§ 46.6.82 - Legge 13 luglio 1965, n. 882 .
Ordinamento della banda della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:13/07/1965
Numero:882


Sommario
Art. 1.      L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito
Art. 2.      L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge
Art. 3.      Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento [...]
Art. 4.      Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale
Art. 5.      Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami
Art. 6.      Il concorrente classificato prima nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di [...]
Art. 7.      Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami
Art. 8.      Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice [...]
Art. 9.      Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami
Art. 10.      Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere [...]
Art. 11.      L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età
Art. 12.      L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale è [...]
Art. 13.      Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta [...]
Art. 14.      I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età [...]
Art. 15.      I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, [...]
Art. 16.      Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, [...]
Art. 17.      L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello
Art. 18.      L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il [...]
Art. 19.      Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua parte, dalla tabella C annessa alla [...]
Art. 20.      Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di [...]
Art. 21.      Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali [...]
Art. 22.      Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione
Art. 23.      Può essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di [...]
Art. 24.      I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio [...]
Art. 25.      Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti [...]
Art. 26.      Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e [...]
Art. 27.      Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di [...]
Art. 28.      Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al [...]
Art. 29.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello [...]


§ 46.6.82 - Legge 13 luglio 1965, n. 882 [1] .

Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(G.U. 29 luglio 1965, n. 188)

 

 

Titolo I

 

ORDINAMENTO

 

     Art. 1.

     L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è così stabilito:

     1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore,102 sottufficiali, appuntati e finanziari, musicanti.

     Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

 

          Art. 2.

     L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge.

 

Titolo II

 

RECLUTAMENTO

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 3.

     Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

     Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.

 

          Art. 4.

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.

     La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta:

     un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;

     due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;

     due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;

     un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

     La Commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore, è composta da:

     a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

     b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;

     c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. [2]

     Le Commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:

     1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;

     2) un professore di conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;

     3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

     4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. [3]

 

Capo II

 

RECLUTAMENTO DEL MAESTRO DIRETTORE

 

          Art. 5.

     Il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

     Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

     1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35° . Per i concorrenti che siano musicanti della banda del Corpo, si prescinde dal limite di età;

     2) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto regolarmente riconosciuto;

     3) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

 

          Art. 6.

     Il concorrente classificato prima nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.

     La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

     Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

 

Capo III

 

RECLUTAMENTO DEL VICE DIRETTORE

 

          Art. 7.

     Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami.

     Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

     1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35° . Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età;

     2) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, uno dei seguenti titoli:

     a) diploma di composizione;

     b) diploma per strumentazione per banda;

     c) diploma di canto corale;

     d) licenza di compimento medio di composizione;

     e) licenza di compimento inferiore di composizione. [4]

     I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

 

          Art. 8.

     Il concorrente classificato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del concorso e nominato maresciallo maggiore carica speciale della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

     La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

 

Capo IV

 

RECLUTAMENTO DEI MUSICANTI

 

          Art. 9.

     Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami.

     Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

     I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

     Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente art. 2 e della tabella allegato A.

     In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.

 

          Art. 10.

     Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

     Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.

     Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.

     I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.

     I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa della Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

 

Titolo III

 

STATO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI PER IL MAESTRO DIRETTORE

 

          Art. 11.

     L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.

     La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.

 

          Art. 12.

     L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, secondo comma.

     Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI PER IL VICE DIRETTORE DELLA BANDA E PER I MUSICANTI

 

          Art. 13.

     Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, terzo comma.

     Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

 

          Art. 14.

     I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

 

          Art. 15.

     I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, numero 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.

     Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale.

 

          Art. 16.

     Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, quarto comma.

     Se la Commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo art. 18 per la parte nella quale viene trasferito.

     Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.

 

Titolo IV

 

AVANZAMENTO

 

Capo I

 

AVANZAMENTO DELL'UFFICIALE MAESTRO DIRETTORE

 

          Art. 17.

     L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

     L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

Capo II

 

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI ED APPUNTATI MUSICANTI

 

          Art. 18.

     L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

 

          Art. 19.

     Il musicante ha titolo a conseguire l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e per la sua parte, dalla tabella C annessa alla presente legge.

 

          Art. 20.

     Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.

     La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

     Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

     Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 21.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

 

          Art. 22.

     Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge l'acquisto e la manutenzione degli strumenti sono a carico dell'Amministrazione.

     Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

 

          Art. 23.

     Può essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

     In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

     Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

     Eventuali altre somme erogate dagli Enti e Comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanzieri.

 

          Art. 24.

     I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge. L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento [5] .

     Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso [6] .

     Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore [7] .

     In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente art. 20.

     Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

 

          Art. 25.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte B gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, numero 913, che ai sensi dell'art. 41 del decreto del Ministero per le finanze 30 giugno 1937 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro per le finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti:

     clarinetto soprano in sib;

     trombone contrabbasso in sib;

     flauto e ottavino;

     saxofono baritono in mib e basso in sib;

     oboe (con l'obbligo del corno inglese);

     corno in fa o in mib;

     flicorno basso grave in fa;

     flicorno contrabbasso in sib.

     Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti [8] .

     Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento dei sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

 

          Art. 26.

     Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente art. 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.

 

          Art. 27.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati.

     Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 24.

 

          Art. 28.

     Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

 

          Art. 29.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle

     (omissis).


[1]  L’art. 11-ter del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 ha abrogato la presente legge per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza dall’entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dello stesso D.L. 21 settembre 1987.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 agosto 1981, n. 450.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 agosto 1981, n. 450.

[4]  Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 5 agosto 1981, n. 450.

[5]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 10 luglio 1969, n. 469.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 10 luglio 1969, n. 469.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 10 luglio 1969, n. 469.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 10 luglio 1969, n. 469.