§ 48.1.379 - D.M. 6 agosto 2007, n. 129.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:06/08/2007
Numero:129


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di [...]


§ 48.1.379 - D.M. 6 agosto 2007, n. 129.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(G.U. 18 agosto 2007, n. 191)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Visto l'articolo 16, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente il regolamento recante norme per la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

     Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;

     Ritenuta la necessità, alla luce del nuovo assetto concessorio e distributivo, di apportare alcune modifiche alle modalità di rendicontazione e di gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse disciplinate dal suddetto decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12174 del 18 luglio 2007;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole "D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed";

     b) nell'articolo 12, comma 3, lettera c) le parole ", secondo periodo" sono soppresse;

     c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) il compenso riconosciuto al concessionario.";

     d) nell'articolo 26:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";

     2) al comma 3, primo periodo, le parole "cadenza bisettimanale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza settimanale".

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.

     2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.