 11 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[12] Il tasso del 3 per cento di cui al presente comma è stato ridotto al 2 per cento per effetto dell'art. 15 della L. 30 luglio 1959, n. 623.

[13] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 25 novembre 1960, n. 1508.

[15] Articolo così modificato dall'art. 14 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[16] Articolo così modificato dall'art. 15 della L. 28 marzo 1968, n. 479.