§ 78.1.253 - D.L. 14 gennaio 2023, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:14/01/2023
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione
Art. 1 bis.  Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 3.  Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi
Art. 4.  Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 5.  Disposizioni contabili
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 78.1.253 - D.L. 14 gennaio 2023, n. 5. [1]

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

(G.U. 14 gennaio 2023, n. 11)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [2].

     2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonchè la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonchè le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [3].

     3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2 [4].

     3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonchè dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A. tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione [5].

     4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione [6].

     5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonchè ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo [7].

     5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [8].

     6. All'articolo 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» [9].

     7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

     7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in ltaly [10].

     7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in ltaly;

     b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in ltaly [11].

 

     Art. 1 bis. Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 [12]

     1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

     1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

     «291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.» [13].

 

     Art. 3. Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi

     1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale.»;

     b) al comma 199:

     1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

     2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;

     c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

     «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonchè esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

     199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonchè vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

     199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

     199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonchè di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» [14].

     1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [15].

     2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonchè gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» [16].

 

     Art. 4. Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

     1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono [17].

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonchè di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1 [18].

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario [19].

 

     Art. 5. Disposizioni contabili

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

     Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

     Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

     Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

     Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;

     Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.

     4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

     5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinata all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonchè ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

     6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura».

     7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

     1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) il comma 291 è sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.».

 

     Art. 3. Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi

     1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»;

     b) al comma 199:

     1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»;

     2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;

     c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

     «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonchè esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

     199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonchè vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

     199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.».

     2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonchè gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     Art. 4. Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

     1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonchè di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

 

     Art. 5. Disposizioni contabili

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 marzo 2023, n. 23.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.