§ 46.6.51 - Legge 9 aprile 1955, n. 278.
Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/04/1955
Numero:278


Sommario
Art. 1.      All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa [...]
Art. 2.      L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione [...]
Art. 3.      Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti [...]
Art. 6.      L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o [...]
Art. 7.      Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato [...]


§ 46.6.51 - Legge 9 aprile 1955, n. 278.

Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente.

(G.U. 23 aprile 1955, n. 94)

 

 

     Art. 1.

     All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 2.

     L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

 

          Art. 3.

     Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lorda non riversibile, nella misura stabilita dall'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

     Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente, di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

 

          Art. 4. [1]

     All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete; per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennità speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonchè a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.

     L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, numero 1457, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennità speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purchè non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennità.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra.

 

          Art. 6.

     L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.

 

          Art. 7.

     Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1958, n. 56.