§ 48.1.82 - D.M. 2 agosto 1999, n. 278.
Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:02/08/1999
Numero:278


Sommario
Art. 1.  Nuove scommesse a totalizzatore
Art. 2.  Concessionari abilitati.
Art. 3.  Esercizio delle scommesse a quota fissa
Art. 4.  Revoca delle autorizzazioni.
Art. 5.  Programma di accettazione delle scommesse.
Art. 6.  Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse.
Art. 7.  Attribuzione di aggi.
Art. 8.  Accettazione delle scommesse
Art. 9.  Validità delle scommesse e soluzione delle controversie
Art. 10.  Tipi di scommesse ammesse.
Art. 11.  Calcolo della quota di vincita.
Art. 12.  Ripartizione della posta.
Art. 13.  Modalità di partecipazione.
Art. 14.  Ricevuta di partecipazione.
Art. 15.  Conservazione delle registrazioni delle scommesse.
Art. 16.  Giocate sistemistiche ed a caratura.
Art. 17.  Modalità di determinazione della scommessa vincente.
Art. 18.  Rimborsi.
Art. 19.  Pubblicità degli esiti e comunicazioni.
Art. 20.  Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.
Art. 21.  Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse.
Art. 22.  Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi.
Art. 23.  Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.
Art. 24.  Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
Art. 25.  Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro.
Art. 26.  Rendicontazione contabile.
Art. 27.  Termini di decadenza.
Art. 28.  Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore.
Art. 29.  Esercizio della scommessa.
Art. 30.  Caratteristiche della scommessa.
Art. 31.  Modalità di scommessa.
Art. 32.  Modalità di accettazione della scommessa.
Art. 33.  Validità delle giocate.
Art. 34.  Rimborsi e reclami.
Art. 35.  Bollettino delle vincite.
Art. 36.  Pagamento delle vincite.
Art. 37.  Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.
Art. 38.  Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.
Art. 39.  Oneri e compensi.
Art. 40.  Canone di concessione.
Art. 41.  Versamento del prelievo e dell'imposta.
Art. 42.  Obbligo dei concessionari di rendiconto.
Art. 43.  Poteri di vigilanza.


§ 48.1.82 - D.M. 2 agosto 1999, n. 278.

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133

(G.U. 11 agosto 1999, n. 187)

 

Capo I

Disposizioni comuni [1]

 

     Art. 1. Nuove scommesse a totalizzatore [2].

     1. E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ovvero ad eventi non sportivi [3].

     2. Per tali scommesse il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco [4].

 

          Art. 2. Concessionari abilitati.

     1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonchè ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee [5].

     2. L'elenco delle discipline sportive nonchè degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con riferimento esclusivo ad avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale [6].

 

          Art. 3. Esercizio delle scommesse a quota fissa [7]. [8]

     [1. Ferme le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. [9]]

 

          Art. 4. Revoca delle autorizzazioni.

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell'articolo 2, oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento [10].

 

          Art. 5. Programma di accettazione delle scommesse.

     1. [Sulla base dell'elenco delle discipline ovvero degli eventi o delle categorie di eventi riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse] [11].

     2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

     3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi sportivi oggetto di scommessa compete al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede a certificarli e renderli pubblici, ai fini delle scommesse, sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli eventi; ai medesimi fini, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente ad acclarare e certificare, nonchè a rendere pubblici ai fini delle scommesse, i risultati riguardanti gli eventi non sportivi [12].

 

          Art. 6. Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse.

     1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti relativi alle scommesse a totalizzatore, affluiscono al fondo speciale di riserva di cui all'articolo 12 [13].

 

          Art. 7. Attribuzione di aggi. [14]

     [1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 [15].

     2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari.]

 

          Art. 8. Accettazione delle scommesse [16].

 

          Art. 9. Validità delle scommesse e soluzione delle controversie [17].

     01. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse [18].

     02. La scommessa su evento sportivo è considerata non valida:

     a) quando l'evento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

     b) quando nessun concorrente si è classificato;

     c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre [19].

     03. Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento è sospeso o annullato [20].

     04. La scommessa su evento non sportivo è considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento [21].

     05. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti [22].

