§ 46.9.135 - D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240.
Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:30/04/1987
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Compiti della banda musicale.
Art. 2.  Dipendenza ed impiego.
Art. 3.  Modalità d'impiego.
Art. 4.  Attività musicali e d'archivio.
Art. 5.  Regolamento della banda musicale.
Art. 6.  Organizzazione strumentale.
Art. 7.  Organico.
Art. 8.  Ruoli.
Art. 9.  Ruolo del maestro direttore.
Art. 10.  (Ruolo del maestro vice direttore).
Art. 11.  Ruolo degli orchestrali
Art. 12.  Nomina a maestro direttore
Art. 12 bis.  (Progressione di carriera del maestro direttore).
Art. 13.  Nomina a maestro vice direttore
Art. 13 bis.  (Progressione di carriera del maestro vice direttore).
Art. 14.  Nomina ad orchestrale
Art. 15.  Corsi informativi
Art. 15 bis.  Progressione
Art. 15 ter.  (Emolumento pensionabile)
Art. 15 quater.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori)
Art. 15 quinquies.  (Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore)».
Art. 15 sexies  (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
Art. 16.  Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore.
Art. 17.  Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
Art. 18.  Concorso per la nomina a maestro direttore.
Art. 19.  Concorso per la nomina a maestro vice direttore.
Art. 20.  Concorso per la nomina ad orchestrale
Art. 21.  Valutazione dei titoli.
Art. 22.  Modalità di svolgimento del concorso per la nomina ad orchestrale
Art. 23.  Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica.
Art. 24.  Titoli di preferenza e di precedenza.
Art. 25.  Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 26.  Divisa.
Art. 27.  Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato.
Art. 28.  Cause di cessazione dal servizio
Art. 29.  Limiti di età.
Art. 30.  Inquadramento degli esecutori della banda musicale.
Art. 31.  Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Art. 32.  Inquadramento degli aggregati.
Art. 33.  Titolari degli strumenti soppressi
Art. 34.  Norme transitorie per gli esecutori.
Art. 35.  Norme transitorie per il maestro direttore.
Art. 36.  Norme transitorie per il maestro vice direttore.
Art. 37.  Prove musicali.
Art. 38.  Commissione esaminatrice.
Art. 39.  Prova musicale per gli esecutori.
Art. 40.  Prove musicali per il maestro direttore ed il maestro vice direttore.
Art. 41.  Punteggio di merito.
Art. 42.  Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.
Art. 43.  Norme applicabili.


§ 46.9.135 - D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240.

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(G.U. 27 giugno 1987, n. 148, S.O.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Compiti della banda musicale.

     1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.

     2. Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonché a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

     3. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

 

          Art. 2. Dipendenza ed impiego.

     1. La banda musicale della Polizia di Stato è un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalità previste dell'art. 3.

 

          Art. 3. Modalità d'impiego.

     1. Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

     2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

     3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

     5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività musicale o teatrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalità di reciproca collaborazione e utilità diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attività di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente. [1]

     6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

     7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto è stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

     8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, può essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale. [2]

 

          Art. 4. Attività musicali e d'archivio.

     1. Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

     2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attività.

 

          Art. 5. Regolamento della banda musicale.

     1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato è stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 6. Organizzazione strumentale.

     1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.

     1 bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, è consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle. [3]

     2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.

 

Titolo II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

 

Capo I

 

          Art. 7. Organico.

     1. La dotazione organica della banda musicale della Polizia di Stato è così determinata:

     a) un maestro direttore;

     b) un maestro vice direttore;

     c) centotre orchestrali [4] .

     2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

 

          Art. 8. Ruoli.

     1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:

     a) ruolo del maestro direttore: un posto;

     b) ruolo del maestro vice direttore: un posto;

     c) ruolo degli orchestrali: centotre posti [5] .

     2. I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

 

          Art. 9. Ruolo del maestro direttore. [6]

     1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     maestro direttore - direttore tecnico capo;

     maestro direttore - direttore tecnico superiore;

     maestro direttore - primo dirigente tecnico.

     2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

 

          Art. 10. (Ruolo del maestro vice direttore). [7]

     1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche:

     maestro vice direttore - commissario capo tecnico;

     maestro vice direttore - direttore tecnico capo [8].

     2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

     3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.

 

          Art. 11. Ruolo degli orchestrali [9].

     1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     I Parte

     I Parte A

     I Parte B

     II Parte

     II Parte A

     II Parte B

     III Parte

     III Parte A

     III Parte B

     2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.

 

          Art. 12. Nomina a maestro direttore [10].

     1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonché del diploma di strumentazione per banda [11].

     2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

     3. Il vincitore del concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale.

     4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata di massima tre mesi.

 

     Art. 12 bis. (Progressione di carriera del maestro direttore). [12]

     1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

     2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 13. Nomina a maestro vice direttore [13].

     1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonché dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione [14].

     2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

     3. Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro vice direttore in prova.

     4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.

 

     Art. 13 bis. (Progressione di carriera del maestro vice direttore). [15]

     1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

     2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

          Art. 14. Nomina ad orchestrale [16].

     1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 [17].

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi [18].

     3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.

     4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.

 

          Art. 15. Corsi informativi [19].

     1. Le modalità di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 15 bis. Progressione [20].

     1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.

 

          Art. 15 ter. (Emolumento pensionabile) [21].

     [1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 15 quater. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori) [22].

     [1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 è successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

     Art. 15 quinquies. (Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore)». [23]

     1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali sostituti commissari tecnici, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

     2. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 15 sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) [24].

