§ 46.8.254 - Legge 18 febbraio 1958, n. 160.
Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/02/1958
Numero:160


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge [...]
Art. 2.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o [...]
Art. 3.      Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale [...]
Art. 4.      L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 [...]
Art. 5.      All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e [...]


§ 46.8.254 - Legge 18 febbraio 1958, n. 160. [1]

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.

(G.U. 20 marzo 1958, n. 69)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

 

          Art. 2.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

     Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

 

          Art. 3.

     Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi già computati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'art. 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

 

          Art. 4.

     L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

 

          Art. 5.

     All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.