§ 46.9.73 - Legge 5 giugno 1965, n. 707.
Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/06/1965
Numero:707


Sommario
Art. 1.  Dipendenza ed addestramento.
Art. 2.  Impiego.
Art. 3.  Acquisto e manutenzione degli strumenti.
Art. 4.  Organico.
Art. 5.  Organizzazione strumentale.
Art. 6.      All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1 classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, [...]
Art. 7.      I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di [...]
Art. 8.      Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60
Art. 9.      Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso [...]
Art. 10.      La Commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 9, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è costituita
Art. 11.      La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato [...]
Art. 12.      La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice
Art. 13.      La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti
Art. 14.      La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla [...]
Art. 15.      Gli esami hanno inizio con la prova scritta cui seguono quella orale e quella pratica
Art. 16.      La nomina dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo con il grado di sottotenente
Art. 17.      L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età
Art. 18.      L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del [...]
Art. 19.      L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente [...]
Art. 20.      Il reclutamento del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso pubblico [...]
Art. 21.      La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 20 è nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed è costituita
Art. 22.      Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni [...]
Art. 23.      Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente è dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove [...]
Art. 24.      Il vincitore del concorso è nominato maresciallo di 1ª classe, carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e viene inquadrato nel ruolo dei [...]
Art. 25.      Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico è sottoposto, a seguito di proposta [...]
Art. 26.      Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi [...]
Art. 27.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21
Art. 28.      Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi
Art. 29.      Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del [...]
Art. 30.      I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari [...]
Art. 31.      Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo [...]
Art. 32.      L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe
Art. 33.      I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al 31 marzo 1965, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di [...]
Art. 34.      Per il musicante, titolare del posto di contrabbasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della presente legge sarà trasferito dalla 2ª alla 3ª parte, ai fini [...]
Art. 35.      Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di [...]
Art. 36.      Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al [...]
Art. 37.      Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica [...]


§ 46.9.73 - Legge 5 giugno 1965, n. 707. [1]

Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale.

(G.U. 26 giugno 1965, n. 157)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Dipendenza ed addestramento.

     La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.

     All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.

 

          Art. 2. Impiego.

     L'impiego della banda è disposto direttamente dal Ministero dell'interno.

     Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

     In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

     Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

     Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 3. Acquisto e manutenzione degli strumenti.

     Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti provvede il Ministero dell'interno su proposta del comandante della Scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda.

     Per i musicanti già in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

 

Titolo II

 

ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

 

          Art. 4. Organico.

     L'organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è così stabilito:

     1 ufficiale maestro direttore;

     1 maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore;

     102 sottufficiali, appuntati e guardie musicanti.

     Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e guardie in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

     Il personale della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è compreso nell'organico del Corpo.

     Il posto dell'ufficiale maestro direttore è portato in aumento a quelli della dotazione organica del grado rivestito.

 

          Art. 5. Organizzazione strumentale.

     I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie.

     L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

 

Titolo III

 

RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPARTENENTI AL COMPLESSO BANDISTICO

 

          Art. 6.

     All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1 classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme regolamentari, si applicano le disposizioni stabilite per gli appartenenti alle forze armate dello Stato circa l'uso dell'uniforme in servizio.

 

          Art. 7.

     I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo suddetto.

 

          Art. 8.

     Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60.

 

Capo II

 

RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE

 

          Art. 9.

     Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei seguenti altri requisiti:

     aver conseguito presso un Conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di strumentazione per banda;

     aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; si prescinde dal limite massimo di età per gli ufficiali maestri direttori di banda in servizio permanente delle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia, nonchè per il sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     essere di statura non inferiore a metri 1,62.

 

          Art. 10.

     La Commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 9, è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è costituita:

     dal vice della polizia, presidente;

     dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     dal direttore della divisione forze armate di polizia;

     da due insegnanti di Conservatorio statale;

     da due maestri diplomati in strumentazione per banda.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

 

          Art. 11.

     La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

     E' ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi.

     Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 12.

     La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

     a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

     b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

     c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

     E' ammesso alla prova orale e pratica il candidato che abbia riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

     Il punto di merito della prova scritta è dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

 

          Art. 13.

     La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

     a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

     b) tecnica degli strumenti a fiato.

     Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati debbono riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

 

          Art. 14.

     La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione stessa.

     L'idoneità nella prova pratica è ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

 

          Art. 15.

     Gli esami hanno inizio con la prova scritta cui seguono quella orale e quella pratica.

     Il punto di merito finale degli esami è quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove di cui al comma precedente.

     La graduatoria è formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami.

 

          Art. 16.

     La nomina dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo con il grado di sottotenente.

     Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente consegue la nomina con il grado e con l'anzianità posseduta nella forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

 

          Art. 17.

     L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

     Con decreto del Ministro per l'interno, di anno in anno, può essere trattenuto in servizio permanente fino al 65° anno di età.

     Può rimanere nella posizione di ausiliaria per la durata massima di quattro anni ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 70° anno di età.