     1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

 

Capo II

 

          Art. 16. Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore.

     1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 13 e 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

     a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

     b) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

     c) un insegnante di composizione presso un conservatorio statale;

     d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o due esperti della materia.

     2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 può essere il maestro direttore della banda.

     3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 17. Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale [25].

     1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

     a) un funzionario dirigente in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

     b) un funzionario direttivo con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata in servizio presso lo stesso Dipartimento;

     c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

     d) due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale è bandito il concorso.

     2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 18. Concorso per la nomina a maestro direttore.

     1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 sostengono le seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

     1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

     2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     3) vari tipi di partitura;

     4) impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

     2. Il punteggio di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

     3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

     5. Il punteggio di merito finale per la formazione delle graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 19. Concorso per la nomina a maestro vice direttore.

     1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 sostengono le seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

     1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

     2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     2) vari tipi di partitura;

     3) impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

     2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

     3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

     5. Il punteggio di merito finale per la formazione delle graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 20. Concorso per la nomina ad orchestrale [26].

     1. I candidati al concorso di cui all'art. 14 sostengono le seguenti prove:

     a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;

     b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;

     c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.

     2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

     3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

     4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

     5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

 

          Art. 21. Valutazione dei titoli.

     1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.

 

          Art. 22. Modalità di svolgimento del concorso per la nomina ad orchestrale [27].

     1. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso può essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

 

          Art. 23. Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica.

     1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.

     2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

 

          Art. 24. Titoli di preferenza e di precedenza.

     1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato.

 

Titolo III

NORME PARTICOLARI DI STATO

 

          Art. 25. Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

     1. Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato, si applicano le norme in vigore per il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.

 

          Art. 26. Divisa.

     1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, la divisa prevista dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 27. Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato.

     1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato [28] .

 

          Art. 28. Cause di cessazione dal servizio [29].

     1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

     3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale [30].

     3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore di supporto logistico-amministrativo, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale [31].

 

          Art. 29. Limiti di età.

     1. Gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

     1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età [32].

 

Titolo IV

INQUADRAMENTI

 

          Art. 30. Inquadramento degli esecutori della banda musicale.

     1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, assunto ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 8 giugno 1971, n. 438, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale della Polizia di Stato, è inquadrato, in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato, nel ruolo degli esecutori della banda musicale, nella parte o qualifica corrispondente, secondo l'allegata tabella E e conversando, ai fini della progressione economica di cui all'allegata tabella G, l'anzianità di servizio maturata alla suddetta data.

     2. Qualora l'inquadramento comporti l'inserimento in una parte o qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, l'appartenente ai ruoli della banda musicale conserva il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultava inserito in base alla tabella B annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

 

          Art. 31. Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     1. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 30, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, può chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     2. A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianità maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

     3. Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.

 

          Art. 32. Inquadramento degli aggregati.

     1. Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualità di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte B del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilità di altrettanti posti nella stessa terza parte B.

     2. L'anzianità di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.

 

Capo I

 

          Art. 33. Titolari degli strumenti soppressi [33].

     1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.

 

          Art. 34. Norme transitorie per gli esecutori.

     1. Il personale della banda musicale che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, compiti propri di una parte o qualifica superiore a quella nella quale viene inquadrato ai sensi dell'articolo 30, può chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica.

     2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

 

          Art. 35. Norme transitorie per il maestro direttore.

     1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro direttore, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro direttore della banda, previo il superamento di una prova musicale.

     2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte alle funzioni proprie del maestro direttore della banda è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 38.

 

          Art. 36. Norme transitorie per il maestro vice direttore.

     1. L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro vice direttore, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro vice direttore previo il superamento di una prova musicale.

     2. L'accertamento sulla corrispondenza delle attività svolte alle funzioni proprie del maestro vice direttore della banda è effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

 

Capo II

 

          Art. 37. Prove musicali.

     1. Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     2. Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attività effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

          Art. 38. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice delle prove musicali di cui all'articolo 37, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

     a) un dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario direttivo con qualifica di vice questore aggiunto, o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento;

     c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 39. Prova musicale per gli esecutori.

     1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, dovrà sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato.

     2. Per l'accesso alla terza parte A, la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato, di un brano musicale a scelta del candidato.

 

          Art. 40. Prove musicali per il maestro direttore ed il maestro vice direttore.

     1. Per accedere al ruolo del maestro direttore della banda musicale, il personale di cui agli articoli 35 e 36 deve sostenere una prova musicale così articolata:

     a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo od orchestra, da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;

     b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in tempo massimo di diciotto ore;

     c) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

     2. Per accedere al ruolo del maestro vice direttore il personale di cui al comma 1 dell'art. 34 deve sostenere le seguenti prove:

     a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) concertazione e direzione di uno o più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

 

          Art. 41. Punteggio di merito.

     1. Le prove di cui all'art. 40 si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

 

Capo III

 

          Art. 42. Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.

     1. All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonché del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 43. Norme applicabili.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 24 aprile 1982, n. 337.

 

TABELLE [34]


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[2] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[3] Comma inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[7] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[13] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[16] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[17] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[18] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[19] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[20] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[21] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[22] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[23] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[24] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[25] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[26] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[28] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[29] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[30] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 quater del D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[34] Tabelle già modificate dall'art. 11 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificate dall'art. 5 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126. Per modifiche alle tabelle F e G, vedi l'art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.