§ 47.1.21 – D.L. 12 ottobre 2000, n. 279.
Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:47. Geologia e cartografia
Capitolo:47.1 geologia e cartografia
Data:12/10/2000
Numero:279


Sommario
Art. 1.  Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile.
Art. 1 bis.  (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio).
Art. 2.  (Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio).
Art. 3.  Ulteriori forme di controllo sul territorio
Art. 3 bis.  (Realizzazione della cartografia geologica).
Art. 3 ter.  (Compatibilità della ricostruzione)
Art. 4.  Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
Art. 4 bis.  (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000).
Art. 4 ter.  (Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso).
Art. 5.  Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.
Art. 5 bis.  (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, [...]
Art. 6.  Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.
Art. 6 bis.  (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998).
Art. 6 ter.  (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997).
Art. 6 quater.  (Disponibilità di dati ambientali e territoriali).
Art. 6 quinquies.  (Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998).
Art. 7.  (Interventi in materia di protezione civile)
Art. 7 bis.  (Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle [...]
Art. 7 ter.  (Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 47.1.21 – D.L. 12 ottobre 2000, n. 279. [1]

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali. [2]

(G.U. 12 ottobre 2000, n. 239).

 

     Art. 1. Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile.

     1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1 bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area [3]:

     a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1 bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza [4].

     b) nelle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni [5].

     2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile [6].

     3. [7].

     4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma è data adeguata informazione e pubblicità alla popolazione residente [8].

     5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1 bis del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente [9].

     6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

     7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del Servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [10].

 

          Art. 1 bis. (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio). [11]

     [1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalità di cui all'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

     2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto.

     3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

     4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

     5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.]

 

          Art. 2. (Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio). [12]

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

     2. Le attività di cui al comma 1 ricomprendono quelle già svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

     a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

     b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

     c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

     d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

     e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

     f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

     g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

     h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

     3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

     4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attività è svolto dall'Autorità di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

     5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorità di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorità di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

     7. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

     8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscrivere all'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 3. Ulteriori forme di controllo sul territorio [13]

 

          Art. 3 bis. (Realizzazione della cartografia geologica). [14]

     1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di programma già stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, è istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 3 ter. (Compatibilità della ricostruzione) [15]

     1. Nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed infrastrutture può essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilità nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

     2. La verifica di compatibilità è effettuata dalle regioni e dall'Autorità di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.

 

          Art. 4. Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

     2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 10 ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. Per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile è assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune [16].

     3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per le abitazioni principali, e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unità immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unità immobiliari [17].

     4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che hanno subito in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa [18].

     5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito la regione può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale [19].

     5 bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a 20 dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste [20].

     6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare [21].

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

     8. Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

     9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi [22].

     9 bis I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta [23].

     10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza è a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze [24].

     10 bis Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo [25].

 

          Art. 4 bis. (Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000). [26]

     1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9 bis e 10 bis dell'articolo 4.

     2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

     3. Alle attività produttive, che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto fino al 75 per cento dei minori introiti. Al fine di assicurare omogeneità per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

     4. 4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.

     5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto.

     6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

 

          Art. 4 ter. (Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso). [27]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamità idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima.

 

          Art. 5. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.

     1. [I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare fino al 2005, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze [28].

     2. [I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi] [29].

     3. [La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni] [30].

     4. [I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000] [31].

     4 bis. Nelle zone colpite dalle calamità naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall'articolo 48 ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto [32].

 

          Art. 5 bis. (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di termini fiscali, previdenziali, giudiziari e di controllo). [33]

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

     2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

     3. In conseguenza delle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

 

          Art. 6. Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.

     1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [34].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 6 bis. (Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998). [35]

     1. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

 

          Art. 6 ter. (Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997). [36]

     1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

     2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

 

          Art. 6 quater. (Disponibilità di dati ambientali e territoriali). [37]

     1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 6 quinquies. (Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998). [38]

     1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere" sono inserite le seguenti: (omissis);

     b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite le seguenti: (omissis);

     c) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: (omissis);

     d) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis);

     e) all'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7. (Interventi in materia di protezione civile) [39].

     1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

     1 bis. [40].

     1 ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 [41].

     1 quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorità per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilità sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000 [42].

     1 quinquies Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 [43].

