§ 46.3.121 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:12/05/1995
Numero:198


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli.
Art. 2.  Ruolo degli appuntati e dei carabinieri.
Art. 3.  Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
Art. 4.  Reclutamento dei carabinieri.
Art. 5.  Requisiti per l'arruolamento.
Art. 6.  Bando di arruolamento.
Art. 7.  Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri.
Art. 8.  Riammissione in servizio.
Art. 9.  Ruolo dei sovrintendenti.
Art. 10.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
Art. 11.  (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)
Art. 12.  Ruolo degli ispettori.
Art. 13.  Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori.
Art. 14.  Reclutamento degli ispettori.
Art. 15.  (Ammissione al corso biennale)
Art. 16.  (Ammissione al corso semestrale)
Art. 17.  (Prove concorsuali)
Art. 18.  Commissione di esame.
Art. 19.  Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito.
Art. 20.  Prova facoltativa.
Art. 21.  Posizione di stato degli ammessi ai corsi.
Art. 22.  Svolgimento del corso biennale.
Art. 23.  Svolgimento del corso semestrale.
Art. 24.  (Nomina a maresciallo)
Art. 24 bis . (Sospensione dalle nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale)
Art. 25.  Impiego in servizio di ordine pubblico.
Art. 26.  (Reclutamento dei sovrintendenti)
Art. 27.  Commissione d'esame.
Art. 28.  Nomina a vice brigadiere.
Art. 29.  Reclutamento degli ispettori.
Art. 30.  Stato giuridico del personale.
Art. 30 bis.  (Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa)
Art. 31.  Avanzamento degli appuntati e carabinieri.
Art. 32.  Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti.
Art. 33.  Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami.
Art. 34.  Determinazione aliquote di avanzamento.
Art. 35.  Inclusione ed esclusione dalle aliquote.
Art. 35 bis.  (Altre cause di esclusione dall'avanzamento)
Art. 36.  Esclusione dalla valutazione.
Art. 37.  Avanzamento ad anzianità.
Art. 37 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti)
Art. 37 ter.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi)
Art. 38.  Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"
Art. 38 bis.  (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esami" dei marescialli capi)
Art. 38 ter.  (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente")
Art. 39.  Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni.
Art. 40.  Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
Art. 41.  Promozione per benemerenze d'istituto.
Art. 42.  Avanzamento a sottotenente.
Art. 43.  Nomine nel complemento.
Art. 44.  Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.
Art. 45.  Abrogazione e convalida di norme.
Art. 46.  Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
Art. 47.  Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 48.  Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri.
Art. 49.  Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.
Art. 50.  Criteri di inquadramento.
Art. 51.  Eccedenze organiche.
Art. 52.  Personale della Banda dell'Arma.
Art. 53.  Disposizioni varie.
Art. 54.  Trattamento economico ed entrata in vigore.
Art. 54 bis.  (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254)
Art. 54 ter.  (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)
Art. 54 quater.  (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli)
Art. 54 quinquies.  (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari)
Art. 54 sexies.  (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli capi)
Art. 54 septies.  (Cause impeditive all'attribuzione dell'emolumento pensionabile)
Art. 55.  Clausola finanziaria.


§ 46.3.121 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198. [1]

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

Titolo I

RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO E AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

     Art. 1. Istituzione dei ruoli.

     1. Nell'Arma dei carabinieri sono istituiti i seguenti ruoli:

     a) appuntati e carabinieri;

     b) sovrintendenti;

     c) ispettori.

     2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale dell'Arma dei carabinieri con i corrispondenti gradi o qualifiche delle Forze di Polizia sono riportati nella allegata tabella A.

 

          Art. 2. Ruolo degli appuntati e dei carabinieri.

     1. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

     a) carabiniere;

     b) carabiniere scelto;

     c) appuntato;

     d) appuntato scelto.

     2. La dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri è costituita da n. 48.050 unità.

     3. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'art. 6.

 

          Art. 3. Funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

     1. Al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

     2. Detto personale, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonchè di addestramento in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.

 

          Art. 4. Reclutamento dei carabinieri.

     1. Sono consentiti:

     a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonchè nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno già prestato servizio militare il limite di età è elevato a 28 anni; [2]

     b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio.

     2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'articolo 5, escluso quello di cui alla lettera b), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

     Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo. [3]

 

          Art. 5. Requisiti per l'arruolamento.

     1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

     b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;

     c) idoneità attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri, il cui giudizio è definitivo;

     d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età [4];

     f) idoneità psico-fisica prevista dal decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

     g) statura non inferiore al limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;

     h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

     i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva;

     j) non essere stati condannati per delitto non colposo;

     k) non essere imputati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

     l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. [5]

     2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonchè di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.

