§ 46.8.574 - D.P.R. 15 ottobre 2008, n. 164.
Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/10/2008
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Modifiche dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213
Art. 4.  Efficacia


§ 46.8.574 - D.P.R. 15 ottobre 2008, n. 164. [1]

Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 24 ottobre 2008, n. 250)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della citata legge n. 1695 del 1962, relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, recante modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

     Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 10 gennaio 2008;

     Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 2 aprile 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 2 dopo le parole: «istituto di stato maggiore interforze» è inserita una virgola ed è soppressa la parola: «e»;

     2) al comma 2 le parole: «Corpo delle capitanerie di porto è redatto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina è redatto»;

     3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.»;

     b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Modelli e modalità di redazione dei documenti caratteristici»;

     c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'alinea del comma 1 le parole: «degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare»;

     2) al numero 2) delle lettere a) e b) del comma 1 le parole: «gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «tutto il rimanente personale»;

     3) al comma 2 le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

     4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.»;

     d) all'articolo 11 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.

     5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandate di reparto a fini disciplinari.

     5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.».

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

     Art. 3. Modifiche dei modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

     1. Ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al modello A, il foglio di comunicazione è sostituito con quello di cui all'allegato 1;

     b) i modelli B, C, D ed E sono sostituiti dal modello B di cui all'allegato 2;

     c) la denominazione: «modello F» è sostituita dalla seguente: «modello C»;

     d) la denominazione: «modello G» è sostituita dalla seguente: «modello D».

 

     Art. 4. Efficacia

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2008.

 

 

Allegato 1

 

Allegato 2


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.