 

          Art. 7 bis. (Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni del Nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per la rilocalizzazione delle attività produttive ubicate in zone a rischio di esondazione). [44]

     1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, è prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a valere sulle disponibilità giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

     3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attività connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4 quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centrale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

     4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4 quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilità, si applicano i benefici di cui all'articolo 3 quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, hanno già stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4 quinquies, è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.

     5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo 4 quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

     6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 4 quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4 quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

     7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte può concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilità all'entrata del bilancio regionale perché siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l'onere della demolizione è posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

     8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4 quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

 

          Art. 7 ter. (Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano). [45]

     1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.

 

          Art. 8. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella A

     Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 225/92 (**)

 

N.

Regione

Provincia

Comune

1

ABRUZZO

CH

FURCI

2

ABRUZZO

CH

MONTAZZOLI

3

BASILICATA

PZ

LAURIA

4

BASILICATA

PZ

MELFI (*)

5

BASILICATA

PZ

TOLVE

6

CALABRIA

CS

AMANTEA

7

CALABRIA

CS

AMENDOLARA (*)

8

CALABRIA

CS

BISIGNANO

9

CALABRIA

CS

CERISANO

10

CALABRIA

CS

DIAMANTE

11

CALABRIA

CS

LONGOBUCCO (*)

12

CALABRIA

CS

MONGRASSANO

13

CALABRIA

CS

ROSETO CAPO SPULICO (*)

14

CALABRIA

CS

SERRA PEDACE

15

CALABRIA

CS

VILLAPIANA

16

CALABRIA

CZ

BADOLATO

17

CALABRIA

CZ

BOTRICELLO

18

CALABRIA

CZ

CURINGA

19

CALABRIA

CZ

DAVOLI

20

CALABRIA

CZ

FALERNA

21

CALABRIA

CZ

FEROLETO ANTICO

22

CALABRIA

CZ

GIZZERIA

23

CALABRIA

CZ

GUARDAVALLE

24

CALABRIA

CZ

LAMEZIA TERME (*)

25

CALABRIA

CZ

MAGISANO

26

CALABRIA

CZ

MARTIRANO LOMBARDO

27

CALABRIA

CZ

MONTEPAONE

28

CALABRIA

CZ

NOCERA TERINESE

29

CALABRIA

CZ

PETRIZZI

30

CALABRIA

CZ

SANTA CATERINA DELLO IONIO

31

CALABRIA

CZ

SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO

32

CALABRIA

CZ

SATRIANO

33

CALABRIA

CZ

SELLIA MARINA

34

CALABRIA

CZ

SIMERI CRICHI

35

CALABRIA

CZ

SOVERATO

36

CALABRIA

CZ

ZAGARISE

37

CALABRIA

KR

CIRO'

38

CALABRIA

KR

CROTONE

39

CALABRIA

KR

ISOLA DI CAPO RIZZUTO

40

CALABRIA

KR

SCANDALE

41

CALABRIA

KR

STRONGOLI

42

CALABRIA

RC

AFRICO

43

CALABRIA

RC

AGNANA CALABRA (*)

44

CALABRIA

RC

ANOIA

45

CALABRIA

RC

ANTONIMINA (*)

46

CALABRIA

RC

BAGALADI

47

CALABRIA

RC

BENESTARE

48

CALABRIA

RC

BIANCO

49

CALABRIA

RC

BIVONGI

50

CALABRIA

RC

BOVA MARINA

51

CALABRIA

RC

BOVALINO

52

CALABRIA

RC

BRANCALEONE

53

CALABRIA

RC

BRUZZANO ZEFFIRIO

54

CALABRIA

RC

CAMINI

55

CALABRIA

RC

CARDETO

56

CALABRIA

RC

CARERI

57

CALABRIA

RC

CASIGNANA

58

CALABRIA

RC

CAULONIA (*)

59

CALABRIA

RC

CIMINA'

60

CALABRIA

RC

CINQUEFRONDI

61

CALABRIA

RC

CONDOFURI

62

CALABRIA

RC

COSOLETO

63

CALABRIA

RC

FEROLETO DELLA CHIESA

64

CALABRIA

RC

FERRUZZANO

65

CALABRIA

RC

FIUMARA

66

CALABRIA

RC

GERACE

67

CALABRIA

RC

GIOIA TAURO

68

CALABRIA

RC

GIOIOSA IONICA

69

CALABRIA

RC

LAGANADI

70

CALABRIA

RC

LOCRI

71

CALABRIA

RC

MARINA DI GIOIOSA IONICA

72

CALABRIA

RC

MARTONE

73

CALABRIA

RC

MELITO DI PORTO SALVO

74

CALABRIA

RC

MONTEBELLO IONICO

75

CALABRIA

RC

MOTTA SAN GIOVANNI

76

CALABRIA

RC

OPPIDO MAMERTINA

77

CALABRIA

RC

PALMI

78

CALABRIA

RC

PAZZANO (*)