 

          Art. 6. Bando di arruolamento.

     1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     1 bis. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere prorogati con motivata determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive ed analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. [6]

 

          Art. 7. Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri.

     1. Gli arruolati volontari di cui:

     a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;

     b) all'articolo 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo.

     Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata. [7]

     2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo. [8]

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabininieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio [9]

     4. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonchéil personale appartenente allealtre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

     5. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.

     6. Agli ammessi ai corsi per allievo Carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

 

          Art. 8. Riammissione in servizio.

     1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:

     a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; [10]

     b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5.

     2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.

     3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

 

          Art. 9. Ruolo dei sovrintendenti.

     1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice brigadiere;

     b) brigadiere;

     c) brigadiere capo.

     2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

     a) in servizio permanente;

     b) in congedo;

     c) in congedo assoluto.

     3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nel numero massimo di 20.000 unità.

     4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

 

          Art. 10. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

     1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Il personale del predetto ruolo, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore,svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     3. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento.

     4. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato,possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di piccole unità nonchè incarichi operativi di più elevato impegno.

 

          Art. 11. (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti) [11].

     1. I sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:

     a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;

     b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, previsto dal comma 4.

     Le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma.

     2. E' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

     a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio dei relativi corsi;

     b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

     d) non sia rinviato a giudizio né ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, né sia sospeso dal servizio, o né si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

     e) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi.

     3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     4. Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica, altresì, le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. Al predetto corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una graduatoria finale di merito, approvata con determinazione ministeriale.

     5. L'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso, frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.

     6. Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianità di grado; l'anzianità di servizio e la minore età.

     7. E' dimesso dai corsi di cui ai commi 3 e 4 e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

     a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;

     b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

     c) non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di qualificazione;

     d) non superi gli esami finali del corso di aggiornamento e formazione professionale;

     e) sia stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

     f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 9.

     8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore, lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.

     9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui ai commi 3 e 4 sono adottati con determinazione del direttore generale del personale militare o da altra autorità da questi delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.

     10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.

 

          Art. 12. Ruolo degli ispettori.

     1. Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

     a) maresciallo;

     b) maresciallo ordinario;

     c) maresciallo capo;

     d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza.

     I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalità di cui all'articolo 38-ter. [12]

     2. Il personale di cui al comma 1 può trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:

     a) in ferma volontaria;

     b) in servizio permanente;

     c) in congedo;

     d) in congedo assoluto.

     3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata in 29.531 unità, di cui 13.500 marescialli aiutanti. [13]

 

          Art. 13. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori.

     1. Agli appartenenti al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

     Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonchè assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. [14]

     3. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. [15]

     4. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.

     4 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra marescialli aiutanti luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. [16]

 

          Art. 14. Reclutamento degli ispettori.

     1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento Corazzieri, sono tratti:

     a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici;

     b) per il 30% dei posti disponibili nell'organico mediante concorso interno, con la seguente ripartizione:

     1) un terzo ai brigadieri capi;

     2) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;

     3) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

     Per il personale di cui alla lettera b), l'immissione nel ruolo ispettori è subordinata al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. [17]

     2. Il numero dei posti disponibili per i corsi di cui al comma 1 è determinato in relazione ai posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso.

     3. I posti riservati alle categorie di cui al comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), rimasti scoperti, sono proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori; permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai concorrenti idonei ma non vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a). [18]

     4. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto. [19]

     5. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

     6. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78.

     7. Ferme restando le altre disposizioni di cui al presente articolo, dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, la riserva di posti di cui al comma 1, lettera b), è determinata, in deroga a quanto ivi previsto, nel limite del 40% dei posti disponibili. Conseguentemente la riserva di posti di cui al comma 1, è rideterminata fino al 31 dicembre 2004 nel limite del 60% dei posti disponibili. [20]

 

          Art. 15. (Ammissione al corso biennale) [21].

     1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso.

     2. Possono partecipare al concorso:

     a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

     1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17;

     2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

     3) non abbiano superato il trentesimo anno di età;

     4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

     5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

     6) non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;

     7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

     b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta:

     1) godano dei diritti civili e politici;

     2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso;

     3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di età è elevato a 28 anni;

     4) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di età [22];

     5) siano in possesso della idoneità psico-fisica prevista dal decreto dei Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

     6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;

     7) non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

     8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;

     9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;

     10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici.

     3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi.

 

          Art. 16. (Ammissione al corso semestrale) [23].

     1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso.

