§ 46.3.114 - D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 78.
Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:27/02/1991
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2.  Dipendenza ed impiego.
Art. 3.  Modalità d'impiego.
Art. 4.  Organizzazione strumentale.
Art. 5.  Organico.
Art. 6.  Preparazione musicale.
Art. 7.  Inquadramento e funzioni del maestro direttore.
Art. 8.  Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore.
Art. 9.  Articolazione degli orchestrali.
Art. 10.  Reclutamento del personale
Art. 11.  Reclutamento del maestro direttore
Art. 12.  Commissione per il concorso a maestro direttore
Art. 13.  Nomina del maestro direttore di banda
Art. 14.  Reclutamento del maestro vice direttore
Art. 15.  Commissione per il concorso a maestro vice direttore
Art. 16.  Nomina del maestro vice direttore di banda
Art. 17.  Reclutamento degli orchestrali
Art. 18.  Commissione per il concorso ad orchestrale della banda
Art. 19.  Nomina degli orchestrali della banda
Art. 20.  Reclutamento dell'archivista della banda
Art. 21.  Commissione per il concorso ad archivista della banda
Art. 22.  Nomina dell'archivista della banda
Art. 23.  Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali
Art. 24.  Categorie dei titoli e loro valutazione
Art. 25.  Titoli di preferenza
Art. 26 . Limiti d'età per il personale della banda
Art. 27.  Inidoneità tecnica.
Art. 28.  Uniforme ed impiego.
Art. 29.  Avanzamento del maestro direttore.
Art. 30.  Avanzamento del maestro vice direttore.
Art. 31.  Progressione di carriera dei sottufficiali.
Art. 32.  Trattamento economico del maestro vice direttore.
Art. 33.  Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista.
Art. 34.  Divieto di perequazione.
Art. 35.  Nuovo inquadramento del personale della banda.
Art. 36.  Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in parti superiori.
Art. 37.  Inquadramento del personale in servizio presso il centro addestramento musicale.
Art. 38.  Disposizioni sullo stato.
Art. 39.  Decorrenza dell'inquadramento.
Art. 40.  Copertura finanziaria.


§ 46.3.114 - D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 78. [1]

Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 14 marzo 1991, n. 62, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 1. Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

     1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'Istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

     2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonchè ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

 

          Art. 2. Dipendenza ed impiego.

     1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri dipende amministrativamente e disciplinarmente dal Comando della Scuola allievi di Roma e per l'impiego direttamente dal Comando generale dell'Arma.

 

          Art. 3. Modalità d'impiego.

     1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

     2. Se la partecipazione è richiesta da enti od organismi di cui al comma 2 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri.

     4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e le loro famiglie.

     5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione.

     6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

 

          Art. 4. Organizzazione strumentale.

     1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

Capo II

ORDINAMENTO

 

          Art. 5. Organico.

     1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è così determinata:

     a) un maestro direttore;

     b) un maestro vice direttore;

     c) centodue orchestrali;

     d) un archivista.

     2. Il personale della banda è compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri.

     3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

 

          Art. 6. Preparazione musicale.

     1. La preparazione musicale dei militari dell'Arma che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella banda viene curata nel centro addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

 

          Art. 7. Inquadramento e funzioni del maestro direttore.

     1. [2]

     2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità ad esse attinenti.

 

          Art. 8. Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore.

     1. [3]

     2. Il maestro vice direttore:

     a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

     b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonchè di trascrizione del repertorio musicale;

     c) sovrintende alle attività di archivio.

 

          Art. 9. Articolazione degli orchestrali.

     1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

I parte A

I parte

I parte B

 

II parte A

II parte

II parte B

 

III parte A

III parte

III parte B

 

 

     2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

 

Capo III

RECLUTAMENTO [4]

 

          Art. 10. Reclutamento del personale [5].

     1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministro della difesa, il quale con propri decreti:

     a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado, di appello e psico-attitudinale;

     b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche;

     c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.

 

          Art. 11. Reclutamento del maestro direttore [6].

     1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami.

     2. Per partecipare al concorso è necessario:

     a) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;

     b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

     c) essere muniti di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

     d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

     3. Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

     a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di Polizia;

     b) ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

     4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi della commissione esaminatrice, così distinte:

     1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

     2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     3) vari tipi di partitura;

     4) impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

     5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formulata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

     6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

 

          Art. 12. Commissione per il concorso a maestro direttore [7].