79

CALABRIA

RC

PLACANICA

80

CALABRIA

RC

PLATI'

81

CALABRIA

RC

REGGIO DI CALABRIA

82

CALABRIA

RC

RIACE

83

CALABRIA

RC

RIZZICONI

84

CALABRIA

RC

ROCCAFORTE DEL GRECO

85

CALABRIA

RC

SAMO

86

CALABRIA

RC

SAN FERDINANDO

87

CALABRIA

RC

SAN GIOVANNI DI GERACE

88

CALABRIA

RC

SAN LORENZO

89

CALABRIA

RC

SAN LUCA (*)

90

CALABRIA

RC

SAN PIETRO DI CARIDA'

91

CALABRIA

RC

SAN PROCOPIO

92

CALABRIA

RC

SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE

93

CALABRIA

RC

SANT'AGATA DEL BIANCO

94

CALABRIA

RC

SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE

95

CALABRIA

RC

SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

96

CALABRIA

RC

SANT'ILARIO DELLO IONIO

97

CALABRIA

RC

SCIDO

98

CALABRIA

RC

SCILLA

99

CALABRIA

RC

SEMINARA

100

CALABRIA

RC

SIDERNO

101

CALABRIA

RC

SINOPOLI

102

CALABRIA

RC

STAITI

103

CALABRIA

RC

TERRANOVA SAPPO MINULIO

104

CALABRIA

RC

VARAPODIO

105

CALABRIA

VV

DINAMI

106

CALABRIA

VV

FRANCAVILLA ANGITOLA (*)

107

CALABRIA

VV

MAIERATO

108

CALABRIA

VV

MONTEROSSO CALABRO

109

CALABRIA

VV

NICOTERA (*)

110

CALABRIA

VV

TROPEA

111

CALABRIA

VV

VIBO VALENTIA (*)

112

CAMPANIA

AV

LACEDONIA

113

MOLISE

IS

PIETRABBONDANTE

114

PUGLIA

BA

CANOSA DI PUGLIA (*)

115

PUGLIA

BA

CASSANO DELLE MURGE (*)

116

PUGLIA

BA

NOCI (*)

117

PUGLIA

BA

PALO DEL COLLE (*)

118

PUGLIA

BA

RUTIGLIANO (*)

119

PUGLIA

BA

RUVO DI PUGLIA (*)

120

PUGLIA

BA

SPINAZZOLA (*)

121

PUGLIA

BR

CAROVIGNO (*)

122

PUGLIA

BR

CELLINO SAN MARCO (*)

123

PUGLIA

BR

CISTERNINO (*)

124

PUGLIA

BR

FASANO (*)

125

PUGLIA

BR

LATIANO (*)

126

PUGLIA

BR

OSTUNI (*)

127

PUGLIA

BR

SAN DONACI (*)

128

PUGLIA

BR

SAN PANCRAZIO SALENTINO (*)

129

PUGLIA

BR

SAN PIETRO VERNOTICO (*)

130

PUGLIA

BR

TORCHIAROLO (*)

131

PUGLIA

BR

VILLA CASTELLI (*)

132

PUGLIA

FG

CANDELA (*)

133

PUGLIA

FG

CARLANTINO (*)

134

PUGLIA

FG

CASALNUOVO MONTEROTARO (*)

135

PUGLIA

FG

CASALVECCHIO DI PUGLIA (*)

136

PUGLIA

FG

CELENZA VALFORTORE (*)

137

PUGLIA

FG

FOGGIA (*)

138

PUGLIA

FG

ISCHITELLA (*)

139

PUGLIA

FG

MONTE SANT'ANGELO (*)

140

PUGLIA

FG

ORSARA DI PUGLIA (*)

141

PUGLIA

FG

RODI GARGANICO (*)

142

PUGLIA

FG

SAN MARCO IN LAMIS (*)

143

PUGLIA

FG

SAN MARCO LA CATOLA (*)

144

PUGLIA

FG

SANT'AGATA DI PUGLIA (*)

145

PUGLIA

FG

STORNARELLA (*)

