§ 98.1.11841 - D.M. 4 agosto 1988, n. 459.
Approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1988
Numero:459


Sommario
Art. 1.  Premessa
Art. 2.  Atleti "di livello nazionale"
Art. 3.  Presentazione delle domande
Art. 4.  Incorporazione
Art. 5.  Rappresentative di Forza armata o Interforze
Art. 6.  Attività delle rappresentative di Forza armata o Interforze
Art. 7.  Licenze speciali agonistiche
Art. 8.  Attività sportiva all'estero
Art. 9.  Addestramento
Art. 10.  Norme sanitarie
Art. 11.  Allontanamento dai reparti speciali
Art. 12.  Rappresentative militari nazionali
Art. 13.  Varianti


§ 98.1.11841 - D.M. 4 agosto 1988, n. 459.

Approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.

(G.U. 2 novembre 1988, n. 257)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Visto il terzo comma dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

     Decreta:

 

     E' approvato l'annesso regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militare di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale.

 

     Art. 1. Premessa

     1. L'attività sportiva è parte integrante dell'addestramento militare.

     2. Le Forze armate sono, pertanto, tenute a dare il massimo sviluppo allo sport inteso sia come elemento della formazione militare sia come fondamentale impegno sociale.

     L'attività sportiva militare deve svilupparsi secondo le sottonotate direttrici:

     attività sportiva di massa, che deve essere rivolta a tutti i militari indipendentemente dal grado e dall'incarico;

     attività sportiva socio-ricreativa, che tende soprattutto ad impiegare in modo finalizzato il tempo libero dei militari;

     attività sportiva ad alto livello, che mira alla conservazione e al miglioramento del patrimonio sportivo nazionale.

     3. Nell'ambito delle Forze armate sono costituiti i centri sportivi di Forza armata o Interforze presso i quali viene svolta attività sportiva ad alto livello.

     4. Il presente regolamento fissa le norme relative all'attività sportiva ad alto livello e, pertanto, riguarda soprattutto gli atleti "di livello nazionale".

 

          Art. 2. Atleti "di livello nazionale"

     1. Sono da considerare atleti “di livello nazionale" quelli riconosciuti tali da una commissione costituita da rappresentanti del CONI e delle Forze armate. Per la componente Forze armate fanno parte di detta commissione i membri interessati del Comitato sportivo militare (composizione in allegato A).

     2. I criteri di massima da adottare per l'inserimento nell'aliquota degli atleti "di livello nazionale" sono riportati in allegato B.

     3. Eventuali casi particolari, non pervenuti alla commissione secondo le procedure di seguito riportate, verranno singolarmente esaminati.

 

          Art. 3. Presentazione delle domande

     1. Le domande degli iscritti di leva, in possesso dei requisiti previsti, debbono pervenire allo stato maggiore interessato alla conduzione della specifica disciplina sportiva (allegato C), tramite CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

     2. Eventuali richieste di "anticipo" o di "rinvio" della incorporazione possono essere autorizzate, se ampiamente corredate da motivazioni tecnico-sportive, dalla commissione preposta alla valutazione degli atleti "di livello nazionale".

     3. I militari atleti che non abbiano presentato le domande di cui al precedente comma 1, non possono svolgere attività sportiva con la società di appartenenza senza specifica autorizzazione dello stato maggiore competente. Ove ciò avvenisse, il fatto può costituire motivo di trasferimento del militare.

 

          Art. 4. Incorporazione

     1. Gli atleti di cui al precedente art. 2, compatibilmente con le esigenze ordinative e di servizio, verranno:

     incorporati con il primo scaglione utile, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole federazioni sportive (allegato D), presso gli enti addestrativi di base previsti dallo stato maggiore competente;

     assegnati al centro sportivo di Forza armata o Interforze designato alla conduzione della specifica disciplina sportiva, qualunque sia la Forza armata di appartenenza, fatte salve le esigenze ordinative (allegato C). Presso tali centri i militari dovranno essere mantenuti in piena efficienza atletica per poter svolgere la loro attività con le rappresentative sportive militari o con le società sportive di appartenenza; in quest'ultimo caso l'attività svolta è denominata "conservativa".