     2. Possono partecipare al concorso:

     a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

     1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;

     2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;

     3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

     4) non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

     5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;

     6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

     b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):

     1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;

     2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso.

     3. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi.

 

          Art. 17. (Prove concorsuali) [24].

     1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

     a) una prova di efficienza fisica;

     b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

     c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

     d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

     e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

     2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

     a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

     b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

     c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

     d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

     3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

     4. La successione, le modalità ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.

 

          Art. 18. Commissione di esame.

     1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, è composta da:

     a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

     b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

     c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

     d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al voto. [25]

     2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 può essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

     3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.

 

          Art. 19. Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito.

     1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi. [26]

     2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale. [27]

     3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. [28]

     4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso. [29]

     5. A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonchè ai figli di vittime del dovere. [30]

     6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la Scuola Marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti. [31]

     6 bis. I termini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. [32]

 

          Art. 20. Prova facoltativa.

     1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 17, è sottoposto all'esame delle lingue estere prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. [33]

     2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.

     3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneità in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso. [34]

 

          Art. 21. Posizione di stato degli ammessi ai corsi.

     1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri:

     a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

     b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

     c) se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontà nell'Arma;

     d) se provenienti dagli ufficiali di complemento dell'Arma o dai carabinieri ausiliari, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma, quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; [35]

     e) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze Armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'arma; [36]

     2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonchè il personale appartenente alle altre forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

 

          Art. 22. Svolgimento del corso biennale.

     1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità di prima ovvero di seconda sessione. [37]

     2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

     3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza.

     4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

     a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso;

     b) dichiarino di rinunciare al corso;

     c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi; [38]

     d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6.

     5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

     6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo. [39]

 

          Art. 23. Svolgimento del corso semestrale.

     1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

     2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che:

     a) non superino gli esami dopo aver già ripetuto il corso;

     b) dichiarino di rinunciare al corso;

     c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi;

     d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4.

     3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12.

     4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo. [40]

 

          Art. 24. (Nomina a maresciallo) [41].

     1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto di istruzione per il personale del ruolo.

     2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneità.

     3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina è comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno.

 

          Art. 24 bis. (Sospensione dalle nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale) [42].

     1. Le nomine a maresciallo, vice brigadiere e carabiniere in ferma quadriennale sono sospese, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 2.

 

          Art. 25. Impiego in servizio di ordine pubblico.

     1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri può, eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

 

Capo II

RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL REGGIMENTO CORAZZIERI

 

          Art. 26. (Reclutamento dei sovrintendenti) [43].

     1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

     2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

     a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;

     b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

     d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

     e) non sia stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere.

     3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età.

     4. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

     5. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso.

     6. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorità da questi delegata.

     7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

     c) non qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso;

     d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi;

     e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

     8. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

     9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante delI'Istituto d'istruzione.

     10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo.

 

          Art. 27. Commissione d'esame.

     1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, è composta da:

     a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

     b) il comandante del Reggimento Corazzieri;

     c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;

     d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto di voto. [44]

 

          Art. 28. Nomina a vice brigadiere.

     1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

     2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

 

          Art. 29. Reclutamento degli ispettori.

     1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2 [45] .

     2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

     4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

     5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

     6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo. [46]

 

Capo III

STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO

 

          Art. 30. Stato giuridico del personale.

     1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

     2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

     3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 30 bis. (Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa) [47].

     1. . Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente: " - 1. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

 

          Art. 31. Avanzamento degli appuntati e carabinieri.

     1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, è conferito il grado di carabiniere scelto.

     2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.

     3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto. [48]

     4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni. [49]

     5. Le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B". [50]

     6. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. [51]

     6 bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. [52]

     7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

     8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perchè divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perchè deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

     9. [53]

 

          Art. 32. Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti.

     1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

     2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

     a) ad anzianità;

     b) a scelta;

     c) a scelta per esami;

     d) per meriti eccezionali;

     e) per benemerenze d'istituto.

     3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".

 

          Art. 33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami.

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".

 

          Art. 34. Determinazione aliquote di avanzamento.

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 35. Inclusione ed esclusione dalle aliquote.

     1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2".

     2. Non può essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. [54]

     3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. [55]

 

          Art. 35 bis. (Altre cause di esclusione dall'avanzamento) [56].

     1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.

 

          Art. 36. Esclusione dalla valutazione.

     1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

     2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

 

          Art. 37. Avanzamento ad anzianità.

     1. L'avanzamento ad anzianità avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

     3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

 

          Art. 37 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti) [57].

     [1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

     2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.]

 

          Art. 37 ter. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi) [58].

     [1. Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado è attribuito una scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

     2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

     3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.]

