§ 46.9.63 - Legge 26 luglio 1961, n. 709.
Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:26/07/1961
Numero:709


Sommario
Art. 1.      Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti [...]
Art. 2.      I militari di truppa si distinguono in
Art. 3.      I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 e quelli richiamati, a norma dellarticolo 37 sono considerati in ogni momento in attività di servizio
Art. 4.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per [...]
Art. 5.      Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito
Art. 6.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile
Art. 7.      Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni
Art. 8.      L'anzianità del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso, è ridotta di un periodo [...]
Art. 9.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 10.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere [...]
Art. 11.      Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico [...]
Art. 12.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per l'imputazione da cui può derivare [...]
Art. 13.      La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravità; la sua durata non può [...]
Art. 14.      Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per [...]
Art. 15.      La sospensione dal servizio è adottata con decreto del prefetto; nei casi di cui agli articoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di [...]
Art. 16.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause
Art. 17.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di età ed è collocato in [...]
Art. 18.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente
Art. 19.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneità fisica allo [...]
Art. 20.      Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo, che cessa o ha cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità [...]
Art. 21.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per [...]
Art. 22.      Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, [...]
Art. 23.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo
Art. 24.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo [...]
Art. 25.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo [...]
Art. 26.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo
Art. 27.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal [...]
Art. 28.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un [...]
Art. 29.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza
Art. 30.      Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma può essere ammesso a contrarre la rafferma o a [...]
Art. 31.      Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, è ammesso nel servizio continuativo [...]
Art. 32.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in [...]
Art. 33.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle [...]
Art. 34.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine [...]
Art. 35.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma ha diritto ad un premio di [...]
Art. 36.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi
Art. 37.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio
Art. 38.      Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il [...]
Art. 39.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è [...]
Art. 40.      Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause
Art. 41.      La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo [...]
Art. 42.      Può essere reintegrato nel grado
Art. 43.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 44.      L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuata dal comandante di [...]
Art. 45.      Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è competente, secondo le norme procedurali vigenti la Commissione di [...]
Art. 46.      Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare
Art. 47.      In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il [...]
Art. 48.      Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica
Art. 49.      In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in unità di altra forza armata il comandante di tale unità dispone gli accertamenti [...]
Art. 50.      Per il conferimento della qualifica di guardia scelta e per l'avanzamento al grado di appuntato, è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali [...]
Art. 51.      La qualifica di guardia scelta è conferita, nei limiti del contingente stabilito dall'organico del Corpo, seguendo l'ordine di ruolo, alle guardie di pubblica sicurezza, [...]
Art. 52. 
Art. 52 bis.  [3].
Art. 53.      E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per [...]
Art. 54.      Al militare di truppa nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione [...]
Art. 55.      La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni [...]
Art. 56.      Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 31
Art. 57.      Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali [...]
Art. 58.  [5].
Art. 59.      Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello [...]
Art. 60.      I limiti di età minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti, rispettivamente, in anni diciotto e ventisei
Art. 61.      Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee [...]
Art. 62.      Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, è soppresso
Art. 63.      Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i [...]
Art. 64.  [6].
Art. 65.      Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dal comma terzo, al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in [...]
Art. 66.      Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le [...]
Art. 67.      I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da [...]
Art. 68.      Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di [...]
Art. 69.      All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 46.9.63 - Legge 26 luglio 1961, n. 709.

Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 9 agosto 1961, n. 197)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

 

          Art. 2.

     I militari di truppa si distinguono in:

     a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;

     b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;

     c) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo;

     d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto.

     E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorità competenti a concedere la rafferma.

     Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

 

          Art. 3.

     I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 e quelli richiamati, a norma dellarticolo 37 sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

     Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.

     I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.

 

          Art. 4.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi ed uffici.

 

          Art. 5.

     Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

     Per la guardia che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

Titolo II

 

MILITARE DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

 

Capo I

 

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE

 

          Art. 6.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

     Esso può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dal servizio.

 

          Art. 7.

     Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni:

     1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari;

     2) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

     Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresì, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale.

 

          Art. 8.

     L'anzianità del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.

 

Capo II

 

ASPETTATIVA E SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 9.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) per prigionia di guerra;

     b) per causa di provata infermità.

     La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

     L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

     Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

     L'aspettativa è disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

 

          Art. 10.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

     Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, è sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

 

          Art. 11.

     Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

     Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

 

          Art. 12.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per l'imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale.

     La sospensione deve essere immediatamente adottata nei confronti del militare a carico del quale è stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trova comunque in istato di carcerazione preventiva.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

     La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non viene sottoposto ad accertamenti disciplinari ovvero questi si sono conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

     Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

 

          Art. 13.

     La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

 

          Art. 14.

     Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese, ha per effetto la sospensione dal servizio durante la espiazione della pena.

 

          Art. 15.

     La sospensione dal servizio è adottata con decreto del prefetto; nei casi di cui agli articoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di Corpo.

     Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

 

Capo III

 

CESSAZIONE DAL SERVIZIO CONTINUATIVO

 

          Art. 16.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) scarso rendimento;

     d) domanda;

     e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.

 

          Art. 17.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di età ed è collocato in congedo.

 

          Art. 18.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

 

          Art. 19.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

     Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 20.

     Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo, che cessa o ha cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 21.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile.

     L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

     Il militare che è cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale è in seguito soppressa la pensione vitalizia o non è rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguìto dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non può ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'art. 18 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 22.

     Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire 50.000.

     Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dellarticolo 20 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.

     Per il militare che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, in alcun caso, superare tale somma.

 

          Art. 23.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro, previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della Provincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di Corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialità.

     Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18, a seconda della durata del servizio.

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.

 

          Art. 24.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [1].

     Il capo della polizia ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 25.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

     Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dall'articolo 18.

     L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 26.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

 

          Art. 27.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importa la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

 

Titolo III

 

MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

          Art. 28.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

     La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.

 

          Art. 29.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza.

     La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed è contratta avanti al comandante la scuola in cui si è svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.

 

          Art. 30.

     Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.

     La domanda si rafferma deve essere presentata al comando di reparto da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria o rafferma già contratta.

     Autorità competente a concedere la rafferma è il comandante di Corpo da cui il militare dipende.

     Qualora il militare, durante la ferma volontaria o la rafferma ha riportato tre o più punizioni di rigore, il comandante di Corpo, ove non ritenga di proporre il diniego della rafferma, può disporre previo nulla osta, per gli appartenenti ai reparti provinciali ed alla polizia ferroviaria o di frontiera, rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o dei dirigenti gli uffici di frontiera competenti, che il militare suddetto sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici, al termine del quale concede la rafferma ovvero propone al capo della polizia il diniego della rafferma. La proposta è corredata, ove occorre, dal giudizio delle autorità suddette.

     Il provvedimento di diniego è adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.

     Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

     Al personale cui è stata concessa la rafferma, competono i relativi premi nella misura stabilita dalle norme di legge.

 

          Art. 31.

     Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal proprio comandante di Corpo. Per gli appartenenti ai reparti provinciali o alla polizia ferroviaria o alla polizia di frontiera il comandante del Corpo provvede previo nulla-osta rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

     Il comandante di Corpo, qualora non ritiene il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, formula al capo della polizia proposta - corredata, ove occorre, dal giudizio dell'autorità di cui al precedente comma - per la cessazione dal servizio del militare. Il provvedimento di diniego dell'ammissione al servizio continuativo è adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.

     Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.

 

          Art. 32.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

 

          Art. 33.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

     b) scarso rendimento;

     c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

     d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal capo della polizia, previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della Commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

     Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.

 

          Art. 34.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

     Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 35.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) e d f) dell'articolo 33, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 33.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

Titolo IV

 

MILITARE DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 36.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi:

     a) in servizio temporaneo;

     b) in congedo illimitato.

     Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

     Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

 

          Art. 37.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

     a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonchè alle chiamate di controllo;

     b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

     I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per l'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

 

          Art. 38.

     Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantottesimo anno di età.

     Gli obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

     Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 39.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

Titolo V

 

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 40.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;

     4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

     Il grado si perde altresì per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale è stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato è stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare, prosciolto, è stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dall'art.icolo 222 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, è stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dall'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro è presa quando il militare ne viene dimesso.

 

          Art. 41.

     La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 40.

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dall'articolo 27, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7) dell'art. 40 decorre dalla data in cui il militare è cessato dal servizio continuativo.

     Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

 

          Art. 42.

     Può essere reintegrato nel grado:

     1) a domanda, il militare che è incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5), dell'articolo 40, quando le cause stesse sono venute a mancare;

     2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma n. 3), dell'articolo 40, quando cessa di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;

     3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dall'articolo 40, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la rimozione dal grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare che è incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 40, quando è intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a), n. 7), anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

     La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

 

Capo I

 

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 43.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;

     b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);

     c) la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dall'articolo 40.

 

Capo II

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 44.

     L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

     E' sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che è ritenuto responsabile di atti che possono importare la perdita del grado.

 

          Art. 45.

     Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è competente, secondo le norme procedurali vigenti la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di Provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

     Il deferimento alla Commissione di disciplina è disposto:

     dall'ispettore di zona o dal comandante di Corpo dal quale dipende il militare;

     può essere altresì disposto dal questore alle cui dipendenze il militare presta servizio.

     Il Ministro o il capo della polizia o il tenente generale ispettore del Corpo possono, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente il deferimento alla Commissione di disciplina.

 

          Art. 46.

     Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

 

          Art. 47.

     In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

     Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI PER I MILITARI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER IL TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 48.

     Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

     Il militare deferito alla Commissione di disciplina che è residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente può far pervenire la memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

 

          Art. 49.