     2. Gli atleti militari di cui al precedente art. 2, in regola con tutte le norme procedurali, che siano esuberanti rispetto ai livelli organici dei centri sportivi di Forza armata o Interforze, o che pratichino discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata, verranno, compatibilmente con le esigenze organiche e di servizio, assegnati a comandi, enti o reparti viciniori alle società sportive di appartenenza.

     3. Ai militari atleti di cui al precedente art. 2, verranno assegnati incarichi di specilizzazione/categoria che ne consentano la successiva destinazione ai centri sportivi di Forza armata o Interforze.

     4. Qualora un iscritto alla leva, comunque riconoscibile quale atleta "di livello nazionale", non abbia rispettato le procedure previste e non sia stato quindi incorporato come tale, potrà essere richiesto dalla Forza armata interessata per l'assegnazione ad un centro sportivo. Detto personale - su proposta del Comitato sportivo militare - dovrà essere avviato al citato centro.

 

          Art. 5. Rappresentative di Forza armata o Interforze

     1. Sono assegnati ai centri sportivi di Forza armata o Interforze, fino al completamento dei posti disponibili previsti dall'allegato C, anche gli atleti ritenuti necessari alla formazione di rappresentative militari.

 

          Art. 6. Attività delle rappresentative di Forza armata o Interforze

     1. L'attività agonista delle rappresentative militari di Forza armata o Interforze è coordinata, rispettivamente, dagli stati maggiori di Forza armata o dallo stato maggiore della Difesa; per quanto attiene agli impegni agonistici, questi saranno programmati in spirito di collaborazione con le federazioni e le società sportive interessate.

 

          Art. 7. Licenze speciali agonistiche

     1. Agli atleti "di livello nazionale" in attività "conservativa" verranno concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, le seguenti licenze agonistiche:

     tre giorni settimanali a cavallo dell'evento agonistico (incontri di campionato compresi eventuali recuperi e a livello di Coppa) agli atleti che praticano discipline sportive di squadra a calendario fisso (allegato B);

     analogo numero di giornate mensili per gli atleti che praticano discipline sportive individuali (allegato B), previa richiesta della federazione sportiva competente.

     2. Le richieste di licenze agonistiche di entità superiore a quella sopraindicata, in occasione di manifestazioni di lunga durata (raduni di rappresentative nazionali, tornei, ecc), dovranno essere inoltrate dalle federazioni interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata competente.

     3. Durante il periodo di addestramento di base i militari atleti non potranno fruire di licenze per svolgere attività sportiva. Eventuali deroghe a tale disposizione sono di competenza del gabinetto del Ministro, cui debbono essere richieste dallo stato maggiore competente.

     4. Le licenze speciali agonistiche di cui sopra conglobano le licenze brevi previste dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e non prevedono la corresponsione della paga nè del controvalore della razione di viveri di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge. Il presente articolo riguarda i militari di leva esclusi quelli a ferma prolungata per i quali dette licenze devono essere considerate "per determinazione ministeriale".

     5. A parziale recupero del periodo addestrativo impiegato per attività sportiva con la società di appartenenza, i militari atleti dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 3, l'impegno di prolungare il servizio di leva di trenta giorni dopo il congedamento dello scaglione di appartenenza.

     6. Agli atleti militari che svolgono attività agonistica con rappresentative militari di Forza armata o Interforze potranno essere concesse, per il necessario recupero psico-fisico, opportune licenze speciali nella misura prevista da specifiche disposizioni di Forza armata.

 

          Art. 8. Attività sportiva all'estero

     1. Le richieste di licenze speciali agonistiche per l'estero dovranno essere inoltrate dalle federazioni sportive interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata con quindici giorni di anticipo sulla data della prevista partenza precisando la questura di appartenenza.