     1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 11 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

     a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, presidente;

     b) due insegnanti di conservatorio statale;

     c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

     2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di "collaboratore amministrativo" (VII qualifica funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale).

 

          Art. 13. Nomina del maestro direttore di banda [8].

     1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore.

     2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'art. 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

     3. Il maestro direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 120 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri.

     4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore di banda, al momento del concorso, è ufficiale dell'Arma.

     5. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della scuola.

     6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 14. Reclutamento del maestro vice direttore [9].

     1. Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e. dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere compiuto il 25° anno di età e non superato il 40° ; per gli orchestrali della banda dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di età;

     b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

     c) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

     d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

     2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

     a) tre prove scritte su temi della commissione, così distinte:

     1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

     2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

     1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     2) vari tipi di partitura;

     3) impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione.

     3. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

     4. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

 

          Art. 15. Commissione per il concorso a maestro vice direttore [10].

     1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 14 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

     a) un generale dei carabinieri in servizio permanente, presidente;

     b) un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

     c) il maestro direttore della banda.

     2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di "collaboratore amministrativo" (VII qualifica funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale).

 

          Art. 16. Nomina del maestro vice direttore di banda [11].

     1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente.

     2. Il maestro vice direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 90 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri.

     3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se il maestro vice direttore di banda, al momento del concorso, è ufficiale dell'Arma.

     4. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

     5. Nei confronti del maestro vice direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 17. Reclutamento degli orchestrali [12].

     1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 40° . Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per gli allievi del Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si prescinde dai limiti di età;

     b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella B.

     2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

     3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dall'anzianità.

     4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale consistono nelle seguenti prove:

     a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

     1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

     2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica, scelti dalla commissione;

     3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

     b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:

     1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

     2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

     c) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

     d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi parte essi aspirino:

     1) un esperimento di lettura musicale;

     2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

     3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

     5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova.

     6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per orchestrali delle terze parti.

     7. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.

 

          Art. 18. Commissione per il concorso ad orchestrale della banda [13].

     1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 17 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

     a) un generale dei carabinieri, presidente;

     b) il maestro direttore della banda;

     c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

     2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di "collaboratore amministrativo" (VII qualifica funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale).

 

          Art. 19. Nomina degli orchestrali della banda [14].

     1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda come da tabella C [15] .

     2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri.

     3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrale, al momento del concorso, è sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma.

     4. Al termine del corso, sul conto dei sottufficiali, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

     5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 20. Reclutamento dell'archivista della banda [16].

     1. Il sottufficiale archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è reclutato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°; tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in attività di servizio;

     b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma di strumento a fiato.

     2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

     3. Le prove del concorso consistono in:

     a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

     b) lettura a prima vista di un brano o più brani, scelti dalla commissione;

     c) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione.

 

          Art. 21. Commissione per il concorso ad archivista della banda [17].

     1. La commissione per il concorso ad archivista è nominata con decreto del Ministro della difesa ed ha la medesima composizione di quella di cui all'art. 18.

 

          Art. 22. Nomina dell'archivista della banda [18].

     1. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda [19] .

     2. Con tale grado il vincitore segue un corso d'istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio d'istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri.

     3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista è già sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma.

     4. Al termine del corso, sul conto del sottufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo dai superiori gerarchici della Scuola.

     5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

 

          Art. 23. Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali [20].

     1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma.

 

          Art. 24. Categorie dei titoli e loro valutazione [21].

     1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella D annessa al presente decreto.

 

          Art. 25. Titoli di preferenza [22].

     1. Nei concorsi per il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma; nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, peraltro, fra gli appartenenti all'Arma sono preferiti gli allievi del centro addestramento musicale.

     2. In tutti i casi, a parità di titolo, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

 

          Art. 26. Limiti d'età per il personale della banda [23].

     1. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.

     2. I sottufficiali orchestrali ed archivisti della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età.

 

Capo IV

NORME PARTICOLARI DI STATO

 

          Art. 27. Inidoneità tecnica.

     1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15.

     2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma dei carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18.

     3. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

     4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il grado e l'anzianità posseduti.

     5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

 

          Art. 28. Uniforme ed impiego.

