§ 30.1.14 – L. 25 novembre 1960, n. 1508.
Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:25/11/1960
Numero:1508


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della [...]
Art. 2.      Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte [...]


§ 30.1.14 – L. 25 novembre 1960, n. 1508. [1]

Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

(G.U. 20 dicembre 1960, n. 310).

 

     Art. 1.

     Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:

 

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni

= L.

48.000.000

Esercizi finanziari:

 

 

 

anno

1966-67

L.

6.000.000

"

1967-68

"

6.000.000

"

1968-69

"

6.000.000

"

1969-70

"

4.000.000

"

1970-71

"

4.000.000

 

          Art. 2.

     Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo d'interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno.

     Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, nè a quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

     L'art. 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.