     L'autorizzazione all'espatrio può essere concessa unicamente dal gabinetto del Ministro.

 

          Art. 9. Addestramento

     1. L'addestramento degli atleti militari "di livello nazionale" dovrà prevedere:

     a) addestramento di base: quello previsto dai programmi in vigore;

     b) restante addestramento: secondo direttive stabilite da ciascuna Forza armata o comando generale.

     2. L'addestramento sportivo degli atleti di cui all'art. 2, in attività "conservativa", deve essere effettuato sotto la responsabilità di tecnici federali all'uopo designati. Gli allenamenti e gli eventi agnostici dei predetti militari non sono, pertanto, da considerare fatto di servizio.

 

          Art. 10. Norme sanitarie

     1. Gli atleti militari "di livello nazionale" devono giungere al reparto di assegnazione muniti della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti leggi sulla "tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche".

     Viene data altresì facoltà a ciascuna Forza armata di effettuare un'indagine medico-sanitaria in ottemperanza a specifiche direttive interne.

     2. I limiti previsti dall'art. 24, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, potranno essere aumentati, come previsto nel comma 10, dal direttore di sanità dell'alto comando periferico, sentito il parere del comandante di corpo ed il giudizio dell'ufficiale medico membro del Comitato sportivo militare.

     3. Al termine di periodi di licenza di convalescenza o di riposo, il militare atleta, oltre a quanto previsto dalle norme in vigore, dovrà essere autorizzato a riprendere l'attività sportivo-agonistica dal dirigente del servizio sanitario di reparto.

     4. Il periodo trascorso nella posizione di "riposo in patria", non concesso dall'autorità sanitaria militare, deve essere compreso nel computo della licenza ordinaria o speciale agonistica.

     5. L'atleta militare che partecipi ad attività sportiva in posizione di inidoneità temporanea al servizio militare incondizionato, cessa da questa posizione e deve pertanto fare rientro immediato al corpo.

     Qualora l'atleta militare si dichiari impossibilitato, per motivi sanitari, al rientro si dovrà provvedere al suo immediato ricovero presso l'ente sanitario militare competente per territorio che deve giudicare sulla idoneità al servizio militare incondizionato.

     In ogni caso il militare che svolga attività sportiva in posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato perde tutte le prerogative connesse alla posizione di atleta "di livello nazionale" e può essere trasferito ad altro ente o reparto.

 

          Art. 11. Allontanamento dai reparti speciali

     1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5, possono essere causa di allontanamento dai centri sportivi di Forza armata o Interforze e di perdita di tutte le prerogative legate alla posizione di atleta "di livello nazionale", i seguenti motivi:

     reati o gravi mancanze disciplinari;

     scarso impegno agonistico;

     assunzione di sostanze eccitanti, stupefacenti o altre vietate all'uso degli sportivi.

     2. Possono altresì essere allontanati dai centri sportivi di Forza armata o Interforze gli atleti militari che, indipendentemente dalla propria volontà, scendano tecnicamente al di sotto dei limiti previsti dall'allegato B.

     3. Gli atleti militari che vengono allontanati dai centri sportivi di Forza armata o Interforze possono decadere dall'obbligo della proroga del servizio di leva volontariamente sottoscritto, se la loro permanenza presso i citati reparti sia stata inferiore ai sei mesi.

 

          Art. 12. Rappresentative militari nazionali

     1. La costituzione delle rappresentative sportive militari nazionali e la loro attività in patria e all'estero è regolata da direttive emanate nelle specifiche circostanze dallo stato maggiore Difesa sentito il Comitato sportivo militare.

 

          Art. 13. Varianti

     1. Eventuali varianti agli allegati al presente regolamento sono sancite dallo stato maggiore Difesa su proposta del Comitato sportivo militare.

 

     Allegati

     (Allegati omessi)