§ 46.9.160 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:12/05/1995
Numero:197


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi
Art. 3.      1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi
Art. 3 bis.  (Cause di sospensione degli scrutini)
Art. 4.      1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita, nelle parti relative al ruolo degli ispettori, al ruolo dei [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi
Art. 7.      1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi
Art. 8.      1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.      1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale [...]
Art. 11.      1. Le tabelle F e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle F e G allegate al presente decreto
Art. 12.      1. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano [...]
Art. 13.      1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata [...]
Art. 14.      1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di [...]
Art. 15.      1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta [...]
Art. 16.      1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei [...]
Art. 17.      1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale [...]
Art. 18.      1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è [...]
Art. 18 bis.  [22]
Art. 18 ter.  [23]
Art. 19.  [24]
Art. 20.      1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato [...]
Art. 20 bis.  (Disposizioni applicabili al personale della Polizia di Stato)
Art. 21.      1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel [...]
Art. 22.      1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e quelle dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. [...]
Art. 23.      1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data
Art. 24.      1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo l'art. 43 è inserito il seguente (Omissis)
Art. 25.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130


§ 46.9.160 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

 

Capo I

 

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI Dl POLIZIA

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

     4 bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dai seguenti (Omissis) [1].

     5. Dopo l'art. 7, l'intitolazione "Capo III" è soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

     6. L'art. 10 è sostituito dal seguente (Omissis).

     7. L'art. 11 è abrogato.

     8. L'art. 12 è sostituito dal seguente (Omissis).

     8 bis. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 è inserito il seguente (Omissis) [2].

     9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni del Titolo I - Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. Dopo l'art. 15, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'intitolazione "Capo IV" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 sono abrogati.

     4. Dopo l'art. 24, abrogato, e prima dell'intitolazione "Capo V" sono inseriti i seguenti articoli (Omissis) [3].

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del Titolo I - Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. La intitolazione "Capo V" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. L'art. 25, è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. L'art. 26 è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'art. 27 è sostituito dal seguente (Omissis) [4].

     6. L'art. 28 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6 bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è inserito il seguente (Omissis) [5].

     7. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

     8. L'art. 31 è sostituito dai seguenti (Omissis) [6].

 

          Art. 3 bis. (Cause di sospensione degli scrutini) [7].

     1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.

 

          Art. 4.

     1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita, nelle parti relative al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli agenti e assistenti, dalla tabella 1 allegata al presente decreto.

 

Capo II

 

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. Il primo comma dell'art. 1, è così modificato:

     a) le parole "di equipaggiamento ed accasermamento," sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

     3. All'art. 1, terzo comma, le parole "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei periti" sono sostituite dalle seguenti (Omissis)

     3 bis. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente (Omissis) [8].

     4. L'art. 3, come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'art. 4 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'articolo 5 è sostituito dal seguente (Omissis) [9].

     7. Dopo l'art. 6 l'intitolazione "Capo III" è soppressa e gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.

     8. L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     9. L'art. 10 è abrogato.

     10. L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     10 bis. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è inserito il seguente (Omissis) [10].

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione "Capo IV" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.

     4. Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti (Omissis) [11].

     5. L'art. 21 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

     2. La intitolazione "Capo V" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. L'art. 22 è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. L'art. 24 è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'art. 25 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti (Omissis) [12].

     7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.

     8. L'art. 28 è sostituito dal seguente (Omissis).

     8 bis. Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è inserito il seguente (Omissis) [13].

     9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

     10. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dai seguenti (Omissis) [14].

     11. Dopo l'art. 31.1 sono inseriti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9.

     1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto. [15]

     2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

 

Capo III

 

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a norma dei seguenti commi: [16]

     1 bis. All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis) [17].

     1 ter. All'articolo 3, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente (Omissis)[18].

     1 quater. All'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente (Omissis)[19].

     2. Al primo comma dell'art. 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. Al primo comma dell'art. 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     4. L'art. 11 è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. L'art. 14 è sostituito dal seguente (Omissis).

     6. L'intitolazione dell'art. 17 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     7. L'intitolazione dell'art. 20 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     8. L'intitolazione dell'art. 22 è sostituita dalla seguente (Omissis).

     9. Dopo l'art. 15, è inserito il seguente (Omissis).

     9 bis. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti (Omissis).

     10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 11.

     1. Le tabelle F e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle F e G allegate al presente decreto.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 12.

     1. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     4. Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

     5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.

     6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

          Art. 13.

