§ 54.1.2 - L. 19 marzo 1983, n. 72.
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.1 disciplina generale
Data:19/03/1983
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel [...]
Art. 2.      La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti [...]
Art. 3.      Le società e gli enti indicati nell'art. 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, [...]
Art. 4.      I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, [...]
Art. 5.      La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresì annotata nell'inventario del [...]
Art. 6.      I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con [...]
Art. 7.      In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 4, o dell'art. 6 o del quarto comma dell'art. 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a [...]
Art. 8.      I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente
Art. 9.      L'art. 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con [...]
Art. 10.      Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla [...]
Art. 11.      Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto [...]
Art. 12. 
Art. 13.      A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 14.      Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione [...]
Art. 17.      I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'art. 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente [...]
Art. 20.      Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di [...]
Art. 21.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 54.1.2 - L. 19 marzo 1983, n. 72.

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(G.U. 23 marzo 1983, n. 80).

 

Art. 1.

     Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di Statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo art. 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

     Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

 

     Art. 2.

     La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981; 1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980; 1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979; 1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978; 1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

     In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

     Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

     Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

     La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

 

     Art. 3.

     Le società e gli enti indicati nell'art. 1 possono eseguire la rivalutazione, anziché a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

     Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

     15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

     30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

     45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

     60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

     80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

     Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'art. 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

     Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4.

     I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

     Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

     Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'art. 2, nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

 

     Art. 5.

     La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresì annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'art. 3, deve essere eseguita in una sola volta.

     Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

     Le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.

 

     Art. 6.

     I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 Codice civile.

     In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445  del Codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'art. 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

 

     Art. 7.

     In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 4, o dell'art. 6 o del quarto comma dell'art. 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'art. 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

 

     Art. 8.

     I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

     Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'art. 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

     Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

 

     Art. 9.

     L'art. 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

     Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 10.

     Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'art. 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare.

     In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'art. 7.

     Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 11.

     Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nell'art. 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 2,4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

     Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

     Per i soggetti di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

     I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

     I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

 

     Art. 12. [1]

 

     Art. 13.

     A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:

     a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

     b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

     c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

     L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'art. 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. L'ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

     Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14.

     Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.

     Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 15. [2]

 

     Art. 16.

     Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

 

     Art. 17.

     I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

     [La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni] [3].

     La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

 

     Art. 18. [4]

 

     Art. 19.

     Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'art. 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

     Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'art. 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.

 

     Art. 20.

     Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione relative alla legge stessa.

     Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27.

 

     Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Aggiunge quattro commi all'art. 62 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L. 11 dicembre 1952, n. 3093.

[3] Comma abrogato dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

[4] Inserisce l'art. 27 quinquies nel D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.