     1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto è inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore [23].

 

Capo II [24]

Scommesse a totalizzatore

 

     Art. 10. Tipi di scommesse ammesse. [25]

     1. Le scommesse a totalizzatore ammesse sono le seguenti:

     a) singola: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno degli esiti pronosticabili su uno stesso evento;

     b) plurima: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di più esiti pronosticabili su un evento;

     c) multipla: il pronostico del partecipante indica il verificarsi di uno o più esiti pronosticabili su più eventi.

     2. Le scommesse plurime, collegate all'ordine degli esiti pronosticabili, sono le seguenti:

     a) scommesse in ordine, quando il pronostico richiesto si riferisce all'ordine esatto degli esiti pronosticabili dell'evento;

     b) scommesse in ordine libero, quando il pronostico richiesto è espresso indicando gli esiti pronosticabili qualunque sia il loro ordine.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa, ove occorra, direttiva del Ministro, stabilisce i tipi di scommessa e gli eventi, sportivi o non sportivi, che ne costituiscono l'oggetto nonchè le relative modalità tecniche di svolgimento.

 

     Art. 11. Calcolo della quota di vincita. [26]

     1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.

     2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e da due decimali, è effettuato come segue:

     a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dalla percentuale dell'intero ammontare delle poste unitarie giocate, di cui all'articolo 12;

     b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincite ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2;

     c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di un'unità, costituisce la quota;

     d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.

     3. Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.

 

     Art. 12. Ripartizione della posta. [27]

     1. La posta unitaria di gioco delle scommesse è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. La posta unitaria di gioco è ripartita nelle seguenti percentuali, trovando applicazione, per il residuo, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133:

     a) 57 per cento, come disponibile a vincite;

     b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;

     c) 6,75 per cento, come imposta unica;

     d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive di gestione;

     e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.

     3. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono:

     a) la quota della posta unitaria di cui al comma 2, lettera e);

     b) i valori determinatesi con il troncamento delle quote;

     c) le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti di cui all'articolo 6, comma 1 [28].

     4. Il limite di importo del predetto fondo, nonchè la destinazione delle somme eccedenti detto limite, è determinato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

     5. Dal conto corrente di cui al comma 3, sono prelevate, fino ad esaurimento, le somme concorrenti all'eventuale integrazione del disponibile a vincite, nel caso n cui le quote complessive di vincita di una scommessa siano superiori al disponibile a vincite della stessa.

     6. I prelevamenti dal predetto conto corrente e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 13. Modalità di partecipazione. [29]

     1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

 

     Art. 14. Ricevuta di partecipazione. [30]

     1. L'accettazione della scommessa a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.

     2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.

     3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare le scommesse.

 

     Art. 15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse. [31]

     1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

     2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonchè i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

     Art. 16. Giocate sistemistiche ed a caratura. [32]

     1. Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.

     2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.

     3. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

     4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

     5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

 

     Art. 17. Modalità di determinazione della scommessa vincente. [33]

     1. Un'unità di scommessa è considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce.

     2. Nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.

 

     Art. 18. Rimborsi. [34]

     1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:

     a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;

     b) in caso di scommessa non valida;

     c) relativamente alle scommesse su eventi sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse in occasione di anticipazione dell'orario di inizio degli eventi oggetto di scommessa, limitatamente alle giocate accettate oltre l'inizio ufficiale dell'evento stesso.

     2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita della scommessa nonchè sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.

 

     Art. 19. Pubblicità degli esiti e comunicazioni. [35]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

 

     Art. 20. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie. [36]

     1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

     2. Il rendiconto contiene:

     a) l'importo totale da versare;

     b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

     c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b);

     d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

     e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

     f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

     g) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;

     h) il compenso riconosciuto al concessionario [37].

     3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

     4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

 

     Art. 21. Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse. [38]

     1. L'originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, in caso di vincite o di rimborsi superiori a 3.000,00 euro, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

 

     Art. 22. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi. [39]

     1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25.

     2. Il concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonchè quelle dei rimborsi effettuati.

 

     Art. 23. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro. [40]

     1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all'articolo 21, presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

 

     Art. 24. Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro. [41]

     1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

     a) entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

     b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

     2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

     3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

 

     Art. 25. Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro. [42]

     1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato:

     a) entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all'articolo 21, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero

     b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.