     1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

     a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianità di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni;

     b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di ispettore, nonchè il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a);

     c) nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso nelle lettere precedenti;

     d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

     2. Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianità complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonchè quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianità maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, è ridotto di un quinto.

     4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

 

          Art. 14.

     1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:

     a) secondo le modalità previste dall'art. 31-bis, lettera a);

     b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla selezione.

     2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".

     3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'art. 13, comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.

 

          Art. 15.

     1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.

     3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento.

     4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

     5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.

     6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'art. 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d).

     7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica.

 

          Art. 16.

     1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 [20] .

 

          Art. 17.

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.

     1 bis. Le modalità di promozione alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano anche, per contingenti di quaranta posti l'anno e per quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine della promozione dei periti tecnici capo alla qualifica di perito tecnico superiore, osservando le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni decorrono dalla data in cui hanno avuto decorrenza le corrispondenti promozioni alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, disposte in base alle procedure di selezione previste dal citato articolo 14, comma 1, lettera b). Le predette selezioni sono espletate con un'unica procedura. [21]

     2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali è ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

 

          Art. 18.

     1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtù delle disposizioni del presente capo, è ammesso all'inquadramento del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di inquadramento, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.

 

          Art. 18 bis. [22]

     1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.

     2. La nomina a vice revisore tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     3. Per il personale che proviene dal ruolo degli agenti e assistenti e risulta inquadrato nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in data successiva al compimento di quattro anni di anzianità nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

     4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.

     5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 18 ter. [23]

     1. Per il primo concorso interno indetto successivamente al 1° settembre 1995, la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici si consegue, in ciascun profilo professionale, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi.

     2. La nomina a vice perito tecnico, di cui al comma 1, avviene con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata l'anzianità minima di effettivo servizio prevista per la partecipazione al concorso, purché alla stessa data risulti l'appartenenza al ruolo dei revisori tecnici, sulla base dell'ordine determinato dalla graduatoria dell'esame finale del corso, e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     3. Per il personale che proviene dal ruolo dei sovrintendenti e risulta inquadrato nel ruolo dei revisori tecnici in data successiva al compimento di tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, la nomina, ai soli fini giuridici, decorre dalla data di inquadramento, mentre ai fini economici decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

     4. . La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi interni indetti con riferimento ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2001.

     5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 19. [24]

     1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.

     2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

 

          Art. 20.

     1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

     a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte A e B, nonchè gli esecutori della seconda parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza parte A e B con una anzianità nella parte non inferiore a quindici anni;

     b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a).

     2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianità di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.

 

          Art. 20 bis. (Disposizioni applicabili al personale della Polizia di Stato) [25].

     1. L'articolo 2, comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è applicabile, con decorrenza 1° settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali è stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, né con l'emolumento di cui all'articolo 2, comma 22-bis, del predetto decreto-legge.

 

          Art. 21.

     1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici.

     2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti e assistenti.

 

          Art. 22.

     1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e quelle dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

 

          Art. 23.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

 

          Art. 24.

     1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo l'art. 43 è inserito il seguente (Omissis) [26].

 

          Art. 25.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

     Tabella 1 - (prevista dall'art. 4, comma 1).

 

Ruolo degli Ispettori:

 

Vice Ispettore

 

Ispettore

n. 18.000 [*]

Ispettore Capo

 

 

 

Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di P.S.

n. 6.000 [*]

Ruolo dei Sovrintendenti:

 

 

 

Vice Sovrintendente

 

Sovrintendente

n. 20.000 [**]

Sovrintendente Capo

 

 

 

Ruolo degli Agenti ed Assistenti:

 

 

 

Agente

 

Agente Scelto

n. 57.336 [***]

Assistente

 

Assistente Capo

 

 

     [*] Le dotazioni organiche contrassegnate con un asterisco saranno raggiunte nel 1998, mediante incrementi di 1.000 unità nel 1996, 1.000 nel 1997 e 1.200 nel 1998.

     [**] Le dotazioni organiche contrassegnate con due asterischi saranno raggiunte nel 1996, mediante incremento di 2.000 unità.

     [***] Le dotazioni organiche contrassegnate con tre asterischi sono quelle previste per l'anno 1998, così ridotte da 62.577 nel 1995; 59.577 nel 1996; 58.577 del 1977.

 

     Tabella 2 - (prevista dall'art. 9, comma 1).