     1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dal regolamento previsto per l'Arma dei carabinieri, con il relativo armamento; questo peraltro non viene portato nella esecuzione dei concerti.

     2. Allo stesso personale della banda dell'Arma dei carabinieri è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione del comandante generale.

     3. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine ai sensi della tabella B.

 

Capo V

AVANZAMENTO

 

          Art. 29. Avanzamento del maestro direttore.

     1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

     2. Il predetto ufficiale è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E annessa al presente decreto. Se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

          Art. 30. Avanzamento del maestro vice direttore.

     1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano.

     2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella E annessa al presente decreto. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

 

          Art. 31. Progressione di carriera dei sottufficiali.

     1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le anzianità indicate nella tabella F.

     2. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla commissione di avanzamento e di valutazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza nel grado stabilito dalla tabella F.

     3. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.

     4. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 32. Trattamento economico del maestro vice direttore.

     1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

     2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 33. Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista.

     1. Agli orchestrali e all'archivista è corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella C.

     2. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 34. Divieto di perequazione.

     1. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello della banda, nè tra gli appartenenti alla stessa banda.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 35. Nuovo inquadramento del personale della banda.

     1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, anche se trattenuto oltre il limite di età nella posizione di ausiliaria senza interruzione del servizio permanente, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella stessa banda secondo le norme del presente decreto.

     2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo della banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella H annessa al presente decreto, conservando ai fini della progressione economica di cui alla tabella G l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.

     3. Il maestro direttore, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.

     4. Il maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella stessa banda musicale secondo le norme del presente decreto. All'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo presso la Scuola ufficiali carabinieri di sessanta giorni. Ai soli fini economici, il maestro vice direttore della banda è inquadrato nell'ottavo livello dopo due anni dalla nomina a capitano [24] .

     5. Per il nuovo inquadramento del personale di cui al presente articolo si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 36. Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in parti superiori.

     1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, ad eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che svolge da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore a quella di appartenenza, è confermato nella parte o qualifica superiore previo superamento di una prova pratica.

     2. L'accertamento sulla corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore è effettuata da una commissione, nominata con determinazione del comandante generale dell'Arma, composta:

     a) dal comandante della scuola allievi carabinieri di Roma;

     b) dal maestro direttore della banda;

     c) dal maestro vice direttore della banda.

     3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale inferiore dell'Arma dei carabinieri.

     4. La commissione si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

     5. Il sottufficiale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

 

          Art. 37. Inquadramento del personale in servizio presso il centro addestramento musicale.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto, limitatamente al numero delle vacanze organiche esistenti nel ruolo degli orchestrali della banda, compreso l'archivista, è bandito, con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale, riservato ai militari dell'Arma in servizio da almeno due anni, alla data del 20 novembre 1987, presso il Centro di addestramento musicale.

     2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di studio previsti dagli articoli 17 e 20 del presente decreto.

     3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.

     4. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con lo stesso decreto con il quale è bandito il concorso ed è costituita da:

     a) un generale dell'Arma dei carabinieri;

     b) dal maestro direttore della banda;

     c) dal maestro vice direttore.

     5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di "collaboratore amministrativo" (VII qualifica funzionale) o al profilo di "funzionario amministrativo" (VIII qualifica funzionale).

     6. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punto non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.

 

          Art. 38. Disposizioni sullo stato.

     1. Al personale della banda dell'Arma dei carabinieri, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni di legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali dell'Arma per quanto non previsto nel presente decreto.

 

          Art. 39. Decorrenza dell'inquadramento.

     1. Gli inquadramenti del personale della banda musicale decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 40. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 211 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 ed anni successivi.

 

     Tabelle - (omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3] Comma abrogato dall'art. 39 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4] Gli articoli del presente capo (10–26), già abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, sono stati ulteriormente abrogati dall'art. 15 del D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 52.

[5] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[6] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[7] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[8] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[9] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[10] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[11] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[12] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[13] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[14] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[15] Comma così modificato dall'art. 44 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

[16] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[17] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[18] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[19] Comma così modificato dall'art. 44 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

[20] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[21] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[22] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[23] Gli articoli del presente capo (10–26) sono abrogati per effetto dell’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui allo stesso art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[24] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 30 marzo 1991, n. 76.