     2. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventitre giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).

 

     Art. 26. Rendicontazione contabile. [43]

     1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [44].

     2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 24 e 25 [45].

     4. Gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

     Art. 27. Termini di decadenza. [46]

     1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all'articolo 21, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.

     2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

Capo III [47]

Scommessa a totalizzatore Formula 101

 

     Art. 28. Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore. [48]

     1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.

 

     Art. 29. Esercizio della scommessa. [49]

     1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.

     3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed è rinnovabile.

     4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari, attraverso le rispettive ricevitorie.

     5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 28, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

     7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101", secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.

 

     Art. 30. Caratteristiche della scommessa. [50]

     1. La scommessa "Formula 101" consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, e quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.

 

     Art. 31. Modalità di scommessa. [51]

     1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

     2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

     3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a "8".

     4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

     5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

     6. Il montepremi è ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:

     a) quaranta per cento alla categoria ORO;

     b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;

     c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

     7. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

     8. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria può essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

     9. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

     10. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

     11. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.

 

     Art. 32. Modalità di accettazione della scommessa. [52]

     1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco.

     2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente individuati dai concessionari.

     3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula 101", in misura non superiore al 25 per cento del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono essere integrabili con gli altri punti di raccolta della scommessa.

     4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.

     5. E' altresì consentita l'effettuazione di giocate sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.

     6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonchè l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.

     7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.

     8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.

 

     Art. 33. Validità delle giocate. [53]

     1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.

     2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 31, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.

 

     Art. 34. Rimborsi e reclami. [54]

     1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 35. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

     2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.

     3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.

     4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

 

     Art. 35. Bollettino delle vincite. [55]

     1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonchè sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonchè al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

     3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria ed è affisso al pubblico, presso ogni punto di raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici giorni.

 

     Art. 36. Pagamento delle vincite. [56]

     1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

     2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.

     3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.

     4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

     Art. 37. Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari. [57]

     1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

     a) l'incasso della raccolta;

     b) il compenso di spettanza del raccoglitore;

     c) l'importo delle vincite pagate;

     d) l'importo delle vincite ancora da pagare;

     e) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

     2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

     a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite;

     b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;

     c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

 

     Art. 38. Versamenti dei raccoglitori ai concessionari. [58]

     1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 37, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

     2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 37, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.

     3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'articolo 37.

     4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

 

     Art. 39. Oneri e compensi. [59]

     1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:

     a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate;

     b) il compenso per il concessionario medesimo;

     c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 36.

     2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.

     3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 29, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.

 

     Art. 40. Canone di concessione. [60]

     1. Il canone di concessione di cui all'articolo 39 è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

     a) 1° scaglione, 3 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua;

     b) 2° scaglione, 2 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.

 

     Art. 41. Versamento del prelievo e dell'imposta. [61]

     1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata dall'articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

     2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

 

     Art. 42. Obbligo dei concessionari di rendiconto. [62]

     1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

 

     Art. 43. Poteri di vigilanza. [63]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.


[1] Rubrica inserita dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così sostituita dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[4] Comma modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così sostituito dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

[6] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[7] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[8] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[9] Comma già modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[11] Comma modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e abrogato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[14] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[16] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

[17] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[18] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[19] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[20] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[21] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[22] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[24] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[25] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[26] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[27] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

[29] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[30] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[31] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[32] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[33] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[34] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[35] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[36] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[37] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

[38] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[39] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[40] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[41] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[42] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[43] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

[45] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

[46] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[47] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[48] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[49] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[50] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[51] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[52] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[53] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[54] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[55] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[56] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[57] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[58] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[59] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[60] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[61] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[62] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.

[63] L'originario Capo II, artt. 10 - 25, modificato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 e dall'art. 1 del D.M. 6 agosto 2002, n. 205, è stato così sostituito dagli attuali Capo II, artt. 10 - 27, e Capo III, artt. 28 - 43, per effetto dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 2004, n. 229.