 

          Art. 38. Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami" [59].

     1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono così determinate:

     a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella "C2" allegata al presente decreto;

     b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

     1) la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella "C2" allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

     2) la seconda metà, previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella "C2" sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

     3. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 2.

     4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 38 bis. (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esami" dei marescialli capi) [60].

     1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:

     a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta", al quale sono ammessi i marescialli capi:

     1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;

     2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

     b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta per esami”.

 

          Art. 38 ter. (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") [61].

     1. [Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianità di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore"] [62].

     2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

     3. I marescialli aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente [63].

     4. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

     5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.

     6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

     7. [Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore] [64].

 

          Art. 39. Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni.

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

     a) siano già stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti;

     b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

     c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento; sono promossi previo giudizio di idoneità, con decreto ministeriale al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente [65] .

 

          Art. 40. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.

     1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali di cultura professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore.

     2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

     3. La promozione è disposta con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento espresso ad unanimità di voti.

     4. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali sono promossi con decorrenza dalla data della proposta. Gli ispettori ed i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo.

     5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

     6. Gli ispettori ed i sovrintendenti promossi per meriti eccezionali prendono posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuita, seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

 

          Art. 41. Promozione per benemerenze d'istituto.

     1. L'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto può aver luogo nei riguardi degli ispettori o sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbiano partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

     2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale gli interessati gerarchicamente dipendono ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

     3. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

     4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

     5. Per la formulazione delle proposte di avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto e per le conseguenti promozioni si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

     6. Le norme previste nel presente articolo e nell'art. 40 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri.

     7. Le norme per la promozione per benemerenze d'istituto e per l'avanzamento per meriti eccezionali si applicano anche ove determinino il passaggio nel ruolo superiore.

 

          Art. 42. Avanzamento a sottotenente.

     1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.

 

          Art. 43. Nomine nel complemento.

     1. I marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri all'atto della loro cessazione dal servizio possono conseguire, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

     2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

     3. La nomina a vice brigadieri di complemento ed a marescialli di complemento sarà conferita, a domanda, all'atto della cessazione dal servizio rispettivamente degli appuntati scelti e brigadieri capo, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

 

Titolo II

 

Capo I

MODIFICHE, CONVALIDA ED ABROGAZIONE DI NORME

 

          Art. 44. Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.

     1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorchè nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da (Omissis).

     4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto.

 

          Art. 45. Abrogazione e convalida di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e successive modificazioni;

     b) la legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni;

     c) l'art. 13 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     d) l'art. 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

     e) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

     f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

     2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano all'Arma dei carabinieri. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

 

Titolo III

 

Capo I

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 46. Inquadramento nel ruolo degli ispettori.

     1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

     a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale" nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

     b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

     c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere nonchè i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

     d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.

     2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella "C1" allegata al presente decreto.

     3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo è di sei anni.

     4. Gli allievi già reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale già precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale è ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla selezione.

 

          Art. 47. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995, gli appuntati scelti in possesso della qualifica di U.P.G. e gli appuntati scelti che abbiano superato il corso di qualificazione di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio, sono inquadrati nel ruolo dei "sovrintendenti" e nominati rispettivamente brigadieri capo se hanno compiuto più di 29 anni di servizio, brigadieri se hanno tra i 22 e 29 anni di servizio, vice brigadieri se hanno meno di 22 anni di servizio.

     2. Gli appuntati scelti, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. Al termine del predetto corso i graduati dichiarati idonei conseguono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995 e sono inquadrati nel ruolo sovrintendenti secondo i criteri di cui al comma 1. Gli appuntati scelti che non risultino idonei al termine del corso straordinario di aggiornamento sono inquadrati nel ruolo appuntati e carabinieri, conservando la medesima anzianità di servizio e di grado. [66]

     3. L'immissione in ruolo degli appuntati di cui ai commi 1 e 2 avviene secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     4. I sovrintendenti inquadrati ai sensi dei commi 1 e 2 progrediscono nella carriera secondo i criteri dettati dalla tabella "C2" annessa al presente decreto e, per il computo del periodo minimo di permanenza nel grado ai fini dell'avanzamento al grado immediatamente superiore, conservano l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento e sono ammessi a beneficiare, per una sola volta, del riconoscimento di un periodo pari al tempo per il quale hanno rivestito la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1° settembre 1995. Gli stessi sono inseriti nell'aliquota di avanzamento annuale in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo sovrintendenti. Valutati, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità 31 dicembre dell'anno in cui sono stati utilmente iscritti in quadro d'avanzamento, secondo l'anzianità di grado rivestita.

