§ 46.9.8A - Legge 10 luglio 1969, n. 469.
Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:10/07/1969
Numero:469


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 46.9.8A - Legge 10 luglio 1969, n. 469. [1]

Modifiche agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale, ed agli articoli 24 e 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza.

(G.U. 5 agosto 1969, n. 197)

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     "L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

     "Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso".

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

     "Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 25 della legge 13 luglio 1965, n. 882, è sostituito dal seguente:

     "Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti".

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

     "Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 33".

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si farà fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.