 

Ruoli tecnici

Ruolo degli Operatori e dei Collaboratori Tecnici

Operatore Tecnico

 

Operatore Tecnico Scelto

n. 6.600

Collaboratore Tecnico

 

Collaboratore Tecnico Capo

 

 

 

Ruolo dei Revisori Tecnici

 

Vice Revisore Tecnico

 

Revisore Tecnico

n. 2.400

Revisore Tecnico Capo

 

 

 

Ruolo dei Periti Tecnici

 

Vice Perito Tecnico

 

Perito Tecnico

n. 380

Perito Tecnico Capo

 

 

 

Perito Tecnico Superiore

n. 120

 

     Tabella 3 - (prevista dall'art. 9, comma 2) - Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche.

 

Qualifiche del Personale che espleta funzioni di Polizia

Qualifiche del Personale che espleta attività di Tecnico-Scientifiche o Tecniche

Agente

Operatore tecnico

Agente scelto

Operatore tecnico scelto

Assistente

Collaboratore tecnico

Assistente capo

Collaboratore tecnico capo

Vice Sovrintendente

Vice revisore tecnico

Sovrintendente

Revisore capo

Revisore tecnico

Revisore tecnico capo

Vice ispettore

Vice perito tecnico

Ispettore

Perito tecnico

Ispettore capo

Perito tecnico capo

Ispettore superiore - Sostit. Uff. P.S.

Perito tecnico superiore

 

     Tabella F - (prevista dall'art. 11, comma 1) - Equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della polizia di stato e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

     (Omissis).

 

     Tabella G - (prevista dall'art. 11, comma 1) - Progressione di carriera del personale della banda musicale della Polizia di Stato.

     (Omissis).

 

     TABELLA - ALLEGATA ALL'ARTICOLO 43-BIS DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121 (prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 1995 [27].

 

POLIZIA DI STATO

ARMA DEI CARABINIERI

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

LIVELLI

SCATTI GERARCHICI (*)

INDENNITA' PENSIONABILE

RUOLO ISPETTORI

RUOLO ISPETTORI

RUOLO ISPETTORI

RUOLO ISPETTORI

RUOLO ISPETTORI

 

 

 

Ispett. Sup. S. UPS

M.llo Aiutante S. UPS

Maresciallo Aiut.

Ispettore Sup.

Ispettore Sup.

VII bis

-

748.800

Ispettore Capo

Maresciallo Capo

Maresciallo Capo

Ispettore C.

Ispettore C.

VII

-

734.400

Ispettore

Maresciallo Ordinar.

Maresciallo Ordin.

Ispettore

Ispettore

VI bis

+ 1

705.600

V. Ispettore

Maresciallo

Maresciallo

V. Ispettore

V. Ispettore

VI

+ 2

676.800

RUOLO SOVRAINTEND.

RUOLO SOVRAINTEND.

RUOLO SOVRAINTEND.

RUOLO SOVRAINTEND.

RUOLO SOVRAINTEND.

 

 

 

Sovrintendente C.

Brigadiere Capo

Brigadiere Capo

Sovrintendente C.

Sovrintendente C.

VI bis

-

705.600

Sovrintendente

Brigadiere

Brigadiere

Sovrintendente

Sovrintendente

VI

+ 1

648.000

V. Sovrintendente

V. Brigadiere

V. Brigadiere

V. Sovrintendente

V. Sovrintendente

VI

-

648.000

RUOLO AG./ASSIST.

RUOLO APPUN./CARAB.

RUOLO APPUN./FINANZ.

RUOLO AG./ASSIST.

RUOLO AG./ASSIST.

 

 

 

Assistente C.

Appuntato Sc.

Appuntato Sc.

Assistente C.

Assistente C.

V

+ 3

561.600

Assistente

Appuntato

Appuntato

Assistente

Assistente

V

+ 2

489.600

Agente Sc.

Carabiniere Sc.

Finanziere Sc.

Agente Sc.

Agente Sc.

V

+1

432.000

Agente

Carabiniere

Finanziere

Agente

Agente

V

-

381.600

(*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retibutivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante). Per il passaggio dal V al VI/VI-bis livello retibutivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

 


[1]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[2]  Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[3]  Comma già modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[4]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[5]  Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[6]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[7]  Articolo inserito dall'art. 68 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[8]  Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[9]  Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[11]  Comma già modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[12]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[13]  Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[14]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[15]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136.

[16]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136.

[17]  Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[18]  Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[19]  Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[20]  Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[21]  Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[22]  Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[23]  Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[24]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[25]  Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n. 136.

[26]  Tabella inserita da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n.136.

[27]  Tabella inserita da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 13 giugno 1995, n.136.