 

          Art. 48. Inquadramento nel ruolo appuntati e carabinieri.

     1. I carabinieri, carabinieri scelti, appuntati ed appuntati scelti, comunque in servizio al 1° settembre 1995, ad eccezione di quelli menzionati nell'art. 47, sono rispettivamente inquadrati nei gradi di cui all'art. 2, comma 1, con le medesime anzianità di servizio e di grado o qualifica.

 

          Art. 49. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.

     1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

     2. Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perchè non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di Avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     3. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, sono valutati, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi ed inquadrati secondo le modalità indicate nelle medesime disposizioni.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di coloro la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212.

 

          Art. 50. Criteri di inquadramento.

     1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48.

     2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

     a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1° settembre 1995;

     b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

     1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

     2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1° febbraio 1989, n. 53.

 

          Art. 51. Eccedenze organiche.

     1. Le eventuali eccedenze organiche che si dovessero determinare in applicazione delle norme istitutive dei nuovi ruoli potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento con le vacanze che avranno luogo nei ruoli stessi, lasciando altrettanti posti liberi nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

 

          Art. 52. Personale della Banda dell'Arma.

     1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

 

Capo II

NORME FINALI

 

          Art. 53. Disposizioni varie.

     1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed agli avanzamenti del personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine, promozioni o qualifiche ai sensi del precedente periodo è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 46, 47, 49, 50 e 52.

     2. Il Ministro della Difesa, con decreto da emanarsi previa intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro delle Finanze, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dei distintivi ed insegne di grado degli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Sino all'emanazione del suindicato decreto restano confermati i distintivi e le insegne di grado attualmente in uso.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ai sensi delle disposizioni dallo stesso introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che per qualsiasi motivo fanno riferimento al personale sottufficiali si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, al personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Dalla stessa data, qualora nelle norme di cui al precedente periodo si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera di sottufficiale, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabilite dalla tabella "E" di equivalenza, allegata al presente decreto.

     4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale restano in vigore i livelli retributivi di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

     5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 13, del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con le norme ivi contenute, le disposizioni di cui al Regolamento per la scuola sottufficiali dei carabinieri, approvate con decreto del Ministro della Difesa dell'8 giugno 1993.

     6. Gli aspiranti agli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri devono essere in possesso di uno specifico profilo psicoattitudinale da accertare a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 54. Trattamento economico ed entrata in vigore.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.

     2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella "F" allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

     3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

     4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

 

          Art. 54 bis. (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli aiutanti ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254) [67].

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'emolumento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ferme restando le condizioni previste dalla medesima norma, è corrisposto ai marescialli aiutanti in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.]

 

          Art. 54 ter. (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri) [68].

     [1. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 54 quater. (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli) [69].

     [1. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 54 quinquies. (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari) [70].

     [1. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 54 sexies. (Attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli capi) [71].

     [1. Ai marescialli capi è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:

     a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni dal servizio;

     b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed è riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.]

 

          Art. 54 septies. (Cause impeditive all'attribuzione dell'emolumento pensionabile) [72].

     [1. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile ai sensi degli articoli 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 54-sexies, avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti previsti nei predetti articoli 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 54-sexies al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.]

 

          Art. 55. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante all'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

     Tabelle [73]

     (omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza, 24 ottobre-12 novembre 2002 n. 445, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[7]  Comma modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e così modificato dall'art. 37 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[10]  Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[12]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[13]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[14]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[15]  Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[17]  Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[19]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza, 24 ottobre-12 novembre 2002 n. 445, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[25]  Lettera così modificata dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[26]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[27]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[28]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[29]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[30]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[31]  Comma modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[32]  Comma inserito dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[33]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[34]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[35]  Lettera così modificata dall'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[36]  Lettera così modificata con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[37]  Comma già modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149. e così ulteriormente modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[38]  Lettera così modificata con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[39]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[40]  Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[41]  Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[42]  Articolo aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[43]  Articolo modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149 e così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[44]  Lettera così modificata dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[45]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[46]  Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[47]  Articolo aggiunto dall'art. 24 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[48]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[49]  Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[50]  Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[51]  Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[52]  Comma aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[53]  Comma soppresso dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[54]  Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[55]  Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[56]  Articolo aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[57]  Articolo aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[58]  Articolo aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[59]  Articolo così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[60]  Articolo aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[61]  Articolo aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

[62] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[63] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[64] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[65]  Lettera così modificata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[66]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149.

[67]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[68]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[69]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[70]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[71]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[72]  Articolo aggiunto dall'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[73]  Le tabelle "A”, "F”, "I”, “C1” e “C2” sono state sostituite dall'art. 31 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.