§ 80.5.377 – D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411.
Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/07/1987
Numero:411


Sommario
Art. 1.  Sfera di applicazione.
Art. 2.  (Ministero della difesa: Forze armate).
Art. 3.  Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4.  (Ministero delle finanze: Corpo della guardia di finanza).
Art. 5.  Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato.
Art. 6.  Ente ferrovie dello Stato.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 80.5.377 – D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411.

Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

(G.U. 9 ottobre 1987, n. 236).

 

     Art. 1. Sfera di applicazione.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici, sono stabiliti i limiti e le misure di altezza secondo le disposizioni previste dai successivi articoli del presente decreto.

 

          Art. 2. (Ministero della difesa: Forze armate). [1]

     [1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:

     a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;

     b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

     c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.]

 

          Art. 3. Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [2]

     [1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne [3].

     2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 [4].]

 

          Art. 4. (Ministero delle finanze: Corpo della guardia di finanza). [5]

     [Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:

     a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;

     b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne.]

 

          Art. 5. Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato. [6]

     [1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.]

 

          Art. 6. Ente ferrovie dello Stato.

     Per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato è richiesto il sottoindicato limite minimo di statura per i correlativi profili professionali:

     1) m 1,55 per macchinista;

     2) m 1,60 per conduttore;

     3) m 1,55 per capo stazione;

     4) m 1,55 per assistente di stazione;

     5) m 1,55 per capo gestione.

 

          Art. 7. Entrata in vigore.

     Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 marzo 2000, n. 112 e abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 settembre 1992, n. 432.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233.

[5] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227 e abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 marzo 1991, n. 138 e abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.