 

          Art. 18.

     L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Capo della polizia, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 10. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

 

          Art. 19.

     L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente, di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

 

Capo III

 

RECLUTAMENTO E STATO DEL MARESCIALLO DI 1ª CLASSE CARICA SPECIALE VICE DIRETTORE DELLA BANDA

 

          Art. 20.

     Il reclutamento del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso pubblico per esami.

     Per partecipare al concorso, gli aspiranti debbono:

     a) aver conseguito presso un Conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma per uno degli strumenti a fiato della prima parte;

     b) aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

     c) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

     d) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole.

     Il giudizio sul possesso dei requisiti è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

          Art. 21.

     La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 20 è nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed è costituita:

     dal direttore della divisione forze armate di polizia o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

     dal comandante della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello;

     da un insegnante di Conservatorio statale;

     dal maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     da un maestro direttore di una banda militare.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

 

          Art. 22.

     Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla Commissione e di uno o più brani, del pari scelti dalla Commissione, nell'insieme della banda;

     prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore;

     prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore;

     prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore;

     prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi;

     prova pratica di concertazione e direzione, con la banda, di un pezzo scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

 

          Art. 23.

     Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente è dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo.

     E' giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

 

          Art. 24.

     Il vincitore del concorso è nominato maresciallo di 1ª classe, carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e viene inquadrato nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo suddetto.

     Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda appartiene alle prime parti ed è considerato ai fini disciplinari più anziano degli altri marescialli di 1ª prima classe musicanti.

     Quando non sostituisce il direttore, ha l'obbligo di suonare nella banda.

 

          Art. 25.

     Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico è sottoposto, a seguito di proposta del comandante della Scuola sottufficiali su parere del maestro direttore ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 21.

     Se il giudizio è negativo, il sottufficale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

Capo IV

 

RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI ED APPUNTATI MUSICANTI

 

          Art. 26.

     Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi pubblici per esami indetti per i posti che si rendono vacanti nella organizzazione strumentale di ciascuna delle tre parti di cui si compone il complesso musicale.

     Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

     a) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

     b) avere statura non inferiore a m. 1,62, si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

     c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo suddetto (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

     Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

          Art. 27.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21.

     I candidati ammessi agli esami, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, devono dimostrare la loro abilità musicale mediante la esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto, a scelta dei candidati stessi, e la lettura ed esecuzione, a prima vista, di un pezzo scelto dalla Commissione.

     Essi devono inoltre rispondere ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato e, se trattasi di concorrenti a posti della prima parte, anche degli strumenti congeneri.

     Per i concorrenti a posti della prima e seconda parte le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla Commissione esaminatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

     Per i concorrenti per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia isolatamente, già in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

     Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 28.

     Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

     Per conseguire l'idoneità i candidati debbono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi od a trenta cinquantesimi secondo che concorrono, rispettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte.

     In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

 

          Art. 29.

     Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

     Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

 

          Art. 30.

     I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

 

          Art. 31.

     Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo per la parte cui appartiene, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad una prova di idoneità da sostenersi davanti ad una Commissione costituita ai sensi dell'articolo 21 e consistente nella esecuzione, nell'insieme della banda, di un brano musicale scelto dalla Commissione stessa e riguardante lo strumento della parte affidata al musicante.

     Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la parte cui appartiene ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 32 per la parte nella quale viene trasferito.

     Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di appartenere alla banda e, se non ha ancora raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è restituito al servizio d'istituto, conservando l'anzianità ed il grado rivestito.

     Il musicante che abbia già raggiunto l'anzidetto limite di età cessa dal servizio ed è collocato nella riserva, se sottufficiale, ed in congedo, se militare di truppa, con diritto rispettivamente, al trattamento di cui agli articoli 27 e 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ed agli articoli 18 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

 

          Art. 32.

     L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

     Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza o il superamento di esami.

     Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

     Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua parte dalla tabella D annessa alla presente legge.

     La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

     La promozione si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

     Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

     Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 33.

     I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al 31 marzo 1965, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella D annessa alla presente legge. L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento [2].

     Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso [3].

     Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

     In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

     Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

 

          Art. 34.

     Per il musicante, titolare del posto di contrabbasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della presente legge sarà trasferito dalla 2ª alla 3ª parte, ai fini dell'attribuzione del grado, in relazione all'anzianità di servizio posseduta e del successivo svolgimento di carriera si applicano i criteri fissati dalla annessa tabella D per i musicanti delle seconde parti, categoria B.

 

          Art. 35.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

     Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33, computando per intero l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi e per un terzo quello in precedenza reso quali musicanti aggregati [4].

 

          Art. 36.

     Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

 

          Art. 37.

     Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e tutte le altre disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti la banda incompatibili con la presente legge.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e militari di truppa musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano rispettivamente le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 10 luglio 1969, n. 469.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 luglio 1969, n. 469.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 10 luglio 1969, n. 469.