§ 46.8.531 - D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113.
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/04/2005
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Compiti dei Centri sportivi
Art. 2.  Riconoscimento e affiliazione
Art. 3.  Reclutamento degli atleti
Art. 4.  Reclutamento degli istruttori
Art. 5.  Bandi di concorso
Art. 6.  Commissione esaminatrice
Art. 7.  Trasferimento del personale non più idoneo
Art. 8.  Trattamento giuridico ed economico
Art. 9.  Invarianza degli oneri


§ 46.8.531 - D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113. [1]

Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate.

(G.U. 28 giugno 2005, n. 148)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Compiti dei Centri sportivi

     1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati: «Centri», curano il mantenimento e la promozione dell'attività agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

 

     Art. 2. Riconoscimento e affiliazione

     1. I Centri sono rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono riconosciuti, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

     2. I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

     Art. 3. Reclutamento degli atleti

     1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

     2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorchè non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.

     3. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonchè i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

     4. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.

     5. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente può essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

 

     Art. 4. Reclutamento degli istruttori

     1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004.

     2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorchè non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso:

     a) dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411; l'idoneità al servizio militare è accertata con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3;

     b) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

     c) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato è devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6;

     d) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

     3. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a fare acquisire le conoscenze necessarie per 1'assolvimento dei compiti militari.

     4. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente può essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

 

     Art. 5. Bandi di concorso

     1. I concorsi di cui agli articoli 3 e 4 sono indetti con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei quali sono indicati:

     a) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialità;

     b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

     c) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;

     d) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti;

     e) la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 3;

     f) ogni altra prescrizione o notizia utile.

     2. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 6. Commissione esaminatrice

     1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 3 e 4, dalla Direzione generale per il personale militare, composta da:

     a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente;

     b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro;

     c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata.

 

     Art. 7. Trasferimento del personale non più idoneo

     1. I militari atleti o istruttori ritenuti non più idonei sono dimessi dall'attività agonistica con provvedimento del Capo di stato maggiore della forza armata di appartenenza o da un'autorità da questi delegata, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici dell'atleta o dell'istruttore.

     2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità all'attività agonistica sono le seguenti:

     a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo di Stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata;

     b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei Centri;

     c) mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

     d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

     3. Il personale non più idoneo all'attività agonistica presso i Centri può essere:

     a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata:

     1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto della Forza armata;

     2) in qualsiasi altro incarico, purchè idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso;

     b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

     4. Il periodo di servizio presso i Centri in qualità di atleta o istruttore è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.

 

     Art. 8. Trattamento giuridico ed economico

     1. Gli atleti di cui all'articolo 3 e gli istruttori di cui all'articolo 4 ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.

 

     Art. 9. Invarianza degli oneri

     1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Tabella A (prevista dall'art. 5, comma 2)

 

A) Categoria I

Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

1. medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;

2. record olimpico: punti 30;

3. medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;

4. record mondiale: punti 25;

5. vincitore coppa del mondo: punti 20;

6. medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;

7. record europeo: punti 15;

8. vincitore coppa europea: punti 12;

9. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;

10. medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;

11. record italiano: punti 12;

12. vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;

13. vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;

14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;

15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;

16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;

17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.

B) Categoria II.

Titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.

1. laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;

2. laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;

3. master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;

4. master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;

5. abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;

6. corso di specializzazione post laurea: punti 2;

7. diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;

8. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 7 non sono cumulabili.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.