§ 46.6.40 - Legge 18 gennaio 1952, n. 36.
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:18/01/1952
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio [...]
Art. 2.      Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio [...]
Art. 3.      I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovantisi nelle [...]
Art. 4.      Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2
Art. 5.      Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di [...]
Art. 6.      Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli [...]
Art. 7.      Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 8.      La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del [...]


§ 46.6.40 - Legge 18 gennaio 1952, n. 36.

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(G.U. 7 febbraio 1952, n. 32)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinati ai sensi dell'art. 44, lettere b), c) e d), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonchè dal relativo caroviveri e dalla indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

     Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

 

          Art. 2.

     Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una della otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera b), e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età di cui al successivo art. 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato.

     I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

 

          Art. 3.

     I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente art. 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.

 

          Art. 4.

     Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

     a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di età di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, aumentati di due anni;

     b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di anni 55;

     c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cesserà dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data. In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile è liquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Per l'indennità di carovita si terrà conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

     Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.

 

          Art. 5.

     Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

 

          Art. 6.

     Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

 

          Art. 7.

     Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministro per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.