§ 78.1.257 - L. 10 marzo 2023, n. 23.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:10/03/2023
Numero:23


Sommario
Art. 1. 


§ 78.1.257 - L. 10 marzo 2023, n. 23.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

(G.U. 15 marzo 2023, n. 63)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonchè di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2023, N. 5

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi»;

     al secondo periodo, le parole: «e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede», dopo le parole: «n. 307, e, quanto» è inserita la seguente: «a» e le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «n. 99,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 99,», dopo le parole: «dei prezzi comunicati» sono inserite le seguenti: «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonchè la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale» e le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

     al secondo periodo, le parole: «lett. l-bis), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonchè le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonchè dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione»;

     al comma 4:

     i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell' attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto»;

     al sesto periodo, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3» e le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 6, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»;

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.

     7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

     b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera b), le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «291. Il decreto» e le parole: «nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «sportelli o analoga denominazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati»;

     alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che» sono sostituite dalle seguenti: «della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che»;

     al numero 2), le parole: «sono sottratti alla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico»;

     al numero 3), le parole: «non costituisca reato» sono sostituite dalle seguenti: «costituisca reato,» e le parole: «nel luogo» sono sostituite dalle seguenti: «per il luogo»;

     alla lettera c):

     al capoverso 199-bis, al primo periodo, dopo le parole: «materie prime sui mercati internazionali» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,» e, al secondo periodo, le parole: «sulla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «nella filiera»;

     è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     «199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonchè di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in ltaly»;

     al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: «e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «o maggiori oneri».

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro» e, al terzo periodo, la parola: «previste» è soppressa;

     al comma 3, la parola: «CO2» è sostituita dalla seguente: «CO2», le parole: «fondo ammortamento titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e dopo le parole: «bilancio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023».