146

PUGLIA

FG

VICO DEL GARGANO (*)

147

PUGLIA

LE

CALIMERA (*)

148

PUGLIA

LE

CAMPI SALENTINA (*)

149

PUGLIA

LE

CARMIANO (*)

150

PUGLIA

LE

CASTRO(LE) (*)

151

PUGLIA

LE

CAVALLINO (*)

152

PUGLIA

LE

COPERTINO (*)

153

PUGLIA

LE

DISO (*)

154

PUGLIA

LE

GALATINA (*)

155

PUGLIA

LE

GUAGNANO (*)

156

PUGLIA

LE

LEVERANO (*)

157

PUGLIA

LE

NARDO' (*)

158

PUGLIA

LE

PORTO CESAREO (*)

159

PUGLIA

LE

PRESICCE (*)

160

PUGLIA

LE

SALICE SALENTINO (*)

161

PUGLIA

LE

SOLETO (*)

162

PUGLIA

LE

SQUINZANO (*)

163

PUGLIA

LE

SURBO (*)

164

PUGLIA

LE

TUGLIE (*)

165

PUGLIA

LE

UGENTO (*)

166

PUGLIA

LE

VEGLIE (*)

167

SARDEGNA

CA

DECIMOMANNU

168

SARDEGNA

CA

UTA

169

SARDEGNA

CA

VALLERMOSA

170

SICILIA

CL

BUTERA

171

SICILIA

CT

ADRANO

172

SICILIA

CT

NICOLOSI

173

SICILIA

CT

PEDARA

174

SICILIA

CT

ZAFFERANA ETNEA

175

SICILIA

EN

CERAMI

176

SICILIA

ME

SCALETTA ZANCLEA

177

SICILIA

ME

TORRENOVA

178

TOSCANA

GR

GAVORRANO

179

TOSCANA

LI

CAMPO NELL'ELBA

180

TOSCANA

LI

MARCIANA

181

TOSCANA

LU

FORTE DEI MARMI

182

TOSCANA

SI

CETONA

183

UMBRIA

PG

COSTACCIARO

184

UMBRIA

PG

GUALDO TADINO

185

UMBRIA

PG

NOCERA UMBRA

186

UMBRIA

PG

PIETRALUNGA

187

VENETO

BL

LOZZO DI CADORE

188

VENETO

BL

SELVA DI CADORE

189

VENETO

VE

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

 

 

 

TOTALE 189

 

     NOTA 1: I Comuni di Bracigliano, Sarno e Siano (Campania) non sono inseriti nell'elenco in quanto già oggetto di perimetrazioni ai sensi dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2787 del 21.5.98.

     NOTA 2: nei 12 Comuni della regione Calabria già individuati nell'ambito del Piano Straordinario le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.

     (*) Comune già individuato nell'ambito del Piano Straordinario. - (**) I dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione.

 

 

Tabella B

Comuni con situazioni di rischio idrogeologico molto elevato individuate nell'ambito dei Piani Straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, D.L. 180/98

 

N.

Regione

Provincia

Comune

1

BASILICATA

PZ

RIONERO IN VULTURE

2

CALABRIA

CS

ACQUAFORMOSA

3

CALABRIA

CS

AIELLO CALABRO

4

CALABRIA

CS

ALESSANDRIA DEL CARRETTO

5

CALABRIA

CS

APRIGLIANO

6

CALABRIA

CS

BOCCHIGLIERO

7

CALABRIA

CS

CALOVETO

8

CALABRIA

CS

CANNA

9

CALABRIA

CS

CARIATI

10

CALABRIA

CS

CASSANO ALLO IONIO

11

CALABRIA

CS

CASTROVILLARI

12

CALABRIA

CS

CORIGLIANO CALABRO

13

CALABRIA

CS

LUNGRO

14

CALABRIA

CS

MALVITO

15

CALABRIA

CS

MORMANNO

16

CALABRIA

CS

ORIOLO

17

CALABRIA

CS

PAPASIDERO

18

CALABRIA

CS

ROSSANO

19

CALABRIA

CS

ROTA GRECA

20

CALABRIA

CS

SAN BENEDETTO ULLANO

21

CALABRIA

CS

SAN LORENZO BELLIZZI

22

CALABRIA

CS

SAN PIETRO IN GUARANO

23

CALABRIA

CS

VERBICARO

24

CALABRIA

CZ

BORGIA

25

CALABRIA

CZ

CARDINALE

26

CALABRIA

CZ

CATANZARO

27

CALABRIA

CZ

CHIARAVALLE CENTRALE

28

CALABRIA

CZ

CONFLENTI

29

CALABRIA

CZ

GIMIGLIANO

30

CALABRIA

KR

PETILIA POLICASTRO

31

CALABRIA

KR

SANTA SEVERINA

32

CALABRIA

RC

BOVA

33

CALABRIA

VV

ORAPIA

34

CALABRIA

VV

POLIA

35

CAMPANIA

AV

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

36

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

BUIA

37

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

CASSACCO

38

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

CASTIONS DI STRADA

39

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

40

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

LESTIZZA

41

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MAGNANO IN RIVIERA

42

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MARTIGNACCO

43

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MONTENARS

44

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MORTEGLIANO

45

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MORUZZO

46

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

MUZZANA DEL TURGNANO

47

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

PAGNACCO

48

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

REANA DEL ROIALE

49

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

TARCENTO

50

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

TAVAGNACCO

51

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

TREPPO GRANDE

52

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

TRICESIMO

53

FRIULI VENEZIA GIULIA

UD

UDINE

54

PIEMONTE

VB

DOMODOSSOLA

55

PIEMONTE

VC

BURONZO

56

PIEMONTE

VC

VERCELLI

57

PUGLIA

BA

BARLETTA

58

PUGLIA

BA

CAPURSO

59

PUGLIA

BA

MOLFETTA

60

PUGLIA

BA

TRIGGIANO

61

PUGLIA

BA

VALENZANO

62

PUGLIA

BR

SAN MICHELE SALENTINO

63

PUGLIA

FG

ACCADIA

64

PUGLIA

FG

ALBERONA

65

PUGLIA

FG

APRICENA

66

PUGLIA

FG

ASCOLI SATRIANO

67

PUGLIA

FG

BICCARI

68

PUGLIA

FG

BOVINO

69

PUGLIA

FG

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

70

PUGLIA

FG

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

71

PUGLIA

FG

CELLE DI SAN VITO

72

PUGLIA

FG

CHIEUTI

73

PUGLIA

FG

PIETRAMONTECORVINO

74

PUGLIA

FG

ROSETO VALFORTORE

75

PUGLIA

FG

SERRACAPRIOLA

76

PUGLIA

LE

ALEZIO

77

PUGLIA

LE

ANDRANO

78

PUGLIA

LE

BOTRUGNO

79

PUGLIA

LE

CASTRIGNANO DEL CAPO

80

PUGLIA

LE

MARTANO

81

PUGLIA

LE

MELENOUGNO

82

PUGLIA

LE

MELISSANO

83

PUGLIA

LE

MIGGIANO

84

PUGLIA

LE

MINERVINO DI LECCE

85

PUGLIA

LE

MORCIANO DI LEUCA

86

PUGLIA

LE

OTRANTO

87

PUGLIA

LE

SAN PIETRO IN LAMA

88

PUGLIA

LE

SANTA CESAREA TERME

89

PUGLIA

LE

SCORRANO

90

PUGLIA

LE

TIGGIANO

91

SICILIA

ME

LIPARI

92

SICILIA

ME

MALFA

93

VALLE D'AOSTA

AO

MORGEX

94

VENETO

BL

AGORDO

95

VENETO

BL

ALLEGHE

96

VENETO

BL

BELLUNO

97

VENETO

BL

LA VALLE AGORDINA

98

VENETO

BL

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

99

VENETO

BL

ROCCA PIETORE

100

VENETO

BL

SEDICO

101

VENETO

BL

SOSPIROLO

 

 

 

TOTALE 101

 

     NOTA: nei 33 Comuni della regione Calabria le perimetrazioni risultano effettuate e sono in fase di acquisizione.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 dicembre 2000, n. 365.

[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[3] Alinea così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[5] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[7] Comma abrogato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 ed abrogato dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con effetto dalla data ivi indicata.

[12] Gli originari articoli 2 e 3 sono stati sostituiti dall’attuale articolo 2 per effetto della L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[13] Gli originari articoli 2 e 3 sono stati sostituiti dall’attuale articolo 2 per effetto della L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[14] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[23] Comma inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[24] Comma così sostituito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[26] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[28] Comma così modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[29] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[30] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[31] Comma modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[33] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[37] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[39] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365 e ora abrogato dall'art. 5 bis del D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[44] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

[45] Articolo inserito dalla L. di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.