     In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in unità di altra forza armata il comandante di tale unità dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza

 

Titolo VII

 

CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

 

          Art. 50.

     Per il conferimento della qualifica di guardia scelta e per l'avanzamento al grado di appuntato, è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali necessari per bene adempiere le funzioni della qualifica e del nuovo grado.

 

          Art. 51.

     La qualifica di guardia scelta è conferita, nei limiti del contingente stabilito dall'organico del Corpo, seguendo l'ordine di ruolo, alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, che nell'ultimo anno non hanno subito punizioni di rigore o altra più grave e che non si trovino sottoposte ad esperimento.

     La qualifica è conferita con determinazione del capo della polizia previo parere dei comandanti di Corpo, nonchè per gli appartenenti a reparti provinciali o di polizia ferroviaria e di frontiera, del questore e dei dirigenti gli Uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

     Il conferimento della qualifica può essere revocato per gravi motivi dal capo della polizia di propria iniziativa o su proposta degli organi di cui al comma precedente.

 

          Art. 52. [2].

     L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

     All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a "nella media", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

     Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.

     La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'art. 55.

 

          Art. 52 bis. [3].

     L'avanzamento al grado di appuntato può avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, conferendo particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialità.

     Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 55 della presente legge, espresso ad unanimità di voti.

     Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta.

 

          Art. 53.

     E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo [4].

     Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

 

          Art. 54.

     Al militare di truppa nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione precauzionale e che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, è conferita la qualifica di guardia scelta o la promozione ad appuntato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     Al suddetto militare sono attribuiti l'anzianità ed il posto di ruolo che gli sarebbero spettati se non si fosse verificata la sospensione del conferimento della qualifica o del grado.

     Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, la qualifica o la promozione sono conferite, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell'aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si forma la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

     Non si fa luogo al conferimento della qualifica o della promozione quando il procedimento penale è stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, è stata inflitta punizione di rigore o altra più grave.

 

          Art. 55.

     La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed è costituita come segue:

     1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente;

     2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;

     3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;

     4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1a classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano.

     Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore.

     Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

     I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

 

Titolo VIII

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 56.

     Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 31.

     Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le norme della legge 3 aprile 1958, n. 460 - escluse quelle particolari alle categorie dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma o in servizio permanente - nonchè in quanto compatibili, le norme della presente legge.

     Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

     Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

     Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

     Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta la indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dall'articolo 22, nella misura di lire 55.000 alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

 

          Art. 57.

     Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1923, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

     I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative.

     A tal fine, lo stipendio o la paga fruiti da detto personale, vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

     L'iscrizione disposta dal primo comma, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 58. [5].

     Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

 

          Art. 59.

     Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

     Il servizio temporaneo di richiamato reso dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è utile ai fini di pensione e degli aumenti periodici biennali.

 

          Art. 60.

     I limiti di età minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti, rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.

     Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previsto da leggi speciali.

 

          Art. 61.

     Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

 

          Art. 62.

     Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, è soppresso.

     L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.500 posti.

     Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

 

          Art. 63.

     Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri di pubblica sicurezza che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma e gli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza raffermati che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

     I militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo di polizia alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli mantenuti in servizio ai sensi dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, sono immediatamente inquadrati, col grado di guardia nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine risultante dall'anzianità di servizio posseduta nel Corpo stesso ed a parità di anzianità, dall'età. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43.

     I militari che siano stati inquadrati in ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 699, dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e quelli di cui al precedente comma, assumono la posizione di ferma volontaria, di rafferma o di servizio continuativo, cui possono aspirare in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge, computandosi, a tali fini, anche il periodo di tempo trascorso nella posizione di servizio temporaneo.

     I militari di cui al secondo comma del presente articolo prestano giuramento e contraggono la ferma volontaria o la rafferma davanti al comandante di Corpo da cui dipendono.

 

          Art. 64. [6].

     Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

     La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma, che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 65.

     Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dal comma terzo, al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in ferma volontaria o in rafferma, sono estese, in quanto compatibili con l'ordinamento del Corpo, le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; al militare di truppa in servizio continuativo, sono estese le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il sottufficiale di pubblica sicurezza.

     La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di Corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di militare di truppa addetto, rispettivamente, ai reparti provinciali o alle predette specialità.

     Al militare di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

     Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di "buono con tre".

 

          Art. 66.

     Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 67.

     I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.

 

          Art. 68.

     Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515, concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilità nonchè le leggi 1° settembre 1940, n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15, nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermità non proveniente da causa di servizio.

 

          Art. 69.

     All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[3]  Articolo aggiunto dall'art. 20 della L. 13 luglio 1965, n. 845.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 5 dicembre 1978, n. 786.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1987, n. 154, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che anche gli agenti di P.S. possano conseguire la pensione al compimento di 15 anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

[6]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 20 dicembre